Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12787 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16939-2020 proposto da:

K.H., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato CARLO BAROTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto RG 12581/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 03/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Venezia ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal sig. K.H., nato ad (OMISSIS) (e trasferitosi ad Abidjan all’età di 4 anni), il quale aveva dichiarato di aver subito minacce e aggressioni dagli appartenenti ad un gruppo criminale denominato “Microbes”, da lui stesso a denunciati per l’aggressione ad una donna; riferiva, in particolare, che costoro lo avevano picchiato e ferito con un machete, ferendo anche il suo coinquilino mentre egli era ricoverato in ospedale ma, poichè nel corso di una rissa uno dei Microbes era deceduto, la polizia aveva arrestato tutti i suoi amici ed egli aveva deciso di fuggire dal proprio Paese, per il timore di essere arrestato o di essere ucciso dagli stessi membri dei Microbes.

1.1. Avverso la decisione del Tribunale il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Ministero intimato non ha svolto difese, depositando un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c), a fronte di ogni sforzo compiuto dal ricorrente per chiarire i fatti narrati, anche mediante produzioni documentali sul fenomeno criminale dei “Microbes” e sull’invito a comparire ricevuto dalla polizia criminale nigeriana.

2.2. Il secondo mezzo prospetta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, avendo il ricorrente dimostrato la propria piena integrazione sociale e lavorativa in Italia (dove vive in un ostello, ha un rapporto di lavoro a tempo determinato e gioca in una squadra di calcio) ed il venir meno dei precedenti legami affettivi nel proprio Paese di origine.

3. Il primo motivo merita accoglimento, con assorbimento del secondo, poichè la motivazione del tribunale non raggiunge la soglia del “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 22232/2016; Cass. 13977/2019), nella parte in cui, dopo aver ritenuto credibile il ricorrente quanto a provenienza e condizione personale e sociale, ha valorizzato le contraddizioni emerse dal racconto sulle ragioni per le quali egli ha lasciato il proprio Paese (nonostante le denunziate irregolarità del verbale di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, stante la mancata proposizione di querela di falso), disattendendo però le risultanze della documentazione appositamente dimessa dal ricorrente (benchè tradotta e asseverata), in quanto “non versata in atti in “copia originale”, di talchè non è possibile per il Collegio vagliarne la genuinità”, senza esercitare compiutamente il proprio potere-dovere di cooperazione istruttoria officiosa (Cass. 14674/2020, 19716/2018, 26921/2017).

4. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio, per quanto di ragione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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