Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12792 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14314-2019 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Responsabile del

settore Recupero Crediti e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata unitamente dagli

Avvocati ANTONINO GITTO, ALBERTO GIACONIA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2345/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) s.r.1. conveniva in giudizio Banca Antonveneta s.p.a. (ora Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) avanti al Tribunale di Catania deducendo di essere titolare di due rapporti di conto corrente e di due rapporti di anticipo di fatture: domandava, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali relative al tasso di interesse convenzionale, alla capitalizzazione trimestrale, alla commissione di massimo scoperto e alle spese, si procedesse alla quantificazione delle somme indebitamente corrisposte da essa attrice e si condannasse la banca al pagamento dell’importo di Euro 124.310,88, oltre interessi e rivalutazione.

Instauratosi contraddittorio, si costituiva Banca Antonveneta, la quale chiedeva il rigetto delle domande attrici.

Con sentenza del 25 marzo 2010 il Tribunale escludeva l’illegittimità delle clausole sopra indicate e respingeva le domande della società istante.

2. – Questa proponeva gravame che la Corte d’appello di Catania, con sentenza dell’8 novembre 2018, parzialmente accoglieva. In particolare, la detta Corte dichiarava la nullità delle pattuizioni relative ai tassi di interesse di due conti (identificati come 10943T e 11221L) le quali prevedevano l’applicazione di un saggio superiore al tasso soglia; rilevava, infatti, che, in presenza di un tasso ab origine usurario, trovava applicazione l’art. 1815 c.c., comma 2, onde ai nominati rapporti non andava applicato alcun interesse. Il giudice distrettuale poi osservava, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che le somme indebitamente percepite a titolo di interessi dall’istituto di credito ammontavano complessivamente ad Euro 46.487,99: condannava pertanto Banca Monte dei Paschi di Siena, subentrata a Banca Antonveneta, al pagamento di tale importo, maggiorato degli interessi.

3. – La banca ricorre per la cassazione della detta sentenza facendo valere due motivi di impugnazione. E’ stata intimata la curatela di (OMISSIS) s.r.l., fallita nel corso del giudizio di merito, la quale non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia. Viene dedotto che la Corte di merito, una volta accertato che il tasso di interesse da applicare ai conti nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) risultava essere superiore al tasso soglia, avrebbe dovuto sottrarre dal complessivo debito della società appellante pari ad Euro 103.912,02 l’importo degli interessi accertati come usurari, i quali, secondo il conteggio elaborato dal consulente tecnico d’ufficio, ammontavano a Euro 46.487,99. In tal senso, il provvedimento impugnato si rivelerebbe affetto dal mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Aggiunge l’istante che la Corte di Catania non ha del resto fornito una motivazione circa le ragioni che l’avevano indotta a disattendere le conclusioni del perito quanto al saldo ricalcolato, il quale, a seguito della decurtazione degli interessi non dovuti, risultava, comunque, a debito della società correntista. Rileva che il giudice distrettuale non avrebbe dovuto condannare la banca alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi, quanto, piuttosto, accertare il nuovo saldo a debito della società correntista.

Il motivo è fondato.

Guardando al modo in cui è svolto, è indubbio che esso denunci, oltre all’omesso esame del fatto decisivo, l’esistenza di un vizio logico nel percorso argomentativo seguito dal giudice del merito. E la motivazione della sentenza impugnata, nella parte che interessa, è effettivamente incomprensibile (cfr. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 e Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). La Corte di appello ha condannato la banca alla restituzione delle somme da questa indebitamente percepite a titolo di interessi, richiamando, sul punto, la consulenza tecnica espletata. Tuttavia, nei rapporti di conto corrente, contrassegnati da plurime operazioni di addebito e di accredito, quel che rileva, ai fini dell’accoglimento della domanda di pagamento del correntista, è la circostanza per cui, a seguito dello storno degli addebiti illegittimamente praticati dalla banca, il saldo finale del conto, per come ricalcolato, risulti, per quel soggetto, attivo. La Corte di merito si è limitata invece a rilevare che nel corso dei due rapporti contrassegnati coi nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) la banca avrebbe percepito interessi indebiti per complessivi Euro 46.487,99 (dato, questo, che, come si è detto, è privo di alcun autonomo rilievo). Peraltro, è la stessa consulenza tecnica, richiamata per relationem dal giudice distrettuale, a evidenziare l’illogicità del percorso argomentativo della pronuncia. Infatti, l’elaborato peritale, richiamato dalla ricorrente a pag. 11 del ricorso, indica nella somma di Euro 27.669,49 l’ammontare degli interessi addebitati sul conto n. (OMISSIS) e in quella di Euro 18.818,50 il totale degli interessi appostati sul conto n. (OMISSIS). A fronte della decurtazione di tali importi, il c.t.u. chiarisce che il saldo complessivo dei conti intestati alla società è pur sempre negativo (l’ausiliario indica tale saldo negativo in Euro 46.376,47: somma, quest’ultima, che è stata calcolata eliminando anche gli interessi del conto anticipi (OMISSIS), che la Corte di appello ha accertato, invece, essere dovuti: pag. 4 della sentenza impugnata). E’ conseguentemente escluso, in base alle stesse risultanze peritali cui ha fatto rinvio la sentenza, che gli interessi convenzionali conteggiati sui due conti abbiano dato corpo a un credito della società correntista, da far valere con l’azione di ripetizione: è escluso in quanto l’espunzione di tali interessi non si è tradotta nell’inversione di segno del saldo complessivo dei conti in cui sono stati conteggiati gli interessi, ma nella sola riduzione del debito della fallita.

2. – Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia. Sostiene in sintesi l’istante che la Corte di appello, nel ritenere che le parti avessero concordato, con riferimento al conto anticipi (OMISSIS), il tasso di interesse del 9,50%, in luogo dell’8,45%, aveva “erroneamente interpretato per tali rapporti le clausole contrattuali di pattuizioni del tasso di interesse”.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non indica, con riferimento a questo secondo motivo, un fatto di cui sia stato omesso l’esame; infatti, ciò di cui essa si duole altro non è che l’improprio apprezzamento di un elemento documentale. Nondimeno, in sè considerato, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 26 settembre 2018, n. 23153; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

L’istante fa pure questione del vizio dell’art. 360 c.p.c., n. 3: non indica, tuttavia, le norme che sarebbero interessate dalla violazione o falsa applicazione e trascura inoltre di considerare che tale vizio ricorre (o non ricorre) a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (e, cioè, del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l’erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, i motivi per i quali chiede la cassazione (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348). Nella specie è invece prospettata una erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa: profilo che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195).

3. – In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza è cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, la quale statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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