Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12793 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14399-2016 proposto da:

R.C.M.D.R., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO DE FRAJA;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA già NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio

dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

M.C., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 554/2015 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata

il 04/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che R.C.M.D.R. ha presentato, quale ammessa al patrocinio dello Stato, ricorso per cassazione avverso sentenza del 4 maggio 2015 con cui il Tribunale di Arezzo ha rigettato il suo appello principale proposto avverso sentenza 6 novembre 2009 dal giudice di pace di Arezzo relativa a sinistro stradale in cui l’attuale ricorrente si trovava trasportata su uno dei veicoli coinvolti, e ha parzialmente accolto l’appello incidentale dell’unica appellata che si era costituita – essendo rimasti contumaci gli ulteriori appellati M.A. e M.C. -, cioè di Groupama S.p.A., riconoscendo pertanto il concorso colposo ex art. 1227 c.c., comma 1, della trasportata nella causazione del danno nella misura del 30%, e riducendo quindi in tale misura il risarcimento: e ciò perchè il Tribunale ha ritenuto dimostrato dalle lesioni da lei riportate che la R. non si era messa la cintura di sicurezza;

rilevato che il ricorso si basa su due motivi, da cui si difende con controricorso Groupama S.p.A.;

rilevato che il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, cioè l’accoglimento dell’appello incidentale in ordine al concorso colposo, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 112, 115 e 196 c.p.c., artt. 1227 e 2697 c.c.: il giudice d’appello avrebbe ritenuto che la trasportata non avrebbe messo la cintura in difetto però di elementi probatori in tal senso;

ritenuto che il motivo ha natura fattuale, in quanto viene a chiedere al giudice di legittimità di verificare l’esito del compendio probatorio, potendosi comunque riconoscere, ad abundantiam, che la motivazione fornita al riguardo dal Tribunale è sotto ogni profilo adeguata;

rilevato che il secondo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, avendo il giudice d’appello condannato la ricorrente alle spese, nonostante vi fosse soccombenza reciproca essendo stato l’appello incidentale rigettato in parte; inoltre il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, lett. c) prevede il compenso della fase istruttoria solo se svolta, mentre nel grado d’appello il giudice si è soltanto riservato sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u.;

ritenuto che il motivo sia infondato, essendo discrezionale la disposizione o meno della compensazione delle spese, e tenendo conto altresì che nella liquidazione di queste non è menzionata la fase istruttoria, per di più il motivo patendo genericità perchè non indica quale sarebbe stata la corretta somma che avrebbe dovuto essere liquidata;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere le spese del grado alla controricorrente, liquidate come da dispositivo;

ritenuto che non sussistono i presupposti di applicazione del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, essendo esonerata la ricorrente, in quanto ammessa al patrocinio dello Stato, dal versamento del contributo unificato a motivo della prenotazione a debito (Cass. sez. 6-5, ord. 22 marzo 2017 n. 7368; Cass. sez. L, 2 settembre 2014 n. 18253; e cfr. Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016 n. 1778, che evidenzia l’esonero di ogni amministrazione statale dal versamento del contributo unificato in conseguenza della prenotazione a debito).

PQM

 

Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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