Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12792 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 480-2015 proposto da:

AGRICOLA SAN BERNARDINO S.r.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato GIANLUCA BRANCADORO, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANTONIO VINCENZI giusta procura speciale estesa a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1615/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 29/9/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Agricola San Bernardino S.r.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 295/2/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, che aveva a sua volta accolto il ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di registro e catastale relativo ad atto di acquisto di terreno agricolo, ritenendo l’Ufficio che la società acquirente non avesse titolo per usufruire delle previste agevolazioni effettuato di cui al D.P.R. n. 131 del 1986;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

la contribuente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Nota I, parte I della Tariffa I allegata, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, della L. n. 153 del 1975, artt. 12 e 13, come novellato dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10,” avendo la CTR negato che la società potesse usufruire dell’aliquota agevolata prevista dal cit. D.P.R. n. 131 del 1986, per avere tardivamente prodotto, nel 2006, il certificato attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo, essendo datato, l’atto di compravendita oggetto di recupero d’imposta, 3.9.2003;

1.2. la contribuente lamenta, in particolare, che nell’atto di acquisto la medesima aveva dichiarato di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (i.a.t.p.) ed a tale scopo era stato allegato all’atto il certificato attestante tale status, non sussistendo quindi alcun obbligo di produrre ulteriore certificazione ed essendo stato effettuato ciò unicamente con “funzioni confermative…(a)… convalida…(di)… quanto già… a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria, e, cioè, che il trasferimento dei fondi rustici godeva del trattamento agevolativo ai fini dell’imposta di registro”;

1.3. si lamenta, altresì, che in ogni caso, al momento della notifica dell’avviso di liquidazione, era decorso il termine triennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, dovendosi considerare quale dies a quo la registrazione del contratto che si era perfezionata nel mese di luglio del 2003 mentre l’avviso di liquidazione era stato notificato nel gennaio del 2007 e, dunque, tardivamente;

1.4. con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, “violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1975, art. 12, del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1,” avendo la CTR erroneamente mancato di riconoscere la rilevanza ed efficacia della certificazione attestante la qualifica di i.a.t.p., datata 10.4.2001, prodotta al momento della stipula dell’atto;

1.5. si deduce, altresì, che la società contribuente era in possesso della qualifica di imprenditore agricolo anche “sotto l’impero del D.Lgs. n. 99 del 2004”, come da certificato rilasciato dalla P.A. nel 2006, e che, in virtù del cit. D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5 quater, qualunque riferimento nella legislazione vigente all’imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all’imprenditore agricolo professionale;

1.6. le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese;

1.7. secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, “ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta dell’8% prevista dal D.P.R. n. 634 del 1972, art. 1 bis, tariffa all. A), introdotto dalla L. 21 febbraio 1977, n. 36, art. 2, l’acquirente che già possiede la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, deve formulare espressa richiesta nell’atto pubblico e produrre, davanti allo stesso notaio rogante, la documentazione attestante la qualità che vanta, diversa è invece l’ipotesi in cui l’acquirente non possegga, al momento, tale qualifica, perchè, in tal caso, egli deve enunciare, nell’atto di acquisto, l’intento di acquistarla e – quindi – nel triennio successivo, deve produrre la prova, nel modo indicato dalla legge, dell’avvenuto suo acquisto”;

1.8. è stato inoltre precisato che in tema d’imposta di registro, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta dell’otto per cento, prevista, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, tariffa, parte prima, allegata, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale di cui alla L. 9 maggio 1975, n. 153, artt. 12 e 13, è necessario che i requisiti previsti da quest’ultima normativa sussistano al momento della stipula dell’atto (cfr. Cass. n. 4597/2005);

1.9. questa Corte ha poi osservato che “in tema di imposta di registro, al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, tariffa, parte prima, allegata, nel richiedere, ai fini dell’applicazione dell’aliquota dell’8 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale di cui alla L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12, che l’acquirente produca al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 12 cit., collega il beneficio al possesso di una qualità in atto, finalizzando alla registrazione con l’aliquota agevolata la produzione della certificazione che, quindi, può avvenire anche in un momento successivo al rogito notarile, purchè precedente alla registrazione, non essendo in tal caso applicabile il termine triennale previsto dall’art. 1 della tariffa citata per l’estensione del beneficio agli acquirenti che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione, in quanto tale disciplina si riferisce alla diversa ipotesi di acquirente imprenditore agricolo meramente virtuale” (cfr. Cass. n. 10160/2010);

1.10. ne consegue che, avendo la contribuente prodotto, al momento della stipula dell’atto una certificazione risalente a circa due anni prima, ed avendo altresì evidenziato la CTR come dalla documentazione in atti fosse emerso che in data ad essa successiva (nel 2004) risultavano essere state respinte le richiesta presentate a tale scopo al “settore agricoltura della Provincia di (OMISSIS)… per mancanza dei requisiti previsti dalla legge”, non sussiste la censurata violazione di legge poichè sulla base della delineata disciplina la contribuente non aveva dimostrato di possedere i necessari requisiti al momento (stipula dell’atto) in cui le agevolazioni venivano richieste;

1.11. va invero evidenziato che in tema di agevolazioni tributarie il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2, che parifica il trattamento fiscale, in materia di imposizione indiretta e creditizia, tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società di cui al medesimo decreto, art. 1, comma 3, qualificate come imprenditori agricoli professionali, ha carattere innovativo e non supera i confini delle provvidenze fiscali destinate agli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale, sicchè non si applica agli atti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore nè rileva riguardo ai benefici funzionali al riordino della piccola proprietà contadina (cfr. Cass. nn. 21610/2016, 5378/2014), il che esclude che, nel caso in esame, potesse tenersi conto delle modifiche normative di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, in punto di equiparazione della posizione di tale imprenditore agricolo professionale a quella di imprenditore agricolo a titolo principale;

1.12. la documentazione prodotta nel 2006, inoltre, risultava tardivamente effettuata, come correttamente rilevato dalla CTR;

1.13. quanto alla dedotta decadenza del potere impositivo dell’ufficio per decorso del termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, trattasi, infine, di questione che, nel silenzio della sentenza impugnata e nella carenza di specificità del ricorso sul punto, risulta nuova e mai rassegnata nei precedenti gradi, con conseguente inammissibilità della censura;

2. sulla scorta di quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

3. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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