Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12786 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16384-2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE LAUDANTE;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso

lo studio dell’avvocato LORENZO MAZZEO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2721/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 15/6/2015, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da R.A., in proprio e quale genitore della minore G.P., per la condanna della Generali Italia s.p.a. (quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada) al risarcimento dei danni subiti dalle attrici a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, imputabile a un soggetto rimasto sconosciuto, a seguito del quale avrebbe perso la vita il congiunto G.N.;

che a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla R., non avendo la stessa adeguatamente sottoposto a censura critica la valutazione probatoria condotta dal giudice di primo grado, avendo quest’ultimo esaminato gli elementi probatori acquisiti al giudizio in modo corretto ed esauriente, tale da escludere in radice la fondatezza della domanda originariamente proposta dalla R., non essendo emersa alcuna valida prova circa l’effettiva verificazione del sinistro stradale dedotto in giudizio;

che avverso la sentenza d’appello, R.A., in proprio e nella qualità spiegata, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la Generali Italia s.p.a. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;

considerato che, con il ricorso proposto, la R. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 e segg. c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale omesso di procedere all’esame del decreto di archiviazione adottato ad esito delle indagini relative al decesso di G.N., nel corso delle quali furono assunti a sommarie informazioni testimoniali taluni soggetti la cui deposizione avrebbe consentito di ritenere certa l’effettiva verificazione del fatto storico consistito nel sinistro stradale dedotto in giudizio;

che, sotto altro profilo, il giudice a quo avrebbe erroneamente valutato il contenuto delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio, nel loro complesso coerenti, sovrapponibili e idonee ad assicurare con certezza la conferma delle deduzioni indicate dall’attrice a fondamento della domanda risarcitoria proposta;

che la censura è inammissibile;

che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), la ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della R., l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, avendo la ricorrente propriamente insistito nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, quanto al profilo del vizio di motivazione, la ricorrente si è spinta a delineare i tratti di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali (nella prospettiva dell’errata interpretazione o configurazione del valore rappresentativo degli elementi di prova esaminati) del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che, infatti, il giudice d’appello ha puntualmente dato atto dell’esito degli accertamenti effettuati nel corso delle indagini penali, raffrontandoli con le testimonianze acquisite nel corso del giudizio, e concludendo, nel corretto esercizio della discrezionalità allo stesso spettante, per l’insufficienza di riscontri probatori idonei a confermare l’effettiva verificazione del sinistro dedotto in giudizio secondo la ricostruzione pretesa dall’odierna ricorrente;

che, sulla base di tali premesse, dev’essere rilevata l’inammissibilità delle odierne censure della ricorrente, siccome destinate a provocare l’esercizio di competenze estranee al controllo di mera legittimità rimesso alla Corte di cassazione;

che alla dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della Generali Italia s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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