Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12791 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 10/06/2011), n.12791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNARDI Sergio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Società Older 94 s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Oderzo n. 29, presso lo studio

dell’avv. Andrea Petroni, rapp.to e difeso dall’avv. Rianna Arturo,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona dei legali rapp.ti pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 86/33/05 depositata il 27/4/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/3/2011 dal Consigliere Relatore Doti Marcello Iacobellis;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa dalla Older 94 s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Napoli n. 349/14/2003 che aveva accolto il ricorso della Società avverso le cartelle di pagamento n. (OMISSIS) per iva relativa agli anni 1996, 1997 e 1998. La CTR, preso atto che con le sentenze nn. 15 e 16 del 2003 la CTP di Napoli aveva rigettato i ricorsi del contribuente avverso gli avvisi di rettifica nn. (OMISSIS) relativi agli anni 1996 e 1997, mentre con sentenza 349/2003 era stato accolto il ricorso relativo all’anno 1998, accoglieva l’appello dell’Ufficio limitatamente agli anni 1996 e 1997.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di appello; in assenza di costituzione vanno dichiarate irripetibili le relative spese di giudizio.

Nel merito, con unico motivo (con cui deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15; violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5) la ricorrente deduce la illegittimità della sentenza impugnata “per violazione della normativa in epigrafe” stante la mancata integrazione del contraddittorio, in appello, nei confronti del concessionario;

afferma inoltre che l’art. 68 cit. non consentirebbe la riscossione frazionata in pendenza di ricorso; egualmente illegittima sarebbe l’iscrizione a ruolo delle sanzioni. Infondata è la censura formulata con riferimento all’art. 102 c.p.c. non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario con il concessionario, in quanto non risulta che, con il ricorso di 1^ grado, siano stati contestati vizi ad esso imputabili (v. Sez. 5, Sentenza n. 3242 del 14/02/2007), nè che la posizione del concessionario sia stata presa in considerazione dalla CTP, dovendo così escludersi anche la ricorrenza di un litisconsorzio necessario processuale.

La censura relativa all’applicazione dell’art. 8 cit. è in parte infondata e in parte inammissibile. Infondata è la censura di violazione di legge alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 7339 del 13/05/2003 ), secondo cui il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68 regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. Pertanto, quest’ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogatrice, per incompatibilità, del solo citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 2 (relativo anch’esso alla fattispecie della riscossione gradata in pendenza di giudizio e poi espressamente abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 37), mentre non esplica alcun effetto nei confronti del medesimo art. 15, comma 1 il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi. Deve quindi riaffermarsi la legittimità della riscossione “gradata” del tributo nella fase amministrativa operata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1.

Inammissibile per difetto di autosufficienza è la censura di violazione di legge laddove si lamenta la violazione della normativa ” sotto l’ulteriore profilo del divieto di riscuotere le sanzioni” non risultando che detta censura sia stata sollevata in sede di merito. In tema di ricorso per cassazione, invero, qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Sez. 3, Sentenza n. 22540 del 20/10/2006 (Rv.

593057).

Inammissibile è altresì la censura in ordine alla motivazione stante l’assenza di una precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato (Sentenza n. 12052 del 23/05/2007).

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dichiarando irripetibili le spese. Rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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