Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12787 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 10/06/2011), n.12787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34489/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 51/2006 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

TRENTO, depositata il 14/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 51/06, notificata il 4.10.06, la Commissione Tributaria Regionale di Trento rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da M. M. nei confronti dell’avviso di accertamento, con il quale era stato elevato il reddito dichiarato del medesimo ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, per l’anno 1998.

2. La CTR riteneva, invero, che non fosse corretta la determinazione dei maggiori ricavi, operata dall’Ufficio sulla base dei coefficienti presuntivi di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, e segg., risultando il reddito del contribuente congruo sulla base degli studi di settore relativi all’attività svolta dal medesimo.

3. Per la cassazione della sentenza n. 51/06 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso – che vanno trattati congiuntamente, stante la loro evidente connessione – l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, e segg., artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2.

1.1. Si duole, invero, l’amministrazione ricorrente del fatto che la CTR di Trento abbia erroneamente ritenuto applicabile, all’accertamento con il quale è stato elevato il reddito da lavoro autonomo dichiarato dal M. ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, per l’anno 1998, lo studio di settore approvato successivamente al 31.12.98, facendone, dunque, applicazione retroattiva alla fattispecie concreta.

1.2. Il giudice di appello, inoltre, – sempre a parere dell’Ufficio – avrebbe del tutto illegittimamente omesso – in sede di esame dell’accertamento analitico-presuntivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, emesso utilizzando i parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3 – di quantificare il reddito imponibile in maniera autonoma, a prescindere dai valori esposti dalle parti in giudizio.

2. Premesso quanto precede, osserva la Corte che le censure suesposte sono palesemente infondate e vanno, pertanto, disattese.

2.1. Ed invero, va rilevato in proposito che la procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore, costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività, per categorie omogenee di contribuenti. L’unitarietà del sistema giustifica – di conseguenza – la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, proprio perchè più affinato e, pertanto, più affidabile (Cass. S.U. 26635/09, 23602/08).

Se ne deve, dunque, necessariamente inferire, con riferimento al caso di specie, che del tutto legittimamente la CTR ha tratto materiale presuntivo – fondando su di esso la decisione – da detto studio di settore, attribuendo al medesimo una valenza probatoria privilegiata, quale mezzo di accertamento più efficace ed affinato rispetto ai parametri posti a fondamento dell’avviso di accertamento notificato al contribuente, che sono stati, pertanto, correttamente pretermessi dal giudice di appello.

2.2. E’, di conseguenza, appena il caso di precisare che nessuna quantificazione del reddito imponibile la CTR avrebbe dovuto effettuare – anche d’ufficio ed a prescindere dai valori esposti dalle parti – come dedotto dall’amministrazione nel secondo motivo di ricorso. Ed infatti, una volta ritenuto congruo, in base allo studio di settore, il reddito dichiarato dal contribuente, non si vede quale altra statuizione avrebbe dovuto adottare il giudice di appello.

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate non può che essere rigettato.

4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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