Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12791 del 22/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.22/05/2017), n. 12791
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10897-2016 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE’
PREFETTI 26, presso lo studio dell’avvocato SALVATORI ORISTANO, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
LUGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ISCHITELLA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1659/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 23/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Rodi Garganico, con sentenza dell’11 gennaio 2011 ha accolto la domanda, proposta da S.M., di condanna della Lega Navale Italiana, sezione di Ischitella a restituirgli Euro 3098,74, somma che indebitamente sarebbe stata da lui versata per l’acquisto della titolarità di un posto barca, senza che questa fosse corrispondente al contratto d’ormeggio che egli aveva stipulato con la convenuta;
rilevato che la Lega Navale Italiana, sezione di Ischitella, ha presentato appello, accolto con sentenza 13 – 23 ottobre 2015 dalla Corte d’appello di Bari, la quale ha ricostruito gli esiti probatori nel senso che il versamento suddetto non era una somma indebita, bensì aveva effettivamente una causa, consistente nella qualifica di socio fondatore della Lega, con correlate conseguenze sul posto barca;
rilevato che lo S. ha proposto ricorso articolato in tre motivi, il primo denunciante erroneità della sentenza per non avere riconosciuto la nullità del contratto tra le parti e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 822 c.c. e art. 28 cod. nav. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il secondo, ancora ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c. e il terzo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su fatto discusso e decisivo in relazione alla ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.;
rilevato che il ricorrente ha altresì depositato memoria (ove, per evidente errore materiale, qualifica la relatrice come appartenente alla Procura Generale di questa Suprema Corte);
considerato che, pur essendo formalmente prospettate nelle rispettive rubriche come sopra si è riportato, le due doglianze, nella loro effettiva sostanza, adducono invece una valutazione alternativa rispetto a quella che in punto di merito è stata operata – peraltro con motivazione ben strutturata – dalla corte territoriale, e comunque muovono critiche fattualmente dirette (e non, quindi, riconducibili alla identificazione della pretesa violazione dell’art. 2697 c.c.) a quel che la corte territoriale ha ritenuto costituire il reale esito del compendio probatorio;
ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile perchè travalica i limiti della giurisdizione del giudice di legittimità, giungendo a perseguire un terzo grado di merito;
ritenuto che non essendovi stata resistenza dell’intimata Lega Navale Italiana, sezione di Ischitella non vi è luogo a pronuncia sulle spese;
ritenuto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, stesso art..
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017