Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12792 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14039-2016 proposto da:

G.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO CAPOCACCIA;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO DIONISI, 73,

presso lo studio dell’avvocato MARA MANDRE’, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

D.B.T., D.C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6912/2015 della CORTE D’APPELLO di RONIA,

depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che G.G.B. ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza 21 luglio-14 dicembre 2015 della Corte d’appello di Roma che ha rigettato il suo appello avverso sentenza n. 455/2010 del Tribunale di Frosinone, la quale aveva respinto la sua domanda di risarcimento di danni da sinistro stradale proposta nei confronti di D.C.G., D.B.T. e Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A. (ora Groupama Assicurazioni S.p.A.), sinistro nel quale l’attore era entrato in collisione, guidando il proprio ciclomotore, con una vettura condotta dal D.C., di proprietà della D.B. e assicurata presso la suddetta compagnia;

rilevato che si difende con controricorso Groupama Assicurazioni S.p.A.;

rilevato che il ricorrente ha depositato memoria;

rilevato che il ricorso si articola su due motivi, il primo denunciante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2, in relazione agli artt. 140, 141 e 143 C.d.S., e il secondo, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2721 e 2730 c.c., art. 2733 c.c., commi 1 e 2 e art. 2700 c.c.;

considerato che, nonostante la suddetta formale prospettazione nelle rispettive rubriche, in realtà entrambi i motivi patiscono un contenuto inammissibilmente sostanziale, diretto ad ottenere dal giudice di legittimità, in revisione dell’accertamento compiuto dal giudice di merito, una valutazione alternativa sugli esiti del compendio probatorio in ordine alle modalità ed alla dinamica del sinistro stradale in questione, con chiarezza individuate dalla corte territoriale, conformemente al giudice di prime cure, nella invasione da parte del ciclomotore della corsia opposta che la vettura correttamente percorreva;

ritenuto pertanto che il ricorso sia inammissibile, e che pertanto il ricorrente debba essere condannato a rifondere alla controricorrente le spese processuali del grado, come liquidate in dispositivo;

ritenuto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, stesso art..

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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