Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12793 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15718-2019 proposto da:

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE Istituto Bancario Sammarinese spa, in

persona del Vice Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22/A, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE TORINO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARCO STORTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto RG 3062/2018 del TRIBUNALE di RIMINI, depositato

il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese s.p.a. proponeva opposizione avverso lo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l.. Assumeva l’esistenza di un credito per il saldo di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito. Domandava, pertanto, l’ammissione, in chirografo, del proprio credito ammontante ad Euro 774.989,83.

2. – Nella resistenza della curatela, che eccepiva l’assenza di prova del credito, in mancanza della produzione dei contratti di apertura di credito di conto corrente, oltre che degli estratti conto atti a documentare, nella loro interezza, le movimentazioni intercorse, il Tribunale di Rimini respingeva l’opposizione.

Osservava, in particolare, che i contratti prodotti risultavano essere privi di data certa e che gli estratti conto versati in atti erano incompleti; a tale riguardo rilevava che la produzione documentale posta in essere dopo la prima udienza – e consistente in un numero limitato di estratti conto (quelli che documentavano le operazioni eseguite a far data da settembre 2009) – risultava essere tardiva, a norma dell’art. 99, comma 2, n. 4, l. fall..

3. – Il decreto del Tribunale di Rimini, pubblicato il 15 aprile 2019, è impugnato per cassazione Banca Agricola Commerciale con un unico motivo articolato in più censure, il quale è stato illustrato con memoria.

La curatela fallimentare non si è difesa.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’istante deduce la falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Con riferimento alla produzione il giudizio di contratti, che il Tribunale ha ritenuto privi di data certa, viene osservato che la scrittura contrattuale avente ad oggetto la concessione dell’affidamento a CMV di due milioni di Euro recava la timbratura postale e che quest’ultima era idonea a conferire data certa al documento prodotto. Con riguardo agli estratti conto la ricorrente osserva, invece, essere del tutto pacifica la circostanza per cui la fallita aveva beneficiato dell’affidamento di due milioni di Euro: poichè la circostanza risultava incontestata, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provato il credito, facendo applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1. La banca oppone, infine, che la produzione documentale relativa agli estratti conto era stata necessitata dall’eccezione proposta dalla curatela fallimentare nella propria memoria di costituzione: in ragione di tale eccezione, la ricorrente aveva richiesto la concessione di un termine per produrre documenti resi necessari dalle difese della parte opposta e aveva quindi provveduto alla produzione dei nominati estratti conto.

2. – Il motivo è, nel suo complesso, infondato.

L’istante reputa di poter ricavare la data certa della scrittura privata relativa al contratto di conto corrente dal documento comprovante la concessione dell’affidamento, il quale, a suo dire, recherebbe la timbratura (e sarebbe perciò opponibile alla curatela a norma dell’art. 2704 c.c.).

Sì osserva, però, che la deduzione è anzitutto carente di autosufficienza, in quanto nel ricorso per cassazione non è indicata la data che sarebbe oggetto di stampigliatura, nè è spiegato alcunchè quanto alla modalità di apposizione di essa: quest’ultimo profilo è cruciale, dal momento che nel caso di scrittura privata non autenticata la certezza della data può essere ritenuta solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perchè la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (per tutte: Cass. 5 ottobre 2017, n. 23281; Cass. 28 maggio 2012, n. 8438).

In secondo luogo, il Tribunale non ha negato che il timbro postale costituisca un elemento che consente di stabilire in modo certo, alle condizioni indicate, l’anteriorità della formazione del documento su cui è apposto, ma ha di contro rilevato che i contratti (quindi non solo quello di conto corrente, ma anche quello di apertura di credito) erano “senza data certa”. Il decreto non evidenzia, dunque, alcun error juris, nè il ricorrente spiega le ragioni per cui nella circostanza dovrebbe ricorrere la denunciata falsa applicazione di norme di diritto e non, in ipotesi, uno scorretto apprezzamento degli elementi probatori sottoposti allo scrutinio del giudice del merito. E’ del tutto evidente, infatti, che – in termini astratti – la negazione circa la data certa dei contratti possa dipendere, oltre che dall’esito di un giudizio in diritto (in tesi erroneo) sulla disciplina della data certa della scrittura privata, anche dalle risultanze di un giudizio di fatto vertente sulle evidenze desumibili dai documenti prodotti e da altre circostanze ad essi esterne: giudizio che, corretto o scorretto che sia, si sottrae, per sua natura, al sindacato di legittimità.

Nè può farsi questione dell’omesso esame di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè l’istante non indica quale sia il fatto storico che il Tribunale avrebbe mancato di considerare. Si è detto, peraltro, che la ricorrente non ha precisato alcunchè sulle modalità con cui è stata apposta la timbratura sul contratto scritto di apertura di credito e che tale dato risulta dirimente ai fini della certezza della data di tale documento: sicchè, in definitiva, il fatto costituto dalla detta timbratura, nei generici termini in cui è stato dedotto, non potrebbe nemmeno dirsi decisivo (come invece richiede il cit. art. 360 c.p.c., n. 5).

La doglianza basata sul rilievo per cui sarebbe “sempre stata pacifica ed incontestata” la circostanza relativa alla concessione dell’apertura di credito e all’utilizzo della somma di due milioni di Euro, è, poi, palesemente carente di specificità. Quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorrente ha l’onere di indicare, in osservanza del principio di autosufficienza, con quale atto e in quale sede sia stata fatta quella deduzione in fatto e in quale modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062; Cass. 18 luglio 2007, n. 15961). Peraltro, in tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione non comporta affatto l’automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perchè non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass. 8 agosto 2017, n. 19734; Cass. 6 agosto 2015, n. 16554).

Non ha fondamento, da ultimo, la censura basata sull’asserita tempestività della produzione di alcuni estratti conto (quelli che documenterebbero le movimentazioni occorse da settembre 2009). Il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinato a seguito del D.Lgs. n. 169 del 2007) non è un giudizio di appello, anche se ha natura impugnatoria, ed è pertanto regolamentato integralmente dall’art. 99 l. fall., il quale prevede, al comma 2, n. 4, che l’opponente deve indicare specificamente nel ricorso i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti, ivi compresa la documentazione già prodotta nel corso della verifica del passivo. Ne consegue che la mancata indicazione nell’atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari, a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare, a provare il fondamento della domanda dell’opponente comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell’art. 183 c.p.c., comma 6, non potendosi, in particolare, concedere il termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l’onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 6 marzo 2017, n. 5596). Nella fattispecie, come è del tutto chiaro, l’odierna ricorrente era onerata di provare il fatto costitutivo della propria pretesa: onde la produzione degli estratti conto, necessaria a tal fine, non può dirsi necessitata dalle deduzioni svolte dalla curatela nella propria memoria di costituzione.

3. – Il ricorso è respinto.

4. – Nulla deve disporsi in punto di spese.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA