Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12786 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 01/06/2016, dep. 21/06/2016), n.12786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 936-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M. SAS DI S.M. E C. IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 140/2008 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 21/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/06/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La società M. SAS di M.S. & C. in liquidazione impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per IVA 1995, contestando di non aver ricevuto la notifica del presupposto avviso di rettifica (OMISSIS).

Il ricorso era respinto in primo grado; con l’atto di appello la società ribadiva la doglianza sulla mancata notifica e la estendeva anche ad altri due atti presupposti dalla cartella; l’Ufficio nel resistere all’appello faceva rilevare che l’originario ricorso aveva riguardato la cartella, denunciata esclusivamente per omessa notifica di uno (l’avviso di rettifica n. (OMISSIS)) dei tre atti presupposti, confluiti nel medesimo atto della riscossione, e denunciava la novità della domanda collegata agli altri due atti presupposti; quindi sosteneva la rituale e tempestiva notifica degli atti presupposti, come da interrogazione all’anagrafe tributaria.

La CTR della Campania, nell’accogliere l’appello con la sentenza n. 140/51/08, depositata il 21.11.2008 e non notificata, respingeva la preliminare eccezione in merito ad un ampliamento del thema decidendum da parte della società, affermando che “il contribuente ha prodotto ricorso avverso la cartella di pagamento nel suo complesso” e che “anche nell’appello il contribuente fa riferimento alla mancata notifica degli accertamenti”. Riteneva quindi integralmente nulla l’iscrizione a ruolo e la cartella per mancanza di prova in ordine alla notifica dei tre atti presupposti.

2. La Agenzia ricorre per cassazione su un motivo; la società intimata non svolge difese.

3. La causa perviene all’odierna udienza a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, disposta con ordinanza in data 02.02.2016.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia un error in procedendo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in violazione all’art. 360 c.p.c., n. 4). Lamenta che la CTR, pur in presenza di specifica deduzione dell’Ufficio appellante, circa il vizio di extrapetizione che connotava l’atto di appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado, aveva annullato per intero la cartella esattoriale, nonostante la domanda del contribuente fosse volta ad ottenere unicamente lo sgravio parziale della stessa.

1.2. Il motivo ha ad oggetto l’annullamento della cartella disposto per il difetto di notifica dei presupposti a) avviso di rettifica n. (OMISSIS) e b) atto di contestazione n. (OMISSIS), mentre resta ferma e definitiva la pronuncia della CTR per la parte della cartella riconducibile all’avviso di rettifica n. (OMISSIS), oggetto dell’originario ricorso ed estranea al ricorso per cassazione.

1.3. Il motivo è fondato e va accolto.

1.4. Invero l’esame del fascicolo d’ufficio del merito acquisito, e segnatamente della cartella, del ricorso originario e dell’atto di appello, ha confermato sia l’articolato contenuto della cartella, sia il contenuto del ricorso originario, limitato solo alla doglianza della mancata notifica dell’avviso di rettifica n. (OMISSIS), sia l’illegittimo ampliamento della domanda svolta dalla parte privata in appello, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale.

1.5. Ne consegue che la CTR, nel ritenere che non ricorresse un illegittimo ampliamento del thema decidendum e nel non rilevare la novità e la improcedibilità della domanda, ha commesso il denunciato error in procedendo di guisa che la decisione assunta va cassata, per quanto di ragione, sul punto.

2.1. In conclusione il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata nei limiti della doglianza della ricorrente Agenzia –

afferente all’avviso di rettifica n. (OMISSIS) ed all’atto di contestazione n. (OMISSIS), presupposti – ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè la domanda ad essi relativa non poteva essere proposta ed il processo proseguito.

2.2. Considerata la parziale reciproca soccombenza, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE – accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, nei limiti della doglianza – afferente all’avviso di rettifica n. (OMISSIS) ed all’atto di contestazione n. (OMISSIS), presupposti ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè la domanda ad essi relativa non poteva essere proposta ed il processo proseguito;

– spese compensate per tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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