Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12794 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

SERPIERI 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLUCCI ANDREA MARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato POLVERINO GIORGIO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura in calce

al ricorso notificato;

– resistente –

contro

REGIONE CAMPANIA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 640/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

2.4.08, depositata il 20/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso dell’11.2.2004 al Tribunale di Salerno B. F. e T.C., nella qualita’ di genitori del minore B.G., convenivano in giudizio l’Inps, il Ministero dell’Economia e la Regione Campania e chiedevano accertarsi il diritto del minore invalido civile all’indennita’ di frequenza di cui alla L. n. 289 del 1990, art. 1. li Tribunale rigettava il ricorso perche’, pur sussistendo il requisito sanitario, non era stata fornita la prova del requisito reddituale. La Corte di Appello di Salerno confermava detta sentenza rilevando che dalla certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate risultava che B. F., padre del minore, era titolare di un reddito superiore a quello richiesto dalla legge per la concessione del beneficio.

Avverso quest’ultima sentenza B.G., nel frattempo divenuto maggiorenne, ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo con il quale ha denunciato violazione della L. n. 289 del 1990, art. 1 in combinato disposto con la L. n. 118 del 1971, art. 13 e con il D.L. n. 633 del 1979, art. 14 septies, comma 5, convertito in L. n. 33 del 1980 ed ha sostenuto che per la prestazione richiesta il limite di reddito doveva essere accertato unicamente in capo al richiedente e non al nucleo familiare.

L’Inps ha depositato procura. Gli altri intimati non si sono costituiti.

Il ricorso e’ manifestamente fondato.

La L. n. 289 del 1990, art. 1, comma 5 stabilisce che l’indennita’ di frequenza e’ erogato, alle medesime condizioni reddituali dell’assegno di cui al comma 1. Nel predetto comma e’ stabilito che l’indennita’ mensile di frequenza e’ di importo pari all’assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13. L’art. 13 cit, quanto ai requisiti reddituali, rinvia al precedente art. 12, che richiama la L. 30 aprile 1969, n. 30, art. 26 sulla pensione sociale.

Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 5 introdotto dalla Legge di Conversione 29 febbraio 1980, n. 33, nel fissare nuovi limiti di reddito per il godimento della pensione sociale, per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 prevede espressamente l’esclusione, ai fini del calcolo del suddetto reddito, di quello percepito da altri componenti del nucleo familiare del richiedente.

Sulla base della complessa normativa sopra riassunta la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che per determinare il requisito reddituale dell’assegno mensile di invalidita’ di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 occorre aver riguardo esclusivamente al reddito del beneficiario senza operare il cumulo con il reddito di altri componenti del nucleo familiare. In forza del richiamo all’art. 13 cit. da parte della L. n. 289 del 1990, art. 1, comma 5 deve pertanto ritenersi che anche per la concessione dell’indennita’ di frequenza occorra aver riguardo esclusivamente al reddito del beneficiario senza considerare il reddito di altri componenti il nucleo familiare.

Di conseguenza il giudice di merito ha errato laddove ha negato il beneficio sul solo rilievo che il padre del richiedente avesse un reddito superiore a quello richiesto dalla legge.

Il ricorso pertanto deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterra’ al principio di diritto sopra enunciato e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Potenza.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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