Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12785 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 01/06/2016, dep. 21/06/2016), n.12785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27822-2011 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO ZENTRUM AUTO GROSSETO SRL IN LIQUIDAZIONE, in

persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DI MEGLIO

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI GROSSETO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2011 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 09/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CALDERARA per delega

dell’Avvocato MANZI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione tributaria regionale di Firenze, in accoglimento degli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delle Entrate – DP di Grosseto, ha dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento riguardanti l’Iva dovuta, per gli anni d’imposta 2002 e 2003, dalla società Zentrum Auto srl; avvisi che erano stati annullati dalla CTP, con sentenze del 14 luglio 2008, rese nel contraddittorio delle parti.

1.1. Il giudice distrettuale, nella sostanziale contumacia del Curatore del fallimento della società (come rilevato nella motivazione della sentenza di appello sulle cause riunite), ha dichiarato che il bonus qualitativo, oggetto di controversia, costituiva una integrazione della base imponibile dell’Iva e, pertanto, accoglieva il gravame.

2. Avverso tale pronuncia ricorre la Curatela del Fallimento Zentrum Auto Grosseto srl, con ricorso affidato ad un unico mezzo, illustrato anche con memoria.

3. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico mezzo (Violazione per falsa applicazione degli artt. 330 e 170 c.p.c. e L. Fall., art. 43, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) la ricorrente, premette che la società, in bonis al momento del giudizio di primo grado, era stata dichiarata fallita con sentenza del (OMISSIS), comunicata all’Agenzia delle Entrate di Grosseto il giorno successivo, così come alla stessa era stata data comunicazione (il 8 gennaio 2009) della variazione della persona del curatore fallimentare.

1.1. La CTR avrebbe errato a non rilevare la nullità della notificazione dell’appello, che non era stato diretto al curatore della procedura ma al difensore della società in bonis: tale nullità non si era sanata in ragione del fatto che la curatela, ignara della pronuncia, non si era costituita in giudizio e perciò non si era sanato neanche il vizio dell’atto.

1.2. Solo con la notifica della sentenza di appello, avvenuta nelle mani del Curatore, quest’ultimo avrebbe appreso dell’odierno contenzioso e cercato di provi rimedio.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2.1. Risulta pacifico in atti che la sentenza di prime cure è stata pronunciata nei riguardi della società in bonis, ma che questa, subito dopo la deliberazione della CTP, è stata dichiarata fallita.

2.2. L’appello, diretto al curatore fallimentare (come emerge dalle stesse allegazioni dell’Avvocatura), però, è stato notificato solo al difensore domiciliatario della società in bonis, senza che sia stata neppure fatto il tentativo di raggiungere il curatore medesimo, il quale non si è costituito nel giudizio di gravame, rimanendo così, sostanzialmente, contumace.

3. E’ insegnamento di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 7252 del 2006 e si veda Sez. U, Sentenza n. 10706 del 2006), invece, il principio di diritto secondo cui ” Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello, la notifica dell’atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito “in bonis” anzichè nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e di conseguenza l’avvenuta costituzione del fallimento in appello ha efficacia sanante “ex tunc”.”.

3.1. In casi siffatti, come questa stessa Corte ha già affermato (Sez. 3, Sentenza n. 2526 del 2006), e qui deve essere ribadito, condividendo il Collegio il principio di diritto, il giudice di appello, rilevata il vizio di integrità del contraddittorio avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica al Curatore del fallimento, e non già procedere all’esame dell’impugnazione nell’assenza in giudizio del curatore (“Qualora l’atto di appello riferito al rito del lavoro – la cui tempestività deve essere valutata con riguardo al momento del deposito del relativo ricorso in cancelleria – sia stato notificato presso il procuratore domiciliatario di una società dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado, anzichè alla curatela fallimentare della stessa avendo l’appellante avuto piena conoscenza della sopravvenuta declaratoria di fallimento a seguito della notificazione dell’impugnata sentenza, una volta riscontrata la nullità ex art. 164 c.p.c. della notificazione dell’atto di impugnazione, il giudice di appello – esercitando il potere previsto dall’art. 421 c.p.c., comma 1, – è tenuto ad ordinare la rinnovazione della stessa, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., assegnando un nuovo termine perentorio per la rinotificazione del ricorso e del relativo decreto con il quale viene fissata la nuova udienza di discussione a condizione che la prima notificazione alla società, ancora ritenuta “in bonis”, sia stata tempestivamente effettuata.”).

4. La mancata costituzione della Curatela, perciò, non ha sanato la nullità di cui oggi si chiede l’accertamento e la relativa declaratoria.

4.1. Questa Corte, pertanto, deve rilevare l’esistenza dell’error in procedendo e cassare la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese di questa fase, alla stessa CTR, in diversa composizione, per la rinnovazione della notifica dell’appello e la celebrazione del relativo nuovo giudizio di impugnazione che ha avuto luogo nella zoppia del contraddittorio (e che, perciò, deve essere rinnovato con l’assicurata notificazione dell’impugnazione alla procedura in persona del suo curatore).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla CTR di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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