Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12793 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato SPALLINA BARTOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PEPE FRANCESCO, giusta mandato a

lite in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2 077/2 008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO

del 18.12.08, depositata il 16/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 6.11.2006 al Tribunale di Palermo C.A. M. chiedeva il riconoscimento della propria condizione di invalida civile in misura superiore al 74% e la condanna dell’Inps al pagamento della relativa prestazione economica a decorrere dalla domanda amministrativa del 20.1.2006.

L’Inps resisteva in giudizio. Il Ministero dell’Economia restava contumace. Il Tribunale, con sentenza del 20.4.2007, rigettava il ricorso perche’ la ricorrente non aveva fornito la prova del requisito reddituale.

A seguito di impugnazione dell’interessata, la Corte di Appello di Palermo, disposta una CTU, con sentenza depositata il 16 gennaio 2009, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda a decorrere dal 1 febbraio 2006. La Corte rilevava che dalla documentazione prodotta in quel grado di giudizio (certificato dell’Agenzia delle Entrate del 22.8.2007) risultava che l’appellante versava nelle condizioni di reddito richieste per fruire della prestazione assistenziale, e che dalla CTU era emerso che la periziata era affetta da patologie che riducevano la sua capacita’ di lavoro del 77%.

Avverso detta sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo con il quale, denunciando violazione degli artt. 414, 416, 410 e 437 c.p.c., art. 2697 c.c. e L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 lamenta che il giudice di appello ha fondato la sua decisione prendendo in esame la documentazione comprovante il requisito reddituale dell’istante prodotta tardivamente nel giudizio di appello. L’intimata ha resistito con controricorso. Ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8202 del 2005, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo cui nel rito del lavoro il ricorrente che non deposita contestualmente al ricorso i documenti dei quali intende avvalersi decade dal diritto di produrli tardivamente; tale decadenza non opera solo in due casi: a) quando la produzione tardiva dei documenti sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale (ad es. a seguito di riconvenzionale o di intervento o di chiamata in causa di terzo); b) in considerazione dei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri da esercitarsi sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo. Nella fattispecie in esame nessuna delle due eccezioni e’ applicabile.

Non la prima, perche’ la certificazione dell’Agenzia delle Entrate poteva essere prodotta in primo grado, in relazione alle annualita’ di imposta precedenti il ricorso.

Parimenti non e’ applicabile la seconda, poiche’ l’esercizio dei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuove prove in appello e’ sempre subordinato ad una specifica richiesta della parte e deve essere sorretto da adeguata motivazione, non potendo detti poteri officiosi equivalere ai poteri di indagine propri del processo penale (vedi Cass. n. 6023/2009, n. 17102/2009, n. 11847/2009). Nel caso di specie dalla sentenza impugnata non risulta che la parte abbia chiesto al giudice di ammettere la tardiva produzione, ne’ la Corte territoriale fornisce alcuna congrua motivazione di tale ammissione. La tardiva produzione deve dunque ritenersi irrituale e inefficace.

Ne consegue che la sentenza impugnata, che su tale documento si fonda, deve essere cassata, perche’ il giudice di appello non poteva riconoscere all’appellante il diritto alla prestazione assistenziale richiesta in mancanza della valida prova del requisito reddituale.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva proposta da C.A.M..

Non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis, la sig.ra C. deve essere condannata al pagamento delle spese dell’intero processo, cosi’ come liquidate in dispositivo. Nulla spese nei confronti del Ministero dell’Economia che non ha svolto attivita’ difensiva.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva proposta da C.A. M.. Condanna la suddetta C. al pagamento in favore dell’Inps delle spese dell’intero processo, cosi’ liquidate: a) per il primo grado Euro 350,00 per esborsi e diritti ed Euro 750,00 per onorari; b) per il secondo grado Euro 450,00 per esborsi e diritti ed Euro 800,00 per onorari; c) per il giudizio di cassazione Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1000,00 per onorari; il tutto oltre accessori di legge. Nulla spese nei confronti del Ministero dell’Economia.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA