Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12794 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19140-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA MAZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 03/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 104/11/11 del 16 settembre 2011 pubblicata il 3 ottobre 2011 ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 326/44/2009 di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente B.C.G. avverso l’avviso di accertamento – ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle pertinenti addizionali per l’anno 2001 della plusvalenza ricavata dalla vendita di due aree fabbricabili per il prezzo di Lire 517.403.000

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 18 luglio 2012, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – La Contribuente ha resistito mediante controricorso dell’11 ottobre 2012.

4. – Con atto del 5 ottobre 2017 la controricorrente ha chiesto la sospensione del processo, esponendo e documentando di aver presentato istanza per la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in legge con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

5. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante memoria recante la data del 3 agosto 2018 ha concluso per la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La ricorrente ha esposto, con corredo di pertinente documentazione, che, giusta nota della competente Direzione provinciale della Agenzia delle entrate, la contribuente aveva definito la controversia, ai sensi del “provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione”.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del cit. D.L. 24 aprile 2017, art. 11, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla relativa declaratoria.

2. – Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. esattamente in termini: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).

3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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