Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12785 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12785 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 18/02/14
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Arturo Maresca, nella qualità di procuratore e
domiciliatario Stefano Sicuri, in forza di delega in
atti;
– ricorrente nei confronti di
Silvia Mori;
– intimata –

>

per la correzione di errore materiale nella ordinanza
n. 20326/13 della Corte di Cassazione, emessa il 7
maggio 2013 e depositata il 4 settembre 2013, n. R.G.
2532/2012;

)90

Rilevato che in data 13 dicembre 2013 è stata

2014
depositata relazione ex art. 380 bis che qui si
riporta:

1

Data pubblicazione: 06/06/2014

1. L’avv.

Arturo ~esca,

nella qualità di

procuratore e damiciliatario di Stefano Sicuri,
ricorre per correzione di errore materiale avverso
l’ordinanza n. 20326/13 della Corte di Cassazione
o del 7 maggio – 4 settembre 2013 che ha definito il
procedimento n. 2532/12 tra Mori Silvia e Sicuri

parte

ricorrente al pagamento delle spese

processuali del giudizio di cassazione. Lamenta il
ricorrente l’omessa distrazione ex art. 93 c.p.c.
in favore dei procuratori antistatari.
2. Non svolge difese Silvia Mori.
3. Il ricorso è ammissibile e fondato. Come affermato
da questa Corte (Cass. civ. S. U. n. 16037 del 7
luglio 2010) in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta
dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza
di

un’espressa

costituito

da/

indicazione

legislativa,

è

procedimento di correzione degli

errori materiali di cui agli artt. 287 e 288
^

c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione,
non potendo la richiesta di distrazione
qualificarsi come domanda autonoma. La procedura
di correzione,

oltre

ad essere in linea con il

disposto dell’art. 93, secondo coma, cod. proc.
civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui
la parte dimostri di aver soddisfatto il credito
del difensore per onorari e spese – consente il
migliore rispetto del principio costituzionale

2

Stefano rigettando la domanda e condannando la

della ragionevole durata del processo, garantisce
con maggiore

rapidità

lo scopo del difensore

distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è
un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis
cod. proc. civ., anche nei confronti delle
pronunce della Corte

di

cassazione. l’omessa

processuali può costituire l’oggetto di istanza di
correzione di errore materiale.
4. Sussistono i presupposti per la trattazione della
controversia in camera di consiglio e se
l’impostazione della presente relazione verrà
condivisa dal Collegio per l’accoglimento del
ricorso.

La Corte condivide tale relazione e pertanto
ritiene che il ricorso vada accolto con conseguente
correzione del dispositivo della sentenza;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e statuisce che il
dispositivo della sentenza n. 20326/2013 della Corte
di Cassazione sia corretto con l’aggiunta delle
seguenti parole: “spese da distrarre in favore degli
avvocati Palitbako Maresca, Antonio De Dominicis e
Alfredo Cortesi dichiaratisi antistatari”.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 18 febbraio 2014.

pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

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