Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12793 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 01/06/2016, dep. 21/06/2016), n.12793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17827-2010 proposto da:

L.F. SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIROLAMO DE

RADA (avviso postale ex art. 135) giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VOGHERA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 48/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 28/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DIMITRI DE RADA per delega

dell’Avvocato GIROLAMO DE RADA che si richiama agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di una verifica fiscale effettuata dalla G.d.F. di Pavia nei confronti della società LA.RA. s.c. a r.l., da cui era emerso che tale società nell’anno di imposta 2004 aveva emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti relative a cessione di suini, riferibili invece alla società L.F. s.c. a r.l., l’Agenzia delle entrate di Voghera emetteva nei confronti di quest’ultima avviso di accertamento di maggiori ricavi, di un maggiore valore della produzione e di un maggior volume di affari, rispettivamente ai fini IRES, IRAP ed IVA, nonchè per recupero di costi relativi ad una fattura emessa dalla ditta individuale relativa ad operazione risultata oggettivamente inesistente.

La sentenza emessa dalla CTP di Pavia nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento proposto dalla società contribuente veniva confermata in sede di appello con sentenza n. 48 del 28 maggio 2009 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale sosteneva che l’atto impositivo era sufficientemente motivato e che gli elementi probatori quali la presentazione da parte della predetta società della dichiarazione di smaltimento dei liquami zootecnici e dell’istanza per ottenere le agevolazioni fiscali anche sul carburante da utilizzare per il riscaldamento dei locali destinati all’allevamento degli animali, la disponibilità di manodopera sufficiente alla conduzione dell’allevamento – giustificavano l’attribuzione alla società appellante dell’attività di allevamento con i conseguenti ricavi, così come il recupero dei costi inerenti alla fattura per lavori edili emessa dalla ditta individuale Zeta Costruzioni di Z.L., era giustificato dal fatto che tale ditta individuale aveva cessato l’attività nel 2003 ed il titolare aveva negato l’esecuzione dei lavori e disconosciuto la firma apposta sul documento.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui resiste l’Agenzia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, lamenta che gli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito per confermare la legittimità dell’atto impositivo, si prestavano a diversi profili di censura ed erano contrastati da elementi probatori di segno contrario pretermessi o erroneamente valutati dal giudice di merito, così da far apparire l’impianto motivazionale carente ed incoerente in più parti.

1.1. In particolare, relativamente al rilievo che era stata la società contribuente e non quella che aveva emesso le fatture (cioè la LA.RA. s.c. a r.l.) a richiedere il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzazione agronomica dei liquami derivanti dall’allevamento zootecnico, la ricorrente evidenzia che i giudici di appello non avevano considerato che la predetta istanza risaliva all’anno 1999, che l’autorizzazione aveva validità limitata nel tempo, che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provare che tale attività si era protratta fino al 2004 e, infine, che la società LA.RA. era stata multata per spargimento di liquami in assenza di autorizzazione.

1.2. In relazione alla circostanza che era stata la società contribuente ad avanzare istanza per ottenere le agevolazioni fiscali sul carburante da utilizzare per il riscaldamento dei locali destinati all’allevamento degli animali, la ricorrente evidenzia che la predetta istanza era stata avanzata per l’armo 2005, cioè quello successivo al periodo d’imposta in verifica.

1.3. In relazione alla circostanza che la società ricorrente, diversamente dall’altra cooperativa, aveva avuto disponibilità di manodopera sufficiente alla conduzione dell’allevamento, evidenzia che la valutazione operata dai giudici di appello sulla forza lavoro necessaria per condurre l’allevamento era inficiata dalla mancanza di dati sul numero degli animali allevati e dal fatto che nell’anno 2004 le cooperative avevano avuto il medesimo numero di dipendenti (nella specie, tre ciascuno).

1.4. In relazione, infine, al recupero dei costi derivanti da fattura ritenuta oggettivamente inesistente, emessa dalla ditta individuale Zeta Costruzioni di Z.L., evidenzia la propria buona fede atteso che i lavori erano stati effettivamente eseguiti da tale F.A., dichiaratosi socio della predetta ditta, ed il prezzo era stato pagato con assegno girato dal titolare della ditta, Z.L., la cui sottoscrizione era simile a quella apposta dal medesimo sul verbale di dichiarazioni rese alla G.d.F. 2. E’ preliminare il rilievo che il complesso motivo di ricorso è inammissibile perchè non è corredato dal cosiddetto “momento di sintesi” previsto dall’artt. 366 bis c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza pubblicata in data 28 maggio 2009).

2.1. E’ noto che il motivo che denunci, come nel caso in esame, un vizio di motivazione deve concludersi – a pena di inammissibilità –

con un momento di sintesi (o quesito di fatto), consistente in un apposito passaggio espositivo distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo – ossia un quid pluris rispetto all’illustrazione del mezzo (Cass. S.U. n. 12339 del 2010; Cass. n. 8897 e n. 4309 del 2008; n. 21194 del 2014) – finalizzato a porre la Corte “in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito” (cfr. Cass. n. 13238 del 2014), individuando, chiaramente in modo sintetico, evidente e autonomo, il fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, con specifica segnalazione delle ragioni per le quali la motivazione risulti inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. s.u. n. 20603 del 2007 e n. 11652 del 2008; Cass. n. 27680 del 2009).

2.2. Nella fattispecie in esame, tale indicazione riassuntiva e sintetica nel motivo proposto per vizio motivazionale manca del tutto, anche sotto l’aspetto strettamente grafico (cfr. Cass. n. 24313 del 2014); nè può assumersi che il contenuto di siffatto momento di sintesi finale, ove formalmente inesistente, debba essere ricavato dalla Corte di legittimità attraverso la lettura e l’autonoma interpretazione dell’illustrazione del motivo (Cass. n. 22591 del 2013), poichè ne resterebbe svilita – rispetto ad un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata – la portata innovativa dell’art. 366-bis c.p.c., consistente proprio nell’imposizione della formulazione di motivi contenenti una sintesi autosufficiente della violazione censurata, funzionale anche alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (ex multis, Cass. n. 10204 e 9992 del 2016, n. 16481 del 2014 e n. 20409 del 2008).

3. Il motivo di ricorso in esame non si sottrae, peraltro, ad ulteriori profili di inammissibilità.

4. Viene infatti chiesta a questa Corte una rivalutazione degli elementi probatori e documentali acquisiti in giudizio e valorizzati dal giudice di merito, in relazione al fatto che l’autorizzazione allo spandimento dei liquami risaliva al 1999 ed aveva validità limitata nel tempo, che la forza lavoro necessaria per condurre l’allevamento e che la richiesta di agevolazioni fiscali per i prodotti petroliferi era stata avanzata nell’anno 2005.

5. Vengono inoltre prospettati elementi probatori che non risultano essere stati dedotti nel giudizio di merito e che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, neanche sono riportati nel motivo. Tra questi, il fatto che la società LA.RA. era stata multata per spargimento di liquami in assenza di autorizzazione; che nell’anno 2004 le società cooperative avevano avuto il medesimo numero di dipendenti; che la sottoscrizione di Luciano Zuccotti, titolare della ditta individuale che aveva emesso la fattura ritenuta oggettivamente falsa, è simile a quella apposta dal medesimo sul verbale di dichiarazioni rese alla G.d.F..

6. Conclusivamente, quindi, il motivo va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità regolate in base al principio della soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. Giustizia n. 55 del 2014.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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