Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12790 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5617-2014 proposto da:

B.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’Avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende

assieme all’Avvocato RICCARDO CARACCIOLO giusta procura speciale

estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della LIGURIA, depositata l’11/1/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

B.A.R. propone ricorso, iscritto al n. R.G. 5617/2014, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 29/4/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia in accoglimento del ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di registro 2002, emesso a seguito dell’atto di trasferimento, in data (OMISSIS), alla società Immogest s.c.i. di beni immobili, con rettifica del valore dichiarato dei fabbricati e dei terreni;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo mezzo relativo al ricorso iscritto al n. R.G. 5617/2014 si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “error in procedendo… nullità dell’impugnata sentenza per violazione del giudicato interno (art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c.”, ed in particolare il ricorrente lamenta che l’Ufficio, in merito all’attribuzione di valore ai terreni, non avesse specificamente censurato, in appello, i contenuti della consulenza tecnica d’ufficio, sulla cui base la CTP aveva accolto il ricorso disponendo l’adeguamento degli atti impositivi alle risultanze peritali;

1.2. la censura va disattesa sul rilievo che il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza “fatto, norma ed effetto”, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicchè l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del Giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. nn. 12202/2017, 2217/2016);

1.3. avendo l’Ufficio nell’atto di appello, come riportato e trascritto dalla stessa ricorrente, espressamente censurato la sentenza di primo grado in merito al valore dei beni oggetto di rettifica, non può ritenersi essersi formato alcun giudicato interno sulla questione;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”, lamentando il ricorrente che la CTR abbia omesso di esaminare taluni fatti esposti nella c.t.u. relativamente all’inedificabilità di fatto dei terreni oggetto di tassazione, in quanto siti in zone prive di strumenti urbanistici attuativi e con scarse prospettive di futura edificazione, in cui vigevano “limiti tassativi alla concreta edificazione derivanti dall’applicazione del P.T.C.P. della Regione Liguria”, ove risultava estremamente difficoltosa l’adibizione del fondo anche ad usi agricoli e non solo edificatori, in cui tale utilizzo avrebbe potuto essere effettuato solo dagli “enti competenti… previo esproprio… e solo per la realizzazione di attrezzature di interesse pubblico”, o che risultavano “del tutto inedificabil(i)”;

2.2. con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, “nullità dell’impugnata sentenza per totale omessa valutazione della relazione di consulenza tecnica agli atti”, lamentando il ricorrente che la CTR abbia omesso di valutare la c.t.u. ed i documenti ad essa allegati, i cui contenuti risultavano decisivi alla luce di quanto esposto con riguardo al secondo motivo di ricorso;

2.3. con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, “violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 commi 2 e 3,” per avere la CTR proceduto alla valutazione dei terreni solo sulla base della sua “qualificazione giuridica (desunta dalle sole norme del P.R.G.) e sulla base di un raffronto circoscritto alla comparazione con un solo altro terreno”, prescindendo dall’esame di “altri elementi di qualificazione”;

2.4. i motivi, che per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, con assorbimento del quinto motivo, avente ad oggetto la censura di “falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR ritenuto la sentenza del Giudice di prime cure “priva di qualsiasi contenuto decisorio” ed anche viziata da ultra o extra petizione in merito all’edificabilità dei terreni, in considerazione del difetto di interesse della parte a sollevare tale censura nella presente sede avendo la CTR pronunciato sulle richieste della contribuente ed anche sulla natura edificatoria o meno dei terreni;

2.5. la CTR, infatti, nella valutazione degli elementi di prova, ha ritenuto di dover valorizzare circostanze quali le indicazioni contenute nel certificato di destinazione urbanistica, la mancata richiesta delle parti, in sede di registrazione, della tassazione per terreno agricolo e le indicazioni urbanistiche del PRG;

2.6. la motivazione resa dalla CTR circa il valore venale attribuito agli immobili, dei quali è stata esclusa la natura agricola, risulta quindi congrua e sufficiente, risolvendosi le critiche mosse dal contribuente in un diverso apprezzamento dei suddetti elementi di prova, apprezzamento di merito che è in questa sede di legittimità vietato (cfr. Cass. n. 12574 del 2014; Cass. n. 7330 del 2013);

2.7. va, inoltre, ribadito che in tema d’imposta di registro, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, come nel caso in esame, l’edificabilità può essere esclusa solo da vincoli assoluti, mentre vincoli specifici possono incidere unicamente sul valore venale dell’immobile, da stimare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie (cfr. Cass. nn. 31048/2017, 14763/2015);

2.8. la CTR, nel dare prevalenza all’inserimento deì terreni in PRG ed alle indicazioni del certificato di destinazione urbanistica, ha quindi fatto

corretta applicazione del suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale poichè i principi dianzi enunciati, già costantemente affermati in tema di ICI, devono trovare applicazione anche nel caso dell’imposta di registro, atteso che il requisito oggettivo della natura edificatoria del terreno è il medesimo, nè peraltro le risultanze della C.T.U., come riportate in ricorso dal contribuente, attestano in alcun modo una inedificabilità di diritto dei terreni il cui valore è stato oggetto di rettifica da parte dell’Erario;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente, con liquidazione delle spese come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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