Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12786 del 13/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12786
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16601-2020 proposto da:
I.J.O., domiciliato presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato CLEMENTINA DI ROSA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (CF (OMISSIS));
– intimato –
avverso il decreto RG 8289/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato
il 19/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola
Vella.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il cittadino nigeriano I.J.O., nato il (OMISSIS) – dove “ha studiato fino al secondo anno di università di economia e lavorato come Dj” – ha proposto ricorso per cassazione, articolato su quattro motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Venezia ha negato la protezione internazionale o umanitaria da egli invocata in quanto costretto a lasciare il suo Paese per sfuggire alla maledizione che lo perseguitava, poichè alla morte del padre si era rifiutato (quale cattolico) di sposare la matrigna e uccidere un montone, come da tradizione, nonostante le insistenze dei leader della comunità, i quali lo avevano ammonito che, diversamente, una maledizione sarebbe ricaduta su di lui e sulla sua famiglia (madre e sorelle, che andavano a vivere nel villaggio nativo della madre);
1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese, depositando un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza;
1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
2. tutti i motivi presentano vari profili di inammissibilità;
2.1. il primo motivo – con cui si lamenta “violazione e falsa applicazione del D,Lgs. 19 novembre 2005, n. 251, artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 14 – status di rifugiato e protezione sussidiaria” – è inammissibile perchè del tutto generico, limitandosi sostanzialmente ad affermare (dopo un riepilogo del quadro normativo e delle produzioni effettuate) che, “tenuto debitamente conto di tutto quanto dedotto e prodotto, sotto entrambi i profili esaminati appaiono evidenti i vizi del decreto oggetto del presente giudizio”, senza che il ricorrente si sia confrontato con la ratio decidendi relativa alla valutazione di non credibilità della vicenda narrata, in quanto “assolutamente generica e poco circostanziata”, nonchè contraddetta dal dato oggettivo che “gli altri familiari dell’ O. – pur potendo essere potenziale bersaglio del maleficio – si trovano ancora in Nigeria”;
2.2. il secondo – rubricato “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, – protezione di carattere umanitario” – è a sua volta inammissibile poichè, nell’affermare che è “evidente la sussistenza di quei seri motivi umanitari meritevoli di peculiare tutela residuale”, sollecita la rivisitazione di valutazioni di merito, insindacabili in questa sede;
2.3. il terzo mezzo – che censura la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1 bis, – omessa istruttoria ex officio” – è inammissibile poichè si limita a contrapporre alle plurime C.O.I. valutate dal tribunale, tratte da fonti qualificate e aggiornate al febbraio 2019, interi brani estratti dal sito viaggiaresicuri del MAE (prevalentemente orientato ai viaggi degli italiani all’estero) e dal più risalente report Arnnes0 international 2017-2018;
2.4. inammissibile è infine il quarto motivo che, con riguardo ai profili di vulnerabilità non riscontrati dal giudice a quo ai fini della protezione umanitaria, denunzia l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, senza però assolvere all’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; ex plurimis Cass. 27415/2018);
3. alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in mancanza di una vera e propria attività difensiva del Ministero costituito;
4. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021