Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12794 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 10/06/2011), n.12794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNARDI Sergio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Older 94 s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 70/31/05 depositata il 23/5/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di rettifica parziale n. 822548/2001 IVA per il periodo di imposta 1997, emesso dall’Ufficio Iva di Napoli nei confronti della Older 94 s.r.l., ritenuta società “cartiera”. Il ricorso proposto dalla soc. Older 94 veniva rigettato dalla CTP di Napoli con sentenza 15/46/2004; il successivo appello della società veniva accolto dalla CTR della Campania con la sentenza n. 70/31/05 del 23/5/2005. La CTR riteneva che gli elementi di fatto indicati dall’Ufficio a sostegno del proprio assunto non costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti. L’assenza di una organizzazione aziendale, secondo la CTR, non era sufficiente per ritenere la inesistenza delle operazioni non essendo tale organizzazione necessaria per l’attività di mediazione svolta dalla società. Il giudice di appello rilevava comunque che le fatture di acquisto di computer ed accessori, prodotte dalla società in sede di appello dimostravano “la necessità sopravvenuta in conseguenza della crescita della attività economica di una qualche forma di ausilio organizzato”. La compilazione di bolle di accompagnamento da parte di un dipendente della Berardi – società destinataria della merce – ovvero presso il trasportatore, secondo la CTR, non poteva determinare “la presunzione di inesistenza della attività economica svolta dalla Older. Alcune pretese irregolarità su bolle e alcune pretese operazioni per acconti che non troverebbero corrispondenza di pagamenti, oltre a non essere stati ripresi dall’Ufficio in sede di avviso di rettifica, non sarebbero “idonei a fondare la inesistenza delle operazioni”, o, comunque la inesistenza di tutte le operazioni. Secondo la CTR la Older avrebbe sostanzialmente svolto un’attività di mediazione tra i fornitori e le aziende finali alla luce dei pagamenti diretti dei fornitori da parte della Older e da parte delle imprese acquirenti alla Older medesima. Il ricorso si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto la Older 94.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo (con cui deduce: violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione ed omessa pronuncia – Violazione degli artt. 2727 ss.

e 2697 c.c. – Omessa e comunque insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) la ricorrente assume che la CTR “in totale extrapetizione”, trattandosi di argomento mai dedotto dalla parte in sede di ricorso di 1^ grado, avrebbe dato rilevanza alle fatture di acquisto di computer quale elemento comprovante l’esistenza di una organizzazione, organizzazione la cui non necessità era stata peraltro sostenuta dalla società in primo grado. Il giudice di appello poi, con insufficiente motivazione, avrebbe ritenuto esistente la società nonostante l’assenza di mezzi operativi, sulla base dei soli pagamenti effettuati ai fornitori e ricevuti dalle imprese acquirenti, senza considerare gli ulteriori elementi addotti dall’Ufficio quali: l’indicazione di un indirizzo falso sui documenti di trasporto, la falsa indicazione delle consegne alla società, la compilazione dei documenti da parte di soggetti estranei alla Older, l’assenza di utili per la gran parte delle operazioni eseguite, e l’assenza di contabilizzazione delle stesse.

La stessa attività di commissionario sarebbe stata ritenuta dal giudice di appello senza alcuna valutazione delle contestazioni dell’Ufficio circa l’assenza della contabilità propria di tale attività, senza considerare che la società fosse iscritta alla Camera di commercio come “esercente l’attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento ed accessori”.

Infondata è la censura di extrapetizione. Il vizio di “ultra” ed “extra” petizione ricorre solo quando il giudice pronunzia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Sentenza n. 6945 del 22/03/2007;

Sentenza n. 12750 del 01/09/2003; Sentenza n. 1940 del 23/02/1998).

Ciò non ricorre nel caso in esame laddove la CTR sorregge la decisione con argomentazioni diverse da quelle addotte dalla parte sulla base di documentazione prodotta in secondo grado.

Fondata è la censura di insufficiente motivazione. Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, con riferimento alle circostanze addotte dall’Agenzia delle Entrate.

La decisione impugnata invero esclude che la Older 94 fosse una “mera società cartiera” senza fornire una adeguata spiegazione della compatibilita della tesi difensiva accolta con gli elementi dedotti dall’Ufficio a fondamento della pretesa. Nessun cenno è contenuto nella decisione sulla circostanza che i documenti di trasporto facessero riferimento ad un indirizzo inesistente, così come in ordine alla falsa indicazione di consegne alla società.

Insufficiente altresì è la motivazione laddove la totale assenza di una struttura organizzativa viene giustificata sulla base della “sostanziale attività economica svolta” per la quale ” non occorre una particolare organizzazione aziendale”, nonostante il consistente rilievo, per quantità e valore, delle operazioni intermediate. Ed egualmente insufficiente è la motivazione laddove la contestazione dell’Ufficio, circa l’avvenuta compilazione delle bolle di accompagnamento da parte di soggetti non legittimati, viene svalutata con l’affermazione che trattasi di “mero adempimento formale”:

laddove esso richiedeva una plausibile spiegazione proprio perchè formale, in quanto non rispondente alla logica della dichiarata attività di mediazione. Nessuna considerazione risulta espressa poi in ordine alla “mancata rilevazione di costi a fronte delle merci acquistate”, così come relativamente all'”accredito di ingenti somme non riconducibili ad alcuna transazione commerciale”. Ed altresì insufficiente argomentazione per sostenere lo svolgimento di un’attività di mediazione, anzichè quella fiscalmente dichiarata dalla società di “commercio all’ingrosso di abbigliamento ed accessori”, è l’affermazione che ” l’attività economica si può liberamente svolgere anche informe diverse”, trattandosi di spiegare non la possibilità ma la ragione per la quale – in regime di concorrenza – una attività commerciale sia stata dichiarata nei confronti del pubblico con una formula affatto ambigua se non erronea. Così come inadeguata argomentazione atta ad escludere l’esistenza di una società “cartiera” è infine la constatata formalizzazione dei pagamenti tra i soggetti interessati:

considerazione affatto irrilevante, rispondendo alla logica dell’attività contestata che le operazioni solo fittizie fossero state formalizzate con scritturazioni apparentemente regolari.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso limitatamente alla censura sulla motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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