Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12788 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.A. residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 368/18/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania n. 18, in data

22/11/2005, depositata il 28 novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. Riccardo Fuzio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 1910/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 368/18/2005, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo, Sezione Staccata di Catania n. 18, il 22.11.2005 e DEPOSITATA il 28 novembre 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado, che aveva annullato l’iscrizione a ruolo, in quanto non preceduta dall’avviso di bonario componimento.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda avviso di mora, per IVA dell’anno 1992, si articola in due motivi, con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., nonchè, in subordine, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Ai quesiti posti a conclusione delle formulate censure, può rispondersi richiamando, anzitutto, il consolidato orientamento giurisprudenziale alla cui stregua è configurabile il vizio di omessa motivazione, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico- giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007), nonchè, con specifico riferimento al secondo mezzo, avendo riguardo al principio secondo cui in tema di IVA ed in ipotesi di mancato versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, sanzionato dalla legge con l’applicazione di una pena pecuniaria pari al cento per cento dell’importo non versato, la previsione del preventivo invito al pagamento, contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 6 (comma introdotto dal D.L. n. 323 del 1996, art. 10, convertito in L. n. 425 del 1996), quale adempimento necessario e prodromico alla iscrizione a ruolo dell’imposta (che aveva quale unica funzione quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione di versamento), è da ritenersi implicitamente caducata, e comunque priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, che riducendo la sanzione inizialmente prevista dal citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 44 (dal cento per cento al trenta per cento dell’importo non versato), ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente ad un inadempimento dal quale nessun vantaggio egli potrebbe più trarre (Cass. n. 8859/2006, n. 907/2002).

Ciò posto, sembrando le doglianze formulate in violazione dei trascritti principi, anche avuto riguardo alle modalità di prospettazione dei due mezzi, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l’accoglimento, per manifesta fondatezza del primo mezzo, assorbito il secondo.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia, la quale procederà al riesame e, quindi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 3 80 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA