Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1279 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 21/01/2020), n.1279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2124-2019 proposto da:

F.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ESPOSITO

MOCERINO;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5342/2u18 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel gennaio 2016 F.S. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Noia n. 3066 del 2015, con la quale, in accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti dal locatore L.G.: 1) era stato dichiarato risolto il contratto di locazione commerciale stipulato tra le parti in data 1 ottobre 1995; 2) il conduttore F. era stato condannato al rilascio degli immobili siti in (OMISSIS) alla via (OMISSIS) e ivi specificamente indicati, liberi da persone e cose, a far data dal 28 febbraio 2016; 3) era stata dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal F.; 4) quest’ultimo era stato condannato a pagare all’intimante la somma di Euro 304.468,88 a titolo di canoni scaduti, oltre gli interessi dalla domanda, i canoni da scadere e le spese di lite.

In particolare e per quanto rileva ancora in questa sede, il Tribunale ritenne che la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, non fosse applicabile nella specie, trattandosi di contratto di locazione non registrato, stipulato anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, reputando, ai sensi dell’art. 11 disp. gen., l’irretroattività della norma citata.

Il Tribunale, inoltre, ritenuta la gravità dell’inadempimento in cui era incorso il F., stante il mancato pagamento dei canoni di locazione contrattualmente previsti per il periodo dal 1^ giugno 2003 al 1^ dicembre 2012, per un importo complessivo, comprensivo della rivalutazione ISTAT, di Euro 304.468,88, dichiarò risolto il contratto di locazione inter partes e condannò il conduttore al pagamento dei canoni dovuti e non pagati.

Con l’atto di appello, il F. dedusse l’erroneità della sentenza impugnata per violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che: 1) il Tribunale non aveva tenuto conto che il contratto in parola, stipulato nell’anno 1995 e in base al quale era stata promossa l’azione di sfratto nel 2012, non era stato registrato in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 311 del 2004, ponendosi cosi in totale dispregio di tale normativa, dovendo la ratio della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, ravvisarsi nella convalidabilità del contratto nullo con effetti ex nunc, cioè dalla registrazione, nel caso all’esame non intervenuta, e non potendo il contratto ron registrato rimanere in vita dopo l’entrata in vigore di tale legge; 2) il Giudice di prime cure non aveva adeguatamente tenuto conto della documentazione prodotta ed in particolare della missiva del 31 marzo 2009, con la quale l’avv. Giuseppe Simone, nel comunicare a F.S. la propria nomina a custode giudiziario del bene condotto in locazione da quest’ultimo, in quanto oggetto di pignoramento, aveva fatto riferimento ad un contratto di locazione verbale intercorso tra F.S. e L.A., proprietaria dell’immobile pignorato, comprovato anche dalla copia degli assegni circolari emessi negli anni dal 2009 al 2011 in favore della custodia giudiziaria; 3) vi era stato disconoscimento della ricognizione del debito, in quanto le somme non erano dovute a L.G. e, comunque, erano state corrisposte in denaro contante.

L’appellato si costituì e chiese il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 5342/2018, pubblicata il 28 novembre 2018, rigettò l’impugnazione, condannò l’appellante alle spese di quel grado e diede atto del ricorso dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per quel procedimento, a carico dell’appellante.

Avverso la sentenza della Corte di merito F.S. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria spedita a mezzo posta.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, unitamente alla memoria, ha spedito “dichiarazione di asseverazione della conformità della sentenza all’originale.

Al riguardo si osserva che la memoria ex art. 380-bis c.p.c. del ricorrente, pervenuta a mezzo posta, è inammissibile e nulla in essa proposto o ad esso allegato può essere preso in considerazione, non essendo applicabile l’art. 134 disp. att. c.p.c. in quanto previsto esclusivamente per il ricorso ed il controricorso (v., ex plurimis, Cass., ord., 18/07/2019, n. 19298; Cass., ord., 6/03/2019, n. 6455, Cass., ord., 14/02/2019, n. 4499, Cass., ord., 10/04/2018, n. 8835).

Tenuto conto che l’unica controparte è rimasta intimata e stante la sopra evidenziata irritualità dell’invio dell’attestazione di conformità della sentenza di appello, depositata tempestivamente in copia informale, il ricorso è improcedibile (per la necessità di rituale deposito dell’asseverazione di conformità della sentenza impugnata al fine di evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità del ricorso v. Cass., sez. un., 25/03/2019, n. 8312; Cass. 11/06/2019, n. 15712).

