Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12790 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6556-2019 proposto da:

KT & G CORPORATION, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI n. 67,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO IMPRODA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RAFFAELLA ARISTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E

MARCHI – in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

contro

SOCIETE’ NATIONALE D’EXPLORATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALUMETTES

SASU;

– intimata –

avverso la sentenza n. 51/2018 della COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I

PROVVEDIMENTI DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI di ROMA,

depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L’11 ottobre 2013 KT&G Corporation depositava la domanda di registrazione del marchio complesso recante la denominazione “Pine” (n. (OMISSIS)) per contraddistinguere prodotti rientranti nella classe 34 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza.

Nei confronti della predetta domanda Societè Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes SASU depositava un atto di opposizione basato su alcuni marchi comunitari anteriori diretti a contraddistinguere prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica: marchi pure complessi, in cui compariva, come elemento denominativo, il termine “Fine”.

L’UIBM riteneva sussistere tra i segni un grado di somiglianza elevato sotto il profilo visivo e fonetico; accoglieva pertanto l’opposizione e negava la registrazione del marchio “Pine”.

2. – La successiva impugnazione della decisione era respinta dalla Commissione dei ricorsi con sentenza del 17 luglio 2018; in detta pronuncia veniva osservato come il segno denominativo “Fine” costituisse il cuore dei marchi della resistente e come, in conseguenza, ai fini dell’accertamento della somiglianza dei segni e del rischio di confondibilità, l’accertamento andasse effettuato ponendo a confronto i segni “Fine” e “Pine”. In proposito, la Commissione dei ricorsi reputava corretta la valutazione dell’UIBM che aveva rilevato l’alto livello di somiglianza, dal punto di vista visivo e fonetico, tra i due segni.

3. – Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione KT&G Corporation, la quale ha pure depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso la società istante denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 12,20 e 25 c.p.i., assumendo l’erroneo svolgimento del giudizio di confondibilità tra marchi, in ragione di una non corretta individuazione e definizione del consumatore medio di riferimento, nonchè per l’erronea qualificazione del grado di percezione e attenzione delle persone alle quali i prodotti contrassegnati sono destinati. La ricorrente deduce che il parametro di riferimento, ai fini della comparazione tra i segni, non è l’astratta figura del consumatore medio, ma quella del consumatore medio di sigarette: la sentenza impugnata avrebbe invece impropriamente valorizzato il modello costituito dal consumatore medio italiano, in senso generico. E’ osservato che ove la Commissione dei ricorsi avesse preso in considerazione il consumatore di sigarette, con il suo specifico livello di attenzione e di competenza, che è particolarmente elevato, avrebbe attribuito rilievo alla spiccata fedeltà dello stesso al suo brand preferito.

2. – Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato un documento denominato “accordo di coesistenza tra marchi” con cui essa istante e Societè Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes hanno reciprocamente riconosciuto ed accettato i diritti connessi ai marchi “Pine” e “Fine” e manifestato, ciascuna, la volontà di non opporsi alla registrazione del segno distintivo della rispettiva controparte. Correlativamente KT&G ha domandato che la Corte pronunciasse declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Va disposto in tal senso, giacchè la specifica situazione di contrasto fra le parti è venuta meno in forza di tale nuovo assetto pattizio: questo costituisce superamento del provvedimento impugnato, regolante una interferenza tra i segni che gli stessi titolari reputano, oggi, insussistente. La definizione, in sede giurisdizionale, della detta interferenza, lungi dal passare in giudicato, resta quindi travolta dalla disciplina convenzionale contenuta nel richiamato accordo di desistenza.

3. – Non vi sono spese processuali su cui statuire.

Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è inapplicabile all’ipotesi, che qui ricorre, di cessazione della materia del contendere (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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