Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12791 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12791 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —

Contro
Morelli Tiziana e Vason Vanni;
– intimati —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di
Bolzano, Sez. 1, n. 10/1/09 del 2 dicembre 2008, depositata il 27 febbraio
2009, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 6 maggio 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Gianni De Bellis per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di svariati avvisi di liquidazione
per imposta suppletiva di registro relativi a contratti di mutuo a tasso zero stipulati dai contribuenti con la Provincia di Bolzano per l’acquisto di
un alloggio abitativo in materia di edilizia agevolata, rispetto ai quali
l’Ufficio riteneva inapplicabile l’agevolazione prevista dall’art. 32, comma 2, D.P.R. n. 601 del 1973.

Oggetto:
Imposta di registro.
Fondo provinciale per
la concessione di mutui a cittadini meno
abbienti. Agevolazione
ex art. 32, comma 2,
D.P.R. n. 601 del
1973. (In)applicabilità.

Data pubblicazione: 19/06/2015

•t

La Commissione adita rigettava i ricorsi, ma la decisione era riformata in
appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione
propone ricorso per cassazione con unico motivo. I contribuenti non si
sono costituiti.
MOTIVAZIONE

1. Preliminarmente va rilevato che l’Agenzia delle Entrate per il tramite
dell’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato in atti apposita istanza per chiedere l’estinzione del giudizio nei confronti dei beneficiari dei
pria posizione ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2001 e precisamente il seguente: Vason Vanni.
2. Il giudizio prosegue invece nei confronti della sig.ra Morelli Tiziana.
3. Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione censura la sentenza
impugnata in ordine all’interpretazione dell’art. 32, D.P.R. n. 601 del
1973, secondo la quale l’agevolazione ivi prevista sarebbe applicabile anche nel caso di specie ove si trattava della concessione di prestiti per
l’acquisto di case a cittadini meno abbienti.
4. Il motivo è fondato. Con costante orientamento questa Corte ha più
volte ribadito che «le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dall’art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 601, si applicano solo agli atti e contratti relativi all’attuazione
dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo IV della legge 22
ottobre 1971, n. 865, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione» (Cass. n. 10950 del 2005; v. anche nello stesso senso Cass. n. 28903
del 2008 e per la giurisprudenza più risalente Cass. n. 7062 del 1994, la
quale pone l’accento sul fatto che l’agevolazione è funzionale allo sviluppo della “costruzione di alloggi popolari”).
4.1. Questa Corte ha anche precisato che «l’art. 42 del d.P.R. n. 601 del
1973 ha espressamente abrogato tutte le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni diverse da quelle contenute nello stesso d.P.R., comprese quelle che, come l’art. 70 della legge n. 865 del 1971, in materia di edilizia residenziale pubblica, estende «tutte le agevolazioni ed esenzioni» alle opere realizzate in base a leggi di regioni a statuto speciale. Pertanto,
l’abrogazione dell’art. 70 della legge n. 865 cit. comporta la negazione del
rimborso dell’imposta pagata dal contribuente per l’iscrizione dell’ipoteca, rilasciata a favore della Regione Friuli V.G., in relazione al contributo
agevolato, in materia di edilizia residenziale pubblica, ottenuto ai sensi
2

mutui in questione convenuti nel giudizio i quali hanno definito la pro-

dell’art. 94 della L.R. Friuli – VG n. 75 del 1982» (Cass. n. 17150 del
2004).
5. La sentenza impugnata non è in linea con l’indicato orientamento: sicché il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può
essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario dei contribuenti nei confronti dei quali non deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
stifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara estinto il giudizio per condono nei confronti delle parti indicate
nel punto 1 della sopraestesa motivazione. Accoglie il ricorso nei confronti delle parti indicate al punto 2 della sopraestesa motivazione; cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario
delle predette parti. Compensa le spese dell’intero giudizio con riferimento a tutte le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli

6 maggio 2015.

6. La complessità della vicenda e la mancanza di precedenti specifici giu-

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