2. Peraltro, se lo scrutinio dei motivi fosse stato possibile, il suo esito sarebbe stato comunque negativo per il ricorrente, in base ai rilievi che seguono.

3. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 346, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la Corte territoriale ritenuto che il contratto di locazione intercorso tra le parti non fosse soggetto all’obbligo della registrazione, in quanto la norma già indicata trova applicazione solo per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, sulla base del criterio generale di cui all’art. 11 preleggi ed in considerazione che detta norma non contiene una previsione che imponga la registrazione dei contratti in corso.

Ad avviso del F., tale motivazione sarebbe del tutto erronea, in quanto “il contratto di locazione in questione veniva a scadere nel corso della vigenza della L. n. 311 del 2004, e, quindi, non era più idoneo a produrre effetti negoziali tra le parti, e per poter nuovamente operare necessitava di essere ricreato ex novo e di conseguenza uniformato alla disciplina imperativa vigente”, e quindi, obbligatoriamente registrato.

3.1. Il motivo sarebbe infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio, già affermato da questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui “La previsione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346 – a tenore del quale i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari, ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati – si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, giusta il criterio generale di cui all’art. 11 preleggi e considerata l’assenza nella norma di una previsione che imponga la registrazione dei contratti in corso” (Cass. 28/12/2016, n. 27169).

Del resto, non è stato in alcun modo dedotto in ricorso che il contratto in parola fosse stato disdettato prima della indicata scadenza del 2007, sicchè deve ritenersi che lo stesso fosse in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 311 del 2004.

4. Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2907 c.c. e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver la Corte di appello di Napoli rilevato la carenza di legittimazione attiva di L.G., il quale avrebbe agito in giudizio quale comodatario, in virtù di un contratto di comodato d’uso, privo – ad avviso del ricorrente – di efficacia e validità, non essendo stato mai registrato.

4.1. Il motivo sarebbe infondato.

Ed invero, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa (Cass., sez. un., 16/0272016, n. 2951).

La Corte territoriale, nella specie, ha espressamente ritenuto la sussistenza di tale titolarità, evidenziando che la “titolarità del diritto a promuovere l’azione di sfratto” risultava “dal documentale in atti, segnatamente dal contratto di comodato e dal contratto di locazione prodotti – da cui può agevolmente evincersi – che il bene fu concesso in locazione da L.G. al F. in quanto il primo era comodatario dell’immobile oggetto di causa in virtù di contratto di comodato del 28.12.1985, in cui era prevista la facoltà di concedere a terzi l’uso del cespite, attraverso contratti di locazione o di comodato (art. 7 del contratto di comodato della produzione di primo grado della parte appellata) – nonchè dagli accertamenti disposti nel giudizio di primo grado, da cui è risultata l’autenticità della sottoscrizione apposta dal F. al contratto di locazione.

Peraltro, come documentato dalla parte appellata, lo stesso F.S., costituendosi, con comparsa depositata in data 4 maggio 2007, in un giudizio volto all’accertamento dell’obbligo del terzo a seguito di pignoramento ex artt. 543 c.p.c. e ss., dichiarava espressamente “di non avere alcun rapporto con i sig.ri L.N. e L.A., in quanto lo stesso ha sottoscritto un contratto di fitto per l’immobile sito in (OMISSIS) (NA), via (OMISSIS), con il sign. L.G.””

Va, inoltre, evidenziato che dal ricorso non si evince che sia stata mai disconosciuta la conformità all’originale della copia fotostatica del contratto di comodato prodotta.

Detto contratto, peraltro, risulta essere stato stipulato in data 28 dicembre 1985, quindi anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 311 del 2004, e, pertanto, non rileva la sua omessa registrazione, in applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e già sopra ricordato (Cass. 28/12/2016, n. 27169), con la conseguenza che, nella specie, proprio perchè trattasi di contratto stipulato prima del 2004, la mancata registrazione, ai fini che qui rilevano, non incide sul regime sostanziale del rapporto contrattuale (arg. ex Cass. 11/12/2012, n. 22588, sia pure in tema di omessa registrazione della risoluzione consensuale di un contratto di locazione), ma risponde a finalità fiscali e di pubblicità.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.

6. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto processuale dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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