Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12794 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12794 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

correzione di errore
materiale

sul ricorso proposto da:
COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del

ri-

corso iscritto al R.G. n. 16865 del 2010, dall’Avvocatura
Civica e dall’Avvocato Nicolò Paoletti, elettivamente domiciliato in Roma, via B. Tortolini n. 34, presso lo studio
dell’Avvocato Paoletti;
– ricorrente
contro
PIETROBON Giulietta;
– intimata per correzione di errore materiale occorso nell’ordinanza
della Corte di cassazione n. 168 del 2012, depositata in
data 11 gennaio 2012.

Data pubblicazione: 06/06/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16 maggio 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto che, decidendo sul ricorso proposto dal Comune

sentenza del Tribunale di Venezia n. 886 del 15 aprile
2010, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 168 del
2012, depositata in data 11 gennaio 2012, ha così deciso:
“La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il
secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da Giulietta
Perdibon; condanna quest’ultima al pagamento delle spese
processuali di appello, che liquida in complessivi C.
550,00, di cui C 50,00 per esborsi, C 100,00 per diritti ed
C 400,00 per onorari, e di quelle di legittimità, determinate in complessivi C. 600,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge”;
che il Comune di Venezia propone istanza di correzione
di errore materiale rilevando che nella citata ordinanza n.
168 del 2012, nell’epigrafe, la resistente è indicata come
“PETROBON Giulietta”, anziché “PIETROBON Giulietta”, e che
e nel dispositivo la medesima è indicata come “Giulietta
PERDIBON”, anziché come “Giulietta PIETROBON”;
che l’istanza è stata notificata alla Pietrobon nel domicilio eletto nel giudizio di cassazione;

di Venezia nei confronti di PIETROBON Giulietta avverso la

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti.

seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti:
«H…H L’istanza è fondata, sussistendo nell’ordinanza n.
168 del 2012 i denunciati errori materiali nella indicazione della parte controricorrente al ricorso del Comune di
Venezia iscritto al R.G. n. 16865 del 2010; parte, peraltro, indicata correttamente alle pagine 2, 3,

4 e 5.

In accoglimento della stessa, devono quindi essere disposte
le seguenti correzioni di errori materiali: nell’epigrafe
dell’ordinanza n. 168 del 2012, ove è scritto “PETROBON
Giulietta”, deve leggersi “PIETROBON Giulietta”; nel dispositivo, ove è scritto “Giulietta PERDIBON”, deve leggersi
“Giulietta PIETROBON”.
Si propone quindi la trattazione dell’istanza in camera di
consiglio al fine di apportare nella ordinanza n. 168 del
2012 le indicate correzioni di errore materiale»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;

3

Considerato che il relatore designato ha formulato la

che,

dunque,

in

accoglimento

della

istanza,

nell’ordinanza di questa Corte n. 168 del 2012, devono essere apportate le seguenti correzioni di errore materiale:
nell’epigrafe dell’ordinanza n. 168 del 2012, ove è scritto

nel dispositivo, ove è scritto “Giulietta PERDIBON”, deve
leggersi “Giulietta PIETROBON”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., S.U., n. 9438 del 2002).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nell’ordinanza di questa Corte n.
168 del 2012 siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nell’epigrafe dell’ordinanza n. 168 del
2012, ove è scritto “PETROBON Giulietta”, deve leggersi
“PIETROBON Giulietta”; nel dispositivo, ove è scritto “Giulietta PERDIBON”, deve leggersi “Giulietta PIETROBON”. Dispone altresì l’annotazione delle correzioni sull’originale
del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in
data 16 maggio 2014.

“PETROBON Giulietta”, deve leggersi “PIETROBON Giulietta”;

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