Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12789 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.G. residente a (OMISSIS), rappresentato e

difeso, giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti

PIETROSANTI Angelo, Mario Lauro e Luca Maria, nonchè dall’Avv.

Emanuele Carloni nel cui studio in Roma, Via Oslavia è elettivamente

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 549/39/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39, in data

29/11/2006, depositata il 30 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. Riccardo Fuzio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4518/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 549/39/06, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 39, il 29.11.2006 e DEPOSITATA il 3 0 dicembre 2006.

Con tale decisione, la Commissione di merito, ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate e ritenuto di dover confermare la decisione di primo grado.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda avviso di rettifica, relativo ad IVA per l’anno 1997, si articola in doglianze con cui si deduce insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso.

3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – La sentenza impugnata, giusta censura formulata, con cui si denuncia il vizio di motivazione, sembra faccia malgoverno sia del consolidato principio secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure dell’orientamento giurisprudenziale per il quale, è configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007).

4 bis – La sentenza, in vero, non appare in linea con i richiamati principi, avendo tentato di giustificare il decisum con apodittiche affermazioni e generiche espressioni di condivisione della decisione di primo grado, senza indicare gli elementi presi in considerazione nell’iter decisionale, e omettendo ogni riferimento alle deduzioni dell’Agenzia, riproposte in questa sede.

In particolare, non sono offerti elementi di valutazione idonei a dare esatta contezza dell’affermazione secondo cui la contabilità della ditta esaminata è risultata corretta in quanto nessuna ripresa a tassazione è avvenuta in merito ai costi; non vengono esplicitate le ragioni e gli elementi per cui il rilievo formale relativo all’acritico recepimento del p.v. della Guardia Finanza, era a ritenersi ostativo all’operata rettifica, e neppure risultano esternate le considerazioni alla cui stregua la determinazione dei ricavi non contabilizzati fonda su semplici presunzioni non supportate da validi elementi probatori. Peraltro, con l’appello l’Agenzia aveva esplicitato le considerazioni ed indicato gli elementi, (quali il tipo di commercializzazione adottato, le percentuali di ricarico, gli sconti praticati, la sede della ditta, il tipo di accertamento) che, in ipotesi, avrebbero potuto indurre ad altra valutazione, e che, erano rimasti sostanzialmente, disattesi senza motivazione.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e la successiva memoria del contribuente, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Considerato che a diverso opinamento non inducono le argomentazioni svolte dal contribuente con la memoria 19.03.2010, evincendosi dall’impugnata sentenza che l’Agenzia delle Entrate, con l’atto di appello, aveva espressamente dedotto la legittimità dell’operato accertamento, oltre che la relativa fondatezza per le ragioni richiamate nella narrativa in fatto dell’impugnata decisione;

Considerato, d’altronde, che con il ricorso per cassazione si impugna la decisione di appello e devono farsi valere i vizi che inficiano la stessa; Considerato, peraltro, che l’eccezione, sollevata dal contribuente solo con la memoria 19.03.2010, non sarebbe, comunque, scrutinabile, ostandovi la preclusione connessa al disposto dell’art. 369 c.p.c., n. 4, che onera le parti del tempestivo deposito degli atti processuali (decisione di primo ed avviso di accertamento) e dei documenti sui quali le stesse fondano il loro assunto (Cass. SS.UU. n. 24747/2009, n. 24940/2009, n. 2855/2009, n. 28547/2008, n. 21080/2008), nonchè la violazione del principio di autosufficienza, applicabile anche al controricorso (Cass. n. 5906/2010, n. 4840/2006);

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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