Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12790 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 01/06/2016, dep. 21/06/2016), n.12790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22341-2010 proposto da:

BRESAOLE P. SRL in persona dell’Amministratore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio

dell’avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato

EUGENIO BRIGUGLIO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 18/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/06/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BRIGUGLIO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito della verifica eseguita in data 18.10.1993 dalla G. di F. presso la società “Bresaole P. SNC”, veniva emesso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per ILOR relativa all’anno di imposta 1992, impugnato dalla società con esito favorevole sia in primo che in secondo grado. Avverso questa decisione la Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.

2. La Corte di cassazione con la sentenza n. 1147/2008, depositata il 28.01.2008, accoglieva il ricorso per “l’estrema genericità della motivazione ed il malgoverno dei principi giurisprudenziali in ordine alle regole che disciplinano la disamina dell’appello” e disponeva la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Lombardia in altra composizione per il riesame.

3. Il giudizio, riassunto dall’Agenzia, veniva definito con la sentenza n. 33/01/2010, che accoglieva l’appello dell’Amministrazione.

Il giudice del rinvio confermava l’avviso di accertamento, affermando che si fondava su presunzioni gravi, precise e concordanti ed era conforme al dettato del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54; in proposito ripercorreva i vari elementi posti a fondamento dell’accertamento e, segnatamente, la disamina critica della documentazione reperita presso la società, ritenendo corretta sia la ricostruzione del giro di affari che le percentuali di scarto e sfridi determinate in base alla stessa. In particolare nel disattendere le tesi difensive della società, osservava che questa aveva contestato le percentuali di cali e sfridi ricostruite dai verbalizzanti riproponendo proprie percentuali “cui conferisce una sacralità che non hanno” ed in particolare che la società lamentava “divergenze tra i quantitativi determinati dai verbalizzanti e quelli scaturenti dalle registrazioni delle schede di magazzino” (fol. 3 della sentenza impugnata) senza considerare che gli elementi rilevati nel corso della verifica avevano indotto ad un disconoscimento della intera contabilità e che la circostanza che la contabilità fosse formalmente corretta non era sufficiente per ritenerla attendibile.

4. La società Bresaole P., ora in forma di SRL, in persona del legale rapp. p.t. ricorre per cassazione avverso questa sentenza su tre motivi, corredati da memoria ex art. 378 c.p.c.. L’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. La controversia in esame si collega in una pluralità di autonomi processi, pendenti tra la società o i singoli soci e l’Agenzia delle entrate, scaturiti tutti dal verbale di constatazione della G. di F. del 18.10.1993, fondato sulla contestazione di omessa registrazione di ricavi, a seguito del quale furono notificati avvisi di rettifica o di accertamento, ai fini ILOR, IVA ed IRPEF, sia nei confronti della società che dei singoli soci P.P. e P. R. per gli anni di imposta 1991 e 1992.

1.2. Tutti questi atti impositivi sono stati impugnati in separati giudizi che, a seguito di una prima pronuncia di cassazione con rinvio, sono nuovamente giunti dinanzi alla Corte di legittimità a seguito dell’impugnazione delle sentenze pronunciate dalla CTR in sede di rinvio.

2.1. Primo motivo – Si denuncia la violazione del principio del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e dell’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), lamentando che i giudici del rinvio non avevano rilevato d’ufficio la violazione del principio del contraddittorio, di cui all’art.14 cit., essendosi svolto il giudizio senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, cioè dei soci: a parere della parte privata i giudici del rinvio avrebbero dovuto rimettere il giudizio dinanzi al giudice di primo grado affinchè fossero chiamati in causa i soci.

2.2. Secondo motivo – La medesima censura è svolta anche sotto la prospettazione del vizio per violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Con riferimento ad entrambi i motivi, la parte privata assume che tale vizio originario non era stato rilevato dalla Corte di cassazione in sede di giudizio rescindente con la sentenza n.1147/2008, poichè la sentenza delle Sezioni Unite n. 14815/2008, che aveva riconosciuto una situazione di litisconsorzio necessario tra società e soci nel contenzioso vertente sull’attività accertativa svolta dall’Amministrazione finanziaria, fattispecie sovrapponibile a quella in esame, era stata emessa in epoca di poco successiva.

2.3. I motivi sono connessi, possono essere trattati congiuntamente e risultano infondati.

2.4. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare nel “giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l’operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa” (Cass. nn. 327/2010, 22885/2015).

In particolare “Il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto logico giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poichè il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo.” (Cass. SSUU n.13676/2014, Cass. n.26200/2014, prec. conf.

Cass. n.9539/2002).

2.5. Va considerato altresì che la Corte già si è espressa in fattispecie analoghe ed ha affermato che, ove il difetto di integrità del contraddittorio non sia stato eccepito dalle parti con il primo ricorso per Cassazione o rilevato di ufficio dalla Corte di Cassazione in sede di giudizio rescindente, non può più essere eccepito o rilevato nel giudizio di rinvio; ciò perchè si deve presumere che la Corte abbia ritenuto integro il contraddittorio con l’effetto di rendere necessaria la partecipazione alle successive fasi di rinvio del giudizio dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio di Cassazione (cfr. Cass. nn. 5131/1996, 6384/2001, 5061/2007).

2.6. Sulla scorta di tali principi si deve rilevare che, nel caso in esame, la questione del contraddittorio risulta essere stata implicitamente definita, in assenza di statuizioni in merito all’integrazione del litisconsorzio con i soci, all’esito del giudizio rescindente di cassazione e la circostanza che la richiamata sentenza delle SSUU n. 14815/2008 sia stata emessa solo dopo la decisione rescindente, non interferisce con tali principi, in quanto, comunque il giudice del rinvio non avrebbe potuto esorbitare dal perimetro segnato dalia sentenza di annullamento, nel quale non rientrava la questione del contraddittorio e del litisconsorzio, questione sulla quale – come già chiarito – si ravvisa un giudicato implicito interno.

2.7. La censura non coglie nel segno nemmeno laddove invita a prendere le distanze dall’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’enunciazione del principio di diritto “vincola il giudice del rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità” (Cass. SSUU n.17442/2006, cfr. Cass. anche n.6086/2014), perchè detto principio non risulta pertinente e calzante con il presente caso: la richiamata sentenza delle SSUU infatti prende in esame l’effetto dei mutamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione sul principio di diritto dettato al giudice del rinvio, laddove, nel caso in esame, la questione del litisconsorzio necessario, implicitamente esclusa, non ha costituito oggetto di alcun principio di diritto, in quanto il rinvio al merito è stato disposto per difetti motivazionali.

2.8. Invero l’argomento proposto appare errato in quanto la parte ricorrente dimentica che, come già rimarcato, è proprio il principio di diritto indicato dalla Corte al giudice del rinvio che circoscrive lo spazio della materia giustiziabile, al di fuori della quale il giudice del rinvio non può assumere statuizioni, e trascura di considerare che gli effetti definitori del giudizio rescindente si consolidano per tutto ciò che, implicitamente o esplicitamente, si colloca al di fuori del principio di diritto sul quale è disposto il rinvio, come, nel presente giudizio, è la questione sul litisconsorzio necessario che non risulta ricompresa nel principio di diritto, e, al contrario, è coperta da un giudicato interno implicito.

2.9. Tale conclusione non è revocabile in dubbio nemmeno alla luce dei più recenti arresti della Corte secondo i quali, quando il principio di diritto al quale deve uniformarsi il giudice del rinvio, nelle more dello stesso, viene superato da una pronuncia della Corte di Giustizia o della Corte Costituzionale che abbiano immediata efficacia, il giudice del rinvio ne deve tenere conto, trattandosi dì jus superveniens (Cass. nn.19301/2014, 6086/2014, 13873/2012).

Anche in questo caso, la questione riguarda solo i profili della decisione interessati dal principio di diritto e non tutti gli altri profili che esorbitano dall’oggetto specifico del rinvio.

2.10. A ciò consegue che la sentenza in esame appare immune dal vizio denunciato.

2.11. Quanto ai procedimenti riguardanti il socio P.R., che secondo quanto riferito dalla ricorrente – con diversa sorte, sarebbero stati rimessi dalla Corte di Cassazione dinanzi al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio in ragione del litisconsorzio necessario, va considerato che tale situazione trova agevole tutela e soluzione attraverso l’applicazione del consolidato orientamento delle sezioni unite della Corte, desumibile proprio dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14815/2008, secondo cui “nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento dei redditi di società ed associazioni, ove, in violazione dei principi del litisconsorzio necessario, si formino giudicati “parziali” relativi a singole posizioni, i rapporti fra il giudicato parziale e le posizioni dei soggetti nei cui confronti non si sia formato il giudicato debbono essere risolti in base ai principi del contraddittorio e del diritto dì difesa, per cui il terzo può trarre beneficio dal giudicato inter alios, ma non esserne pregiudicato”. Con la conseguenza, ulteriormente puntualizzata dalla Corte (Cass. n.12793/2014), che la formazione di un giudicato a carico di uno dei litisconsorti impedisce la concreta attuazione del litisconsorzio processuale, e tale giudicato – ove sia sfavorevole – non pregiudica la posizione degli altri litisconsorti (Cass. n. 12793/2014, conf. n. 17360/2014).

3.1. Terzo motivo – Si denuncia la omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e la violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Va premesso che la vicenda in esame riguarda l’accertamento di un più elevato volume di vendite, fondato sulla circostanza che i verificatori avevano ritenuto, in base al quantitativo di materie prime immesse in lavorazione in proporzione ai cali ed agli sfridi, la produzione di maggiori quantitativi di prodotto finito.

Sostiene la ricorrente che la Commissione aveva del tutto trascurato le sue eccezioni in merito ai cali e gli sfridi ed ai livelli di produzione.

3.2. Il motivo, così come eccepito dalla controricorrente, va respinto perchè inammissibile.

La doglianza volta a contestare la decisione in merito alla valutazione della fondatezza dell’accertamento nel giudizio di rinvio è inammissibile in quanto con essa la ricorrente si limita a sostenere che la Commissione Regionale non avrebbe speso alcun argomento valutativo sulle eccezioni svolte dalla società ed invoca a riprova, da un lato la favorevole pronuncia di primo grado, alla quale tuttavia, sicuramente non può ascriversi alcuna valenza probatoria, e dall’altro la perizia del dott. C. che, a dire della ricorrente sarebbe stata recepita nella sentenza penale definitiva n. 1949/1999 della Corte di Appello, con un argomento che si palesa come nuovo, atteso che non è chiarito se e quando la perizia sia stata depositata nel corso del giudizio di merito e non ve ne è cenno nella sentenza impugnata.

Quindi la società richiama, sempre genericamente, i pregressi atti processuali ed i documenti probatori, senza specificare di quali documenti si tratti e quale ne sia la specifica rilevanza nel processo; al riguardo, consolidato orientamento della Suprema Corte ritiene inammissibile il ricorso ove il ricorrente non abbia adempiuto al rituale onere impostogli dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza (tra tante: Cass. nn.8490/2015, 22607/2014, 4220/2012).

4.1. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto, infondati i motivi primo e secondo ed inammissibile il terzo.

4.2. Le spese seguono la soccombenza per la fase di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso per infondatezza dei motivi primo e secondo, inammissibile il terzo;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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