Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12787 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12787 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 4261-2012 proposto da:
MISTRAL SRL 12601960151 in persona dell’amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,
presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato COLLA STEFANO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO AL CROCIONI SRL in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI
ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RIGHETTI ELENA, giusta procura alle liti a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 06/06/2014

- controricorrente nonchè contro
FALLIMENTO EUROCENTER SRL;
-intimato –

VENEZIA del 25.11.2010, depositata il 20/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Carlo Albini (per delega avv.
Andrea Manzi) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 04261 sez. M1 – ud. 16-04-2014
-2-

avverso la sentenza n. 2506/2010 della CORTE D’APPELLO di

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 4261/12 proposto da
Mistral srl nei confronti di Fallimento Al Crocioni srl e del
fallimento Eurocenter srl il Consigliere Relatore ha depositato,

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati osserva quanto
segue.

La Mistral srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base
di tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di
Venezia n. 2506/10 con cui veniva accolto l’appello proposto
dal fallimento Al Crocioni avverso la sentenza del tribunale di
Verona n.3031/05 con cui era stata respinta la domanda
revocatoria proposta dal fallimento della compravendita di un
area fabbricabile sita in Bussolegno .
La sentenza della Corte d’appello

dichiarava inefficaci ai

sensi dell’art. 67, 1° comma, n. 1, 1.f., nel testo vigente fino al
17.03.2005 : a) la compravendita in data 21.12.1998, intercorsa tra
la Al Crocioni s.r.l. e la Mistral s.r.1., di cui alla scrittura privata
autenticata dal notaio Umberto Russo di Boizano, rep. N. 94019;b) la

ai sensi dell’art 380 bis cpc, la relazione che segue:

compravendita in data 21.12.1998, intercorsa tra la Mistral s.r.l. e la
Eurocenter s.r.1., di cui alla scrittura privata autenticata dal notaio
Umberto Russo di Boizano, rep. N. 94021. Inoltre condannava il
Fallimento Eurocenter s.r.l. a restituire il bene predetto al Fallimento Al

fallimento Eurocenter s.r.l. la somma di 61.107.800,05, con gli interessi
legali dalla domanda al saldo .Provvedeva infine sulle spese.

Il fallimento ha resistito con controricorso .

Osserva
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente censura,
sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza impugnata
laddove la stessa ha ritenuto la sussistenza della sproporzione
di oltre un quarto tra il prezzo pattuito ed il valore effettivo
degli immobili stessi.
Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico e privo di
speccità.
Lo stesso ,costituito da poche righe, si limita ad una
affermazione apodittica di erroneità sul punto della sentenza
impugnata ,senza esporre le argomentazioni della Corte

Crocioni s.r.l.. ; condannava altresì la Mistral s.r.l. a restituire al

d’appello e senza avanzare osservazioni critiche in relazione
ad esse.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancata

ammissione della prova testimoniale, di cui riporta in sintesi i
diversi capitoli, senza però dedurre alcunchè sulla rilevanza
delle circostanze dedotte con la prova per testi in ordine alla
decisione della controversia e senza argomentare sul perché, in
ragione di esse, sarebbe stata possibile una diversa decisione.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente
chiarito che ,qualora con il ricorso per cassazione, siano
denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi
della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare
ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha
l’onere di indicare speccamente i mezzi istruttori,
trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova,
nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra
l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al
giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata
(

diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo
sulla decisività delle prove. ( Cass 4178/07).
Anche tale motivo è dunque inammissibile.

motivazionale la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la
sussistenza della sproporzione tra il prezzo pattuito per la
compravendita ed il valore dell ‘immobile.
Anche tale motivo è inammissibile.
Invero la Corte d’appello ha desunto la sproprozione del
prezzo dalla constatazione che la compravendita dello stesso
immobile è intervenuta due volte nella stesso giorno : la prima
da parte della società fallita alla Mistral per il prezzo di lire
2.990.000.000 e la seconda da quest’ultima società alla
Eurocenter srl per la somma di lire 4.053.150.306 con una
differenza di prezzo superiore ad un quarto, a riprova che il
prezzo della prima compravendita era inferiore al valore
effettivo dell’immobile.

17

Con il terzo motivo si contesta sotto il profilo del vizio

Trattasi di una argomentazione di una logica inconfutabile che,
come tale, non si presenta di sindacato in questa sede di
legittimità.

un verso non ne investono la effettiva ratio e sotto altri
aspetti risultano del tutto generiche ed inconsistenti.
Si deduce la mancata valutazione delle risultanze della CTU
ma nulla viene riferito circa il contenuto di tali risultanze .Si
assume che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto
l’area edificabile quando non era stata ancora rilasciata la
concessione edilizia, omettendo però di far cenno al dato più
rilevante accertato dalla sentenza e, cioè ,che il terreno era
stato inserito nel nuovo piano edilizio del Comune per cui lo
stesso era edificabile a prescindere dal successivo rilascio delle
licenze.
Con ulteriori argomentazioni la società ricorrente ripropone
la doglianza relativa alla mancata ammissione della prova per
testi che avrebbe consentito di provare che il valore aggiunto
della operazione di compravendita fosse attribuibile ad essa

Le censure che la ricorrente muove a siffatta motivazione per

Mistral, ma tali circostanze tendono unicamente a prospettare
una ipotetica ricostruzione dei comportamenti e degli intenti
delle parti coinvolte nell ‘operazione del tutto ininfluenti a

due volte nello stesso giorno a prezzi molto diversi e per la
seconda volta ad un prezzo molto maggiore.
Sotto ‘tale profilo del tutto correttamente la Corte d’appello ha
implicitamente ritenuto irrilevante la prova testimoniale
dedotta non provvedendo alla sua ammissione.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all ‘art
375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 20.10.13
Il Cons.relatore”

contrastare il dato ineliminabile di un immobile venduto per

Rilevato che dei due fallimenti intimati e cioè quello dell’Eurocenter srl e
quello della Al Crocioni srl solo quest’ultimo ha resistito con controricorso
illustrato con memoria;

conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese di giúdizio in favore del solo
fallimento Al Crocioni liquidate come da dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio in favore del fallimento Al Crocioni liquidate in
euro 15.000,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfeXttarie
15% ed accessori di legge.
Roma 16.4.14

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse

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