Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12784 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 10104 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

VI.RO. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Prozzo per procura speciale

in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via

Merulana, n. 234, presso lo studio dell’Avv. Cristina Della Valle;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, n. 185/34/2012, depositata in data 9

ottobre 2012;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 15 gennaio

2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

Fatto

RILEVATO

che:

dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a VI.RO. