Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12788 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 11215 del ruolo generale dell’anno

2013, e sui ricorsi riuniti n. 11258/13 e n. 11261/13 proposti da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del controricorso, dall’avv.to Massimo Signore,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Virginia

Coletta, in Roma, Viale Mazzini 114/B;

– controricorrente –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 328/39/11, n.

327/39/11 e n. 326/39/11 depositate in data 14 marzo 2011, non

notificate.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 gennaio 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

– quanto al procedimento RG n. 11215/2013, con sentenza n. 328/39/11 depositata in data 14 marzo 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di M.G. avverso la sentenza n. 52/04/08 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente, avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle entrate, previo p.v.c. della G.d.F. di (OMISSIS), aveva contestato, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, nei confronti di quest’ultimo, esercente attività alberghiera, maggiori ricavi, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno 2004, essendo emerse delle differenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dai bonifici bancari a titolo di prenotazione dei soggiorni;

– quanto al procedimento RG n. 11258/2013, con sentenza n. 327/39/11, depositata in data 14 marzo 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di M.G. avverso la sentenza n. 51/04/08 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente, avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle entrate, previo p.v.c. della G.d.F. di (OMISSIS), aveva contestato, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, nei confronti di quest’ultimo, esercente attività alberghiera, maggiori ricavi, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno 2003, essendo emerse delle differenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dai bonifici bancari a titolo di prenotazione dei soggiorni;

– in entrambe le sentenze, la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) l’accertamento si fondava su semplici presunzioni sia in ordine ai prezzi praticati che alla locazione delle stanze di albergo e al numero dei clienti; 2) i presunti ricavi accertati non erano supportati da valide prove per cui le risultanze dovevano ritenersi prive di valore probatorio; 3)le argomentazioni difensive del contribuente erano condivisibili in quanto erano stati forniti validi elementi probatori e documentazione a sostegno delle stesse; 4) l’Agenzia aveva riproposto le medesime argomentazioni già disattese dai primi giudici con ampia motivazione che andava confermata;

– quanto al procedimento RG n. 11261/2013, con sentenza n. 326/39/11, depositata in data 14 marzo 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di M.G. avverso la sentenza n. 50/04/08 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente, avverso l’atto di contestazione n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle entrate aveva irrogato nei confronti di quest’ultimo sanzioni per gli anni di imposta 2003-2004, in conseguenza degli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), ai fini Irpef, Irap e Iva, per gli anni 2003-2004;

– nella suddetta sentenza la CTR, in punto di diritto, ha osservato che:1) l’esito favorevole al contribuente dei contenziosi relativi agli avvisi di accertamento comportava l’illegittimità dell’atto di contestazione delle relative sanzioni con conseguente annullamento dello stesso; 2) l’Agenzia aveva riproposto le medesime argomentazioni già disattese dai primi giudici con ampia motivazione che andava confermata;

-nei procedimenti RG n. 11215/2013 e RG n. 11258/2013 avverso le sentenze della CTR, l’Agenzia delle entrate propone separati ricorsi per cassazione affidati a due motivi, cui resiste, con rispettivi controricorsi, il contribuente;

– nel procedimento RG n. 11261/2013, avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– preliminarmente va disposta la riunione dei procedimenti RG n. 11258/2013 e RG n. 11261/2013 a quello RG n. 11215/2013 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, trattandosi di giudizi tra le stesse parti involgenti l’impugnazione degli avvisi di accertamento ai fini Irpef, Irap e Iva, per gli anni 2003-2004 e del conseguente atto di contestazione delle sanzioni;

– quanto ai procedimenti RG n. 11215/2013 e RG n. 11258/2013 va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dal contribuente di inammissibilità per tardività dei ricorsi per cassazione, in quanto alle liti in questione che non superano i 20.000 Euro di valore, come si evince sia dal ricorso che dal controricorso (per essere stati recuperati, nel procedimento R.G. n. 11215/2013, Irpef, Irap e Iva, per l’anno 2004, pari a complessivi Euro 14.477,00; nel procedimento RG n. 11258/2013, Irpef, Irap e Iva, per l’anno 2004, pari a complessivi Euro 15.260,00), si applica la sospensione dei termini processuali dal 10 maggio 2011 al 30 giugno 2012, prevista – in pendenza di sanatoria – dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011, per le sole liti minori, ovvero di importo inferiore a Euro 20.000; ne deriva che, avuto riguardo alla sentenza di appello depositata il 14.3.2011, la notifica del ricorso per cassazione, spedita, a mezzo servizio postale, il 23 aprile 2013, risulta avvenuta, tenuto conto della suddetta sospensione dal 10 maggio 2011 al 30 giugno 2012, nel termine di un anno e 46 giorni previsto dall’art. 327 c.p.c.;

– nei procedimenti RG n. 11215/2013 e RG n. 11258/2013, con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per avere la CTR ritenuto erroneamente illegittimo l’accertamento analitico-induttivo, ancorchè come dedotto dall’Agenzia in sede di appello, l’Ufficio avesse ricostruito i maggiori ricavi in base alla emersa difformità: 1) tra i dati riportati nelle schede di presenza nominativa dei clienti consegnate alla P.S. e quelli risultanti dai moduli Istat nonchè 2) tra i prezzi dichiarati dalla parte e quelli effettivamente praticati desumibili dai bonifici bancari effettuati a titolo di prenotazione dei soggiorni; elementi presuntivi a fronte dei quali il contribuente non aveva assolto all’onere della prova contraria;

