Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12786 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12786 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 21060-2011 proposto da:
ECOLIT SAS DI FRANCESCO CASTIGLIONE & C. 05590520630
in persona del legale rappresentante pro tempore, CASTIGLIONE
FRANCESCO CSTFNC78R01G273S, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato
AMORUSO GIOVANNA, rappresentati e difesi dall’avvocato
RICCIO BIAGIO, giusta procura alle liti a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A 09633951000,
CURATELA DEL FALLIMENTO ECOLIT SAS;
– intimate avverso la sentenza n. 98/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 13.7.2011, depositata 11 02/08/2011;

Data pubblicazione: 06/06/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Ric. 2011 n. 21060 sez. M1 – ud. 16-04-2014
-2-

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 21060/11 proposto da Ecolit
di Francesco Castiglione e C. sas e Francesco Castiglione in
proprio nei confronti di Fallimento Ecolit di Francesco

Enel servizio elettrico spa, il Consigliere Relatore ha depositato,
ai sensi dell’art 380 bis cpc , la relazione che segue:

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati, osserva
quanto segue.

La Ecolit di Francesco Castiglione e C. sas e Francesco
Castiglione in proprio hanno proposto ricorso per cassazione
sulla base di quattro motivi avverso la sentenza della Corte
d’appello di Napoli depositata il 2.8.11 con cui veniva respinto il
reclamo da essi proposto avverso la sentenza del 26-27 gennaio
2011 emessa dal tribunale di Napoli che aveva dichiarato il
fallimento della predetta società e del socio illimitatamente
responsabile..

Castiglione e C. sas e Francesco Castiglione in proprio nonché

Gli intimati non hanno resistito con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la nullità
della notifica dell’istanza di fallimento ai sensi dell’art 139 e 148

sarebbe nulla poiché l’ufficiale giudiziario avrebbe nel
precedente accesso in via Toti 27 erroneamente accertato che il
Castiglione si era trasferito altrove, poiché risulterebbe invece
dalle . bollette Enel e dal certificato di famiglia che il nucleo
familiare era sempre stato presso la detta residenza.
Con il secondo motivo deducono che la notifica sarebbe dovuta
avvenire non già ai sensi dell’art 143cpc ma dell’art 140
cpc,non essendosi il Castiglione mai trasferito altrove come
risulterebbe tra l’altro dagli avvisi di giacenza riferiti ad altre
comunicazioni ed al pagamento delle bollette dell’energia
elettrica.
Analogamente con il terzo motivo di ricorso lamentano la nullità
della notifica del decreto ingiuntivo posto alla base della istanza
di fallimento in quanto notificato ex art 143 cpc anziché ex art
140 cpc

cpc .Sostengono che la notifica effettuata ai sensi dell’art 143

Con il quarto motivo deducono la nullità della sentenza di
fallimento in quanto,a seguito delle nullità delle notifiche di cui ai
precedenti motivi, sarebbe comunque passato l’anno dalla

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli
stessi si rivelano inammissibili.
A seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la
nuova previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc.
civ., oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e
documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia
specificato in quale sede processuale il documento, pur
individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale
indicazione, quando riguardi un documento prodotto in
giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle
fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4
cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede di
legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale
adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
(Cass 20535/09; Cass sez un 7161/10)

cancellazione della società dal registro delle imprese.

Nel caso di specie, le censure della ricorrente si fondano sulle
bollette Enel e sul certificato di famiglia nonché su avvisi di
deposito di altre comunicazioni da cui risulterebbe che il

detta residenza, ma i ricorrenti non dicono dove i detti
documenti siano rinvenibili tra gli atti della fase di merito né
risultano avere prodotto i detti documenti in sede di ricorso per
cassazione ai sensi dell’art 3 69,comma 2 n. 4 cpc.
Dalla inammissibilità dei primi tre motivi discende
l’assorbimento del quarto.
Il ricorso appare in conclusione suscettibile di trattazione in
camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc .
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione
in Camera di Consiglio
Roma 27.12.13
Il Cons relatore”

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che

nucleo familiare del Castiglione era sempre stato presso la

pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia di
condanna dei ricorrenti alle spese processuali non avendo il fallimento
svolto attività difensiva.

Dichiara inammissibile il ricorso

PQM

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