Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12788 del 22/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17096-2016 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA LEONE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO

DELLA VOLPE;

– controricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 101/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 25/1/2016, il Tribunale di Napoli ha confermato la sentenza con la quale il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda proposta da S.F., ha condannato M.S. e la Unipol Assicurazioni s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito di un sinistro stradale;

che, a sostegno della decisione assunta sull’appello proposto dall’originario attore, il giudice a quo ha confermato il mancato superamento, da parte del S., della presunzione posta dall’art. 2054 c.c., comma 2, riconoscendo la corretta determinazione delle rispettive responsabilità dei protagonisti del sinistro, nonchè la congruità della quantificazione del danno operata dal primo giudice;

che, avverso la sentenza d’appello, S.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso; che M.S. non ha svolto difese in questa sede; che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;

considerato che, con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 154 C.d.S. e dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il giudice d’appello omesso di tener conto della dichiarazione resa dal teste T.A., il cui contenuto avrebbe effettivamente comprovato l’avvenuta adozione, da parte del S., in occasione del sinistro de quo, di tutte le misure possibili per evitare il danno, con la conseguente insussistenza di alcuna effettiva corresponsabilità dello stesso nella produzione del sinistro oggetto di causa;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 141 C.d.S., comma 3 e art. 145 C.d.S., comma 1, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il giudice d’appello contraddittoriamente affermato la mancata adozione, da parte del ricorrente, di ogni possibile misura idonea ad evitare il danno, ivi compresa la commisurazione della velocità alle circostanze concrete, in contrasto con il complesso delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al punto della controversia relativa alla quantificazione del danno, avendo la corte territoriale omesso di procedere alla ridetta quantificazione sulla base dell’esame di tutta la documentazione acquisita al giudizio e, segnatamente, della relazione tecnica depositata dalla compagnia assicuratrice convenuta;

che tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili;

che al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il S. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, quanto al profilo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, lo stesso ricorrente si è spinto a delineare i tratti di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali (nella prospettiva dell’errata interpretazione o configurazione del valore rappresentativo degli elementi di prova esaminati) del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo il ricorrente propriamente trascurato di articolare gli aspetti relativi alla decisività del preteso omesso esame, da parte del tribunale, di fatti specifici, la cui eventuale considerazione avrebbe, con caratteri di certezza, determinato un sicuro diverso esito della decisione della controversia;

che, pertanto, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA