Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12790 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16737/2009 proposto da:

D.F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PRATI

FISCALI 321, presso lo studio dell’avvocato DARIO MASINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRATICELLI Claudio, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALFA SKYE SRL, (di seguito “Alfa Skye”), in persona del legale

rappresentante pro tempore, e per essa BETA SKYE SRL, in persona del

legale rappresentante pro tempore, quale mandataria per procura

speciale del 26/03/2 009 per atto Notaio Degan di Conegliano (TV),

trp. n. 80444, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato QUATTROCCHI Paolo (NCTM – Studio

legale associato), che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA GERIT SPA, FINDALMA INVESTIMENTI IMMOBILIARI SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4753/2009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

03/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato Di Peio Filippo, (delega Avvocato Quattrocchi Paolo)

difensore della controricorrente che si riporta al controricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 10.2.2 008 e depositata il 3.3.2009 in materia di opposizione di terzo all’esecuzione.

Il tribunale, con sentenza in data 3.3.2009, ha rigettato l’opposizione di terzo all’esecuzione.

Il D.F. ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto perchè manifestamente fondato.

Il ricorso contiene tre motivi.

I motivi rispettano i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il primo motivo è di violazione di norme di diritto (artt. 184 e 619 c.p.c.).

Il quesito posto alla Corte è esposto alle pagg. 8 e 9 del ricorso.

Al quesito posto si ritiene di potere rispondere con il seguente principio di diritto:

In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell’art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell’opposizione per effetto di usucapione e chieda di provare tale situazione nel giudizio di opposizione di terzo, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l’esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo (v. anche Cass. ord. 30.12.2009 n. 27668).

Nè su tale situazione incide la pendenza – come nella specie di un autonomo giudizio di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione, posto che, in tal caso, saranno esperibili gli eventuali rimedi all’uopo previsti dall’ordinamento.

Erroneamente, pertanto, il giudice di merito ha rigettato l’opposizione affermando che incombeva sull’opponente l’onere di provare l’acquisto per usucapione con sentenza passata in giudicato, tale prova essendo, proprio l’oggetto della proposta opposizione di terzo all’esecuzione.

Il secondo e terzo motivo restano assorbiti”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la resistente è stata ascoltata in Camera di consiglio. La stessa resistente Alfa Skye srl ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non hanno evidenziato profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

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