Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12793 del 26/06/2020
Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12793
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23718-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ AGRICOLA T.C. S.S., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la
rappresenta e difende assieme all’Avvocato FRANCESCO MOSCHETTI
giusta procura speciale estesa a margine del controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 638/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 2/4/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto Adige aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza n. 53/1/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo in accoglimento dei ricorsi, riuniti, proposti dalla società Agricola T.C. s.s., T.C. in proprio e la Fin Delta S.r.L. (in qualità di socia) avverso avviso di liquidazione in revoca delle agevolazioni, concesse alla società Agricola T.C. s.s., previste dalla L. n. 604 del 1954;
la società indicata in epigrafe resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. l’impugnata sentenza è relativa a controversia avente come parti la società Agricola T.C. s.s., T.C. in proprio e la Fin Delta S.r.L., questi ultimi soci della prima, come riportato nelle premesse della sentenza in oggetto;
1.2. tra le dette parti sussiste litisconsorzio necessario processuale, trattandosi di cause tra loro dipendenti ex art. 331 c.p.c.;
1.3. in tema d’impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l’integrazione del contraddittorio è infatti necessaria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cd. cause inscindibili), ma altresì nelle ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano due (o più) rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause dipendenti), sicchè, ove siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, la norma procura che il simultaneus processus non sia dissolto e che le cause restino unite anche in sede di successiva impugnazione, al fine di evitare che, nelle successive vicende processuali, conducano a pronunce definitive di contenuto diverso (Cass. n. 1225 del 19/1/2007; n. 14253 del 13/7/2016);
1.4. nel caso di specie, considerato che la sentenza oggetto di impugnazione ha ad oggetto un avviso di liquidazione, relativo a recupero a tassazione di somme in seguito a revoca di agevolazione fiscale già concessa ad una società di persone, emesso anche a carico dei soci, e che, pertanto, gli atti impositivi si fondano su presupposti comuni, si impone, come si è detto, la necessità di disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti dei soci in quanto il ricorso per cassazione risulta regolarmente notificato solo alla società Agricola T.C. s.s.;
1.5. la causa va, quindi, rinviata a nuovo ruolo, dovendo integrarsi il contraddittorio nei riguardi di T.C. e della società Fin Delta S.r.L..
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.C. e della società Fin Delta S.r.L.; assegna all’uopo termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020