Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12788 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12788 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 12466-2012 proposto da:
SOCIETÀ PALAZZO DEI CONTI TACCONA SRL, in persona
dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, nonchè ANDREA
SIMONE ZACCARIA, in proprio quale “interessato” ex artg. 18 L.F.
in quanto già Amministratore Unico e legale rappresentante della
Società fallita Palazzo dei Conti Taccona Sri, elettivamente domiciliati
in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
MAINETTI FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato
ANTONINO SALSONE gisuta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro
FALLIMENTO PALAZZO DEI CONTI TACCONA SRL, in
persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 06/06/2014

CAVOUR N.228/B, presso lo studio dell’avvocato ADENZATO
PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato RONZONI ANGELA
giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

CONDOMINIO PALAZZO DEI CONTI, in persona
dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA NICOLO’ TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato DI
GIOVANNI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati NACHIRA ALBERTO, ALESSANDRO
BIGONI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1188/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 22/03/2012, depositata il 29/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Nachira Alberto difensore del controricorrente
(Condominio Palazzo dei Conti) che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Adenzato Paolo difensore del controricorrente
(Fallimento Palazzo dei Conti) che si riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 12466 sez. M1 – ud. 16-04-2014
-2-

nonchè contro

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 12466/12 proposto da
Palazzo dei Conti Taccona srl e da Zaccaria Andrea Simone
nei confronti di Palazzo dei Conti Taccona srl e Condominio

dell’art 380 bis cpc , la relazione che segue:

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati, osserva
quanto segue.

La Palazzo dei Conti Taccona srl ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza della
Corte d’appello di Milano n. 1188/12 con cui veniva respinto il
reclamo dalla medesima proposto avverso la sentenza n. 213/11
emessa dal tribunale di Monza che aveva dichiarato il fallimento
della predetta società.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta la
ritenuta legittimazione attiva dell’Amministratore del condominio
Palazzo dei Conti a proporre l’istanza di fallimento deducendo

Palazzo dei Conti il Consigliere Relatore ha depositato, ai sensi

che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che tale
legittimazione discendeva dall’ azione intrapresa
dall’amministratore ex art 1669 c. c. per gravi difetti di

soddisfazione del credito risarcitorio derivante
dall’inadempimento della società fallita. Sostiene poi la
ricorrente che era – necessaria comunque l’autorizzazione
dell’assemblea condominiale.
Il motivo è manifestamente infondato.
L’istanza di fallimento mira a promuovere una esecuzione in via
concorsuale in tal modo costituendo la necessaria prosecuzione
del giudizio conclusosi con una pronuncia di condanna nei
confronti del convenuto in caso di inadempimento del giudicato
da parte di quest’ultimo .
Non è pertanto dubbio che chi sia legittimato a proporre il
giudizio di cognizione lo sia anche a proporre il successivo
giudizio di esecuzione.
Quanto poi alla necessità dell’autorizzazione dell’assemblea
condominiale questa è stata esclusa dalla giurisprudenza di

costruzione dovuti all’opera dell’appaltatore in quanto volta alla

questa Corte che a più riprese ha affermato che l’amministratore
del condominio è legittimato a proporre l’azione di cui all’art.
1669 cod. civ., relativa ai gravi difetti di costruzione che possano

senza preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea
condominiale. (Cass 17484/06;Cass 23693/09).
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente contesta che vi
sarebbe comunque stata, come ritenuto dalla sentenza impugnata, .
una ratifica da parte dell’assemblea dell’azione intrapresa
dall’amministratore.
La censura ,oltre ad essere manifestamente infondata in ragione
di quanto detto in precedenza circa la non necessità di alcuna
autorizzazione, è altresì inammissibile in quanto è volta a
prospettare una diversa lettura del documento rispetto a quella
fornita dalla Corte d’appello sulla base di una corretta
interpretazione della delibera assembleare.
Il ricorso appare in conclusione suscettibile di trattazione in
camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc .
PQM

porre in pericolo la sicurezza dell’edificio condominiale, anche

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione
in Camera di Consiglio
Roma 27.12.13

Considerato:
che il ricorso risulta proposto anche da Zaccaria Andrea Simone;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va
rigettato con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese di
giudizio liquidate come da dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese di giudizio liquidate in favore di ciascuno dei due controricorrenti in
euro 3500,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie
15% ed accessori di legge.
Roma 16.4.14

Cons relatore”

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