Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12785 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Z.E., elettivamente domiciliato in Roma, via F. Denza n. 20

presso lo studio dell’Avv. Laura Rosa e rappresentato e difeso, per

procura in calce al ricorso, dall’Avv. Christian Califano.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 20/02/12 della Commissione

tributaria di 2 grado di Trento, depositata il 26 marzo 2012 e

notificata in data 11 maggio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15.01.2020 dal Consigliere Roberta Crucitti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Umberto De Augustinis che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito per il ricorrente l’Avv. Christian Califano;

udito per la controricorrente l’Avv. Alfonso Peluso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria di II grado di Trento, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte di Z.E. di avvisi di accertamento, emessi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e art. 32, relativi a iperf, irap e iva degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, confermava, rigettando l’appello proposto dal contribuente, la decisione della Commissione di prima istanza che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso introduttivo.

In particolare, il Giudice di appello, pur dando atto che, in corso di causa, l’Ufficio aveva depositato provvedimenti di annullamento parziale degli atti impugnati, riteneva:

che, nella specie, era stato espletato il contraddittorio endoprocedimentale;

che la prima sentenza aveva tenuto nel debito conto, seppur ritenendola irrilevante, la documentazione esibita dal contribuente; che, correttamente, l’Ufficio aveva applicato l’aliquota del 20% sulla base della presunzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51;

che erano incomprensibili le doglianze espresse circa l’indetraibilità dei costi per l’acquisto di carburante e circa l’omessa indicazione dell’imponibile, su cui calcolare l’addizionale regionale;

che non vi era stata da parte della Commissione di primo grado violazione dell’art. 115 c.p.c., e che era stata applicata una unica sanzione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17.

Per la cassazione della sentenza il contribuente ha proposto ricorso articolato in sei motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La controversia trova soluzione per ragioni di rito.

La sentenza impugnata, come eccepito dall’Agenzia delle entrate e come risultante in atti, è stata ritualmente notificata dall’Ufficio presso il difensore in grado di appello del contribuente in data 11 maggio 2012.

Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificato il 25.9.2012, va dichiarato inammissibile perchè tardivo, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 6.000,00 (seimila), oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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