Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12791 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14326-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOGEST S.C.I., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 48/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della LIGURIA, depositata il 16/4/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza ivi parimenti indicata, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 28/4/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia in accoglimento del ricorso proposto dalla Immogest s.c.i. avverso avviso di liquidazione emesso per rettificare il valore dichiarato dalla società per i fabbricati ed i terreni acquistati in data (OMISSIS) da B.A.;

la società è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con l’unico mezzo si denuncia, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, art. 52, comma 2, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2”, lamentando l’Ufficio che la CTR abbia errato nel rettificare il valore dei terreni, che, sulla base della c.t.u. espletata in primo grado erano risultati solo in parte edificabili, senza tener conto che, in virtù delle norme citate, la definizione di “area fabbricabile” includeva anche gli immobili utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo, come nel caso in esame, in cui era stata prodotta dall’Ufficio la certificazione urbanistica dei terreni da parte dell’Ufficio e la valutazione del c.t.u. si limitava ad una parziale possibilità di edificazione dei lotti di terreno;

1.2. la doglianza è fondata atteso che l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi (cfr. Cass. nn. 21080/2019, 25676/2008);

1.3. la CTR, tuttavia, limitandosi ad annullare l’atto impositivo sul rilievo che “sulla base della c.t.u. risulta(va) che solo una minima parte… (dei terreni erano) …. edificabili – su 9 mappali analizzati solo su 3 è risultata consentita l’edificazione -“, non ha in alcun modo dato conto, in relazione all’edificabilità delle aree, ai fini dell’applicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dal D.P.R. n. 131 cit., art. 52, comma 4, della qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione ovvero in mancanza degli strumenti urbanistici attuativi, nonostante la produzione del certificato di destinazione urbanistica da parte dell’Agenzia delle Entrate, atto che attesta le prescrizioni urbanistiche di un’area secondo le norme del Piano Regolatore vigente alla data di rilascio dello stesso, e nonostante le conclusioni raggiunte dal c.t.u. (ritualmente trascritte in ricorso), che non escludono affatto l’inserimento dei terreni in uno strumento urbanistico, con destinazione edificatoria;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il ricorso con cassazione della sentenza impugnata;

3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

4. poichè l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della parte intimata al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente Immogest S.C.I.; condanna la società Immogest S.C.I. al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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