Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12789 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12789 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —

Contro
Parrocchia di San Martino in Strada, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio 1,
presso l’avv. Luca Vianello, che la rappresenta e difende giusta delega a
margine del controricorso;
controricorrente —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regione dell’Emilia
Romagna (Bologna), Sez. 19, n. 34/19/07 del 2 dicembre 2008, depositata
il 27 febbraio 2009, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 6 maggio 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Gianni De Bellis per l’Avvocatura Generale dello Stato e
l’avv. Luca Vianello per la Parrocchia controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
Giovanni Giacalone, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai
fini IVA per l’anno 2001 in ragione di omessa fatturazione di operazioni
consistenti in concessione di loculi cimiteriali che l’ente parrocchia rite1

Oggetto:
IVA. Cessione di are
cimiteriali ad uso loculi. Esclusione dal campo dell’imposta. Limitazione all’attività
svolta direttamente da

un ente pubblico, quale
è il Comune.

Data pubblicazione: 19/06/2015

\
neva esclusi dal campo di applicazione dell’imposta, sulla base di quanto
disposto dall’art. 1, comma 14, d.l. n. 417 del 1991, convertito con modificazioni con 1. n. 66 del 1992.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, ritenendo la natura oggettiva
della disposizione di cui al citato art. 1, comma 1, d.l. n. 417 del 1991 che
aveva escluso la natura commerciale ai fini dell’IVA delle “concessioni di
aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per la sepoltura”. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la

Resiste la parrocchia con controricorso.
All’udienza del 20 marzo 2014 il difensore della Parrocchia resistente dichiarava che in relazione alla controversia in esame era stata presentata
istanza di definizione agevolata, senza che fosse tuttavia prodotta documentazione comprovante. L’Avvocatura Generale dello Stato chiedeva
rinvio per procedere ai necessari accertamenti e questa Corte con ordinanza provvedeva al rinvio a nuovo ruolo della causa al predetto scopo.
Successivamente, accertato che in relazione a tale controversia non è stata presentata istanza di definizione agevolata come per altre posizioni
della Parrocchia, la causa è stata rimessa sul ruolo per essere chiamata
all’udienza odierna.
MOTIVAZIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’amministrazione denuncia violazione
dell’art. 1, comma 14, d.l. 30 dicembre 1991 n. 417 nonché degli artt. 2, 4
e 13 della direttiva n. 77/388/CEE e degli artt. 1, 2, 4 e 10, d.P.R. n. 633
del 1972, per non avere il giudice di merito tenuto conto della circostanza
che la cessione di aree cimiteriali a uso loculi è esclusa dal campo IVA solo se si tratta di attività svolta direttamente da ente pubblico (ad es. Comune).
Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento di questa Corte secondo
cui «in tema di IVA, l’art. 26-bis del di. 28 dicembre 1989, n. 415 (convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38), nel prevedere che “gli impianti
cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria” stabilisce, secondo l’art. 1 comma, 14 del d.l. di interpretazione autentica 30 dicembre 1991, n. 417 (conv. in legge 6 febbraio
1992, 66) la regola dell’assoggettamento ad IVA delle operazioni relative
ai predetti manufatti, salvo che costituiscano oggetto di concessione, nel
qual caso è esclusa la natura commerciale dell’attività. Ne consegue che le
operazioni esenti dall’applicazione dell’imposta sono solo quelle poste in
essere tramite un atto concessorio rilasciato dal Comune, in qualità di titolare di tali beni ed unico possibile concedente, ma non le convenzioni
2

quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo.

stipulate tra soggetti privati, che sono sottoposte ad imposizione in conformità ai principi enunciati con la decisione della Corte di giustizia CE n.
231 del 17 ottobre 1989, che, interpretando l’art. 4 n. 5 della direttiva 17
maggio 1977 n. 77/388/CEE, ha precisato che sono esenti da tributo solo
le attività svolte dagli enti di diritto pubblico nell’ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in forza dello stesso
regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati, nei confronti
dei quali opera la presunzione di commercialità prevista dall’art. 4 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633» (Cass. n. 2606 del 2012; v. nello stesso
senso Cass. n. 4840 del 2014).
La Corte di Giustizia ha, inoltre, chiarito che l’esenzione prevista dall’art.
4, n. 5, della predetta direttiva presuppone per la relativa applicazione
che ricorrano due condizioni: l’esercizio di attività da parte di un ente
pubblico e l’esercizio di attività in veste di pubblica autorità (così Corte
Giustizia 25 luglio 1991 in causa C-202/90, Ayuntamiento de Sevilla; e 12
settembre 2000 in causa C-276/97, Commissione delle comunita europee vs.

Repubblica francese) ed ha ribadito, quanto già affermato nella richiamata
sentenza 17 ottobre 1989, in causa C-231/87, Ufficio distrettuale delle im-

poste dirette di Fiorenzuola d’Arda vs. Comune di Carpaneto Piacentino, e
cioè che le attività esercitate in quanto pubbliche autorità, ai sensi
dell’art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva, sono quelle svolte dagli enti di diritto pubblico nell’ambito del regime giuridico loro proprio,
escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati.
«Il riferimento ai provvedimenti concessori», ha opportunamente evidenziato questa Corte nella richiamata sentenza n. 4840 del 2014, «indica,
poi, che l’eccezione riguarda i manufatti per la sepoltura ed i cimiteri comunali, soggetti al regime demaniale, ex art. 824, cpv. cc , e che le operazioni esenti sono solo quelle poste in essere, tramite un atto autoritativo —
la concessione, appunto —, dal lato attivo del Comune, titolare di tali beni
e perciò unico possibile concedente, e non anche le convenzioni concluse,
come nella specie, tra soggetti privati. Tale esegesi risulta fedele al canone
d’interpretazione letterale, non potendosi ritenersi che il termine “concessioni” sia stato adoperato dal legislatore in modo atecnico».
Infine, trattandosi di esenzione IVA e alla luce della chiara posizione esegetica della Corte di Giustizia, non è possibile alcuna interpretazione estensiva, come pretenderebbe l’ente resistente sulla base di una presunta
assimilazione degli scopi sociali e non profit perseguiti dalla Parrocchia
con quelli propri dei Comuni e degli altri enti pubblici non economici».

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SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSt.D_EL D.P.R. 26/4i19,4
N. 131 TAD. ALL. B. – N.3
MATERIA TRIBUTARIA
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della Parrocchia. Il consolidarsi
dell’orientamento di questa Corte in epoca successiva alla proposizione
del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio i • 6 maggio 2015.

rigetta il ricorso introduttivo della Parrocchia. Compensa le spese

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