Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12791 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. un., 25/05/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 25/05/2010), n.12791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10238/2007 proposto da:

B.A.T. – BRITISH AMERICAN TOBACCO ITALIA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato PUNZI Carmine,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZANCHINI GIAN

PAOLO, RASCIO NICOLA, POLI ROBERTO, per delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3/2006 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,

depositata il 17/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/03/2010 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito l’Avvocato Roberto Poli;

udito il P.M., persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – R.A. ha proposto contro l’Ente Tabacchi Italiani – ETI S.p.A. ed il Ministero della salute una domanda di risarcimento del danno.

Il giudice di pace di Napoli, davanti al quale il giudizio è stato iscritto a ruolo col n. 96/02, con sentenza 17.2.2006 n. 3, ha accolto la prima domanda ed ha condannato l’Ente Tabacchi Italiani a pagare all’attore la somma di 1.000,00 Euro; ha rigettato l’altra domanda.

2. – La British American Tabacco – B.A.T. Italia (già Ente tabacchi Italiani) ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 9.3.2007.

Tra gli altri motivi ne ha proposto uno attinente alla giurisdizione (art. 360 cod. proc. civ., n. 1).

R.A. non ha depositato controricorso.

3. – Fissata la discussione, nella udienza pubblica del 9.3.2010 è stata depositata una dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritta da legale rappresentante della parte e da due dei suoi difensori.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – La dichiarazione di rinunzia presenta i requisiti richiesti dall’art. 391 cod. proc. civ..

Il giudizio di cassazione deve quindi essere dichiarato estinto per rinunzia.

La parte contro cui il ricorso è stato proposto non ha svolto attività di difesa e la Corte non deve perciò pronunciarsi sulle spese del giudizio.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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