Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12786 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12786 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 17100-2010 proposto da:
GUCCIONE SRL in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA BELSIANA 31, presso lo STUDIO
BAVETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO
GERACI giusta delega a margine;
– ricorrente –

2015
1757

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRAPANI, AGENZIA
DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA;
– intimati avverso la sentenza n. 91/2009 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 19/06/2015

di PALERMO, depositata il 06/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GERACI che ha

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

chiesto l’accoglimento;

17100/10
Fatto
Con sentenza n. 91/14/09, depositata il 6.5.2009, la Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dalla società Guccione s.r.l.
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani n.
190/05/2007 confermando il diniego di condono ex art. 9 bis 1. 289/2002, emesso
la non operatività del condono, essendo la società a conoscenza dei controlli fiscali
attivati nei propri confronti prima della dichiarazione di emersione del lavoro
sommerso e irregolare.
La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i
seguenti motivi:
a) violazione degli arti. 2909 c.c., 324 c.p.c., 9 1. 289/2002, rilevando come si sia
formato il giudicato esterno, relativamente all’anno 2001, essendo stato annullato
il relativo accertamento dalla sentenza della CTR della Sicilia n. 74/01/2008 in
data 16.12.2008;
b) vizio di motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c.,avendo la sentenza impugnata
ignorato circostanze dedotte e decisive ai fini del giudizio
L’ Agenzia delle Entrate non si è costituita nel giudizio di legittimità.
La società presentava memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.5.2015, in cui il PG ha concluso
come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per la mancata formulazione del quesito di diritto, in
relazione al primo motivo e del momento di sintesi per le censure di vizio di
motivazione, con riferimento al secondo motivo.
L’onere della formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di ciascun motivo
del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui
all’art. 360co1 nn. 1-4) c.p.c., nonché l’analogo onere di formulazione del “momento
di sintesi” a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi
motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360co1 n. 5) c.p.c. (“chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), sono prescritti a pena di
1

,dr-

dall’Agenzia delle Entrate a seguito della emersione di lavoro sommerso, rilevando

..,

,

inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dall’art. 6 del
Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e
provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello
stesso decreto e fino al 4 -.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione
disposta dall’art. 47co1 lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69).
La sentenza impugnata è stata depositata in segreteria in data 6.5.2009 nella vigenza
della predetta normativa.
Va, conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva
dell’Agenzia delle Entrate.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6.5.2015

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