– nei procedimenti RG n. 11215/2013 e RG n. 11258/2013, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la CTR – nel rinviare acriticamente alla sentenza di primo grado e aderendo apoditticamente alla tesi del contribuente – argomentato in modo sufficiente in ordine alla censura mossa dall’Ufficio nell’atto di gravame circa l’assunta inattendibilità del numero dei clienti risultanti dalle schede di P.S. per sostanziale difformità con quello riportato sui moduli Istat, vistosamente corretti, al fine di fare risultare lo stesso numero di quello denunciato alla P.S.;

– i motivi – da trattare congiuntamente per connessione – sono infondati per le ragioni di seguito indicate;

– in materia, costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui “la presenza di scritture contabili formalmente corrette, ma sostanzialmente inattendibili non esclude la legittimità dell’accertamento analitico – induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per cui, in tali casi, è consentito all’Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici purchè gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente” (Cass. civ., sez. V, 18 maggio 2012, n. 7871; n. 14932 del 2018; n. 33508 del 2018) e “In materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria, in preserza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015);

– peraltro, quanto al denunciato vizio motivazionale, questa Corte ha chiarito che “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento ciel giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, oppure quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (Cass., sez. un., 25 ottobre 2013″ n. 24148; Cass. n. 10211 del 2018)”;

– nella specie, la CTR, con una motivazione sufficiente e scevra da vizi logici-giuridici, pur richiamandosi per relationem alla più ampia motivazione della sentenza di primo grado, uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati, ha – con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità – affermato che l’accertamento fiscale era fondato su “semplici presunzioni sia in ordine ai prezzi praticati che alla locazione delle stanze di albergo e al numero dei clienti”, con ciò non ravvisando i requisiti di gravità, precisione e concordanza in ordine agli elementi indiziari post. dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento in questione, concretantesi – come si evince dalla sentenza impugnata e dall’avviso di accertamento riportato in ricorso;

– esclusivamente nella emersa differenza tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli risultanti dai bonifici bancari a titolo di prenotazione dei soggiorni; peraltro, la CTR ha, comunque, affermato che, di contro, il contribuente aveva fornito validi elementi probatori e documentazione a sostegno delle sue c:ifese, con ciò effettuando (ad abundatiam) una valutazione di merito circa la esistenza di una valida prova contraria – che come si evince dalla confermata sentenza di CTP riportata in ricorso era basata 3roprio sulle risultanze delle schedine di presenza nominativa dei clienti consegnate alla P.S. – e, dunque, sul punto, disattendendo la censura mossa dall’Ufficio in sede di gravame circa l’assunta inattendibilità dei dati di cui alle dette schede di P.S. per difformità con quelli risultanti dai moduli Istat;

– nel procedimento RG n. 11261/2013, con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittimo il provvedimento di irrogazione delle sanzioni stante l’esito favorevole al contribuente dei contenziosi relativi ai prodromici avvisi di accertamento, senza considerare che l’annullamento dell’atto di contestazione delle sanzioni avrebbe potuto fare seguito solo ad un annullamento c efinitivo dell’atto presupposto e non già a una pronuncia ancora suscedibile di impugnazione;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per non avere la CTR sospeso il giudizio avente ad oggetto l’atto di irrogazione delle sanzioni conseguente a pregiudiziali avvisi di accertamento la cui legittimità era ancora sub iudice;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la CTR, nel ritenere illegittimo l’atto di contestazione delle sanzioni, minimamente argomentato in ordine ai motivi di appello dell’Ufficio, rinviando acriticamente alla sentenza di primo grado;

– va preliminarmente accolta l’eccezione sollevata dal contribuente di inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione, in quanto alla lite in questione che supera i 20.000 Euro di valore, come si evince sia dal ricorso che dal controricorso (per essere stata irrogata la sanzione di complessivi Euro 24.322,50), non si applica la sospensione dei termini processuali dal 10 maggio 2011 al 30 giugno 2012, prevista – in pendenza di sanatoria – dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011, per le sole liti minori, ovvero di importo inferiore a Euro 20.000; ne deriva che, stante l’inapplicabilità della suddetta sospensione dal 10 maggio 2011 al 30 giugno 2012, avuto riguardo alla sentenza di appello depositata il 14.3.2011, la notifica del ricorso per cassazione, spedita, a mezzo servizio postale, il 23 aprile 2013, risulta avvenuta oltre il termine di un anno e 46 giorni previsto dall’art. 327 c.p.c.;

– in conclusione, nei procedimenti R.G n. 11215/2013 e RG n. 11258/2013, i ricorsi vanno rigettati; nel procedimento RG n. 11261/2013, ii ricorso va dichiarato inammissibile per tardività della notifica;

– le spese dei giudizi di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con aumento del 20% dei compensi dovuti, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2.

PQM

la Corte:

– riunisce i procedimenti RG n. 11258/2013 e RG n. 11261/2013 a quello RG n. 11215/2013;

– nei procedimenti RG n. 11215/2013 e RG n. 11258/2013, rigetta i ricorsi; nel procedimento RG n. 11261/2013, dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore del controricorrente delle spese dei giudizi di legittimità che si liquidano in Euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA