Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12790 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12790 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

ricorrente

Contro
Falcieri Luciano, Lucchiari Massimo, Peroni Giorgio, Negri Elena, Got-

1973. (1n)applicabilità.

tardi Anna, Artioli Sabrina, Ruocco Leonella;

intimati

avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di
Bolzano, Sez. 1, n. 13/1/09 del 16 dicembre 2008, depositata il 27 febbraio
2009, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 6 maggio 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Gianni De Bellis per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
FATTO E Dilurro

La controversia concerne l’impugnazione di svariati avvisi di liquidazione
per imposta suppletiva di registro relativi a contratti di mutuo a tasso zero stipulati dai contribuenti con la Provincia di Bolzano per l’acquisto di
un alloggio abitativo in materia di edilizia agevolata, rispetto ai quali
l’Ufficio riteneva inapplicabile l’agevolazione prevista dall’art. 32, comma 2, D.P.R. n. 601 del 1973.
1

Oggetto:
Imposta di registro.
Fondo provinciale per
la concessione di mutui a cittadini meno
abbienti. Agevolazione
ex art. 32, comma 2,
D.P.R. n. 601 del

Data pubblicazione: 19/06/2015

La Commissione adita accoglieva i ricorsi e la decisione era confermata in
appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione
propone ricorso per cassazione con unico motivo. I contribuenti non si
sono costituiti.
Preso atto che l’Agenzia delle Entrate per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato in atti apposita istanza per chiedere
l’estinzione del giudizio nei confronti dei beneficiari dei mutui in questione convenuti nel giudizio i quali hanno definito la propria posizione ai
Falcieri Luciano, Lucchiari Massimo, Peroni Giorgio, Negri Elena e Gottardi Anna.
Considerato che l’amministrazione osserva in una successiva istanza depositata in atti, che a norma dell’art. 16, comma 10, i. n. 289 del 2002 il
condono effettuato dal contribuente Peroni Giorgio giova anche al coobbligato coniuge Artioli Sabrina e così il condono effettuato dal contribuente Lucchiari Massimo giova anche al coobbligato coniuge Ruocco Leonella, sicché può essere dichiarata l’estinzione dell’intero giudizio.
Ritenuto che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto condono e che le ragioni della definizione giustifichino la compensazione delle spese.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio el 6 maggio 2015.

sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2001 e precisamente i seguenti:

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