Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1279 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4282/2010 proposto da:

M.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell’avvocato

AGAMENNONE Stefano, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati FIORINI FABRIZIO, BOVA ANNALISA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.LLI GALASSINI SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI Guido Francesco, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIPRESSI PIERPAOLO,

giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 231/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

24.2.09, depositata il 02/11/2009;

udita la relazione della causa svolta della Camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto

APICE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 21 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 5 febbraio 2010, M.N. chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 2 novembre 2009, con la quale la Corte d’appello di Bologna, riformando la sentenza del giudice di prime cure, ha respinto le domande da lui proposte di condanna della s.r.l. F.lli Galassini a pagargli la somma di L. 6.457.159, a titolo di compenso per lavoro straordinario prestato, quale autista di 3^ livello di cui al C.C.N.L. autotrasporti, spedizioni merci, dal 31 maggio al 17 novembre 1999.

I due motivi censurano la sentenza per violazione dell’art. 14 regolamento CE 20.12.85 n. 3821, artt. 1175 e 1375 c.c., e per vizio di motivazione il primo e per violazione degli artt. 2108, 2697 e 2712 c.c., artt. 112, 115, 116 e 421 c.p.c., il secondo, sostanzialmente:

a) per non avere ritenuto come contrario alle regole della buona fede e della correttezza il comportamento della società che, trincerandosi dietro l’art. 14 del regolamento CE citato, che consente la distruzione dopo un anno dei dischi cronotachigrafi, i quali registrano il movimento dell’automezzo, aveva disconosciuto l’autenticità delle copie di tali documenti prodotte dal lavoratore e non aveva prodotto in giudizio gli originali;

b) per non avere attribuito quantomeno valore indiziario alla copia dei cronotachigrafi prodotti dal ricorrente e valutati dal C.T.U. incaricato dal giudice di primo grado come privi di manomissioni o alterazioni, presunzione semplice che sarebbe stata inoltre supportata in giudizio dagli ulteriori dati rappresentati dalla mancata produzione degli originali da parte della società, dai rilievi formulati dal C.T.U., dagli scontrini autostradali, dalle dichiarazioni testimoniali (dei testi tutti dipendenti dalla società o parenti del suo rappresentante) e dalla mancata contestazione ai tragitti giornalieri e alle consegne in costanza e dopo il rapporto di lavoro.

Infine, il ricorrente aggiunge che sugli altri elementi indiziari e di prova cui si riferisce la sentenza di secondo grado vi è un ulteriore equivoco: anche qui la Corte territoriale esige esclusivamente prove piene ed assolute che paralizzano un giudizio di merito eiusdem generis e che ancora una volta sono incompatibili e in contraddizione con i principi affermati dalla suprema Corte. E’ evidente che, senza con ciò fare dell’ironia, la Corte d’appello di Bologna esigeva dai testimoni la conferma delle singole tratte e dei singoli orari ora per ora; dalla documentazione cartacea, una eventuale sottoscrizione del datore di lavoro che ne confermasse la veridicità; dal datore di lavoro, una confessione in sede di interrogatorio formale. Non sono invece queste le coordinate affermate in linea di principio dalla suprema Corte sul rapporto tra prove, presunzioni ed elementi indiziari.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla predetta legge.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in Camera di consiglio per essere respinto.

Nel presente giudizio è pacifico tra le parti ed è correttamente affermato dalla Corte territoriale che l’onere della prova della effettuazione di lavoro oltre l’orario normale contrattuale gravasse sul ricorrente.

Inoltre ambedue le parti concordano sul principio ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. ad es. Cass. 20 giugno 2002 n. 9006) e fatto proprio anche dalla Corte territoriale, secondo il quale in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore, e quindi dello straordinario eventualmente svolto da tale dipendente, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall’art. 2712 cod. civ., nè dell’effettuazione del lavoro e dell’eventuale straordinario, nè dell’effettiva entità degli stessi, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dallo interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori.

La Corte d’appello di Bologna ha valutato non assolto l’onere probatorio nella specie gravante sul M., per l’assenza di attendibili elementi di supporto alla produzione (in copia) dei cronotachigrafi, svalutando in particolare, quali elementi indiziari di sostegno alle deduzioni del lavoratore;

1) la mancata produzione degli originali dei cronotachigrafi da parte della società, in ragione del fatto che questa aveva l’obbligo di conservarli solo per un anno e inoltre e soprattutto perchè comunque anche gli originali presentano la medesima necessità di ulteriori supporti probatori delle copie, in particolare quanto ai periodi (nel caso in esame rilevati come molto consistenti) in cui l’automezzo non è in movimento e indicati dal lavoratore come utilizzati per operazioni di carico e scarico o a disposizione della società;

2) il fatto che i testi escussi non avessero confermato l’effettuazione di lavoro straordinario da parte del M.;

3) il percorso effettuato dal lavoratore, non eccessivamente lungo o impegnativo;

4) i fogli di viaggio, che sono compilati direttamente dall’autista;

5) gli scontrini stradali prodotti in copia, che non danno conto delle eventuali soste in parcheggi o autogrill.

Trattasi di valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito, il controllo sulle quali in sede di legittimità non può spingersi fino alla rielaborazione delle stesse alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perchè ritenuta la migliore possibile.

Tale controllo riguarda viceversa unicamente (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) il profilo della coerenza logico- formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente a) giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 27162/09, 26825/09 e 15604/07).

Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.

Occorre quindi che i fatti della controversia dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., ad es. Cass. nn. 24744/06 e 14973/06).

Nel caso in esame, il ricorrente si limita sostanzialmente a sovrapporre, con le censure svolte (tutte in realtà riconducibili a pretesi vizi di motivazione), proprie diverse valutazioni a quelle operate dalla sentenza impugnata in relazione ai medesimi fatti e alla luce del medesimo materiale probatorio, cosi chiedendo alla Corte di effettuare una sorta di terza valutazione di merito, come non appare consentito dall’attuale ordinamento processuale”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, valutando pertanto manifestamente infondato il ricorso, che rigetta. Con la conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.500,00, oltre 12,50%, I.V.A. e C.P.A., detratta la R.A., per onorari.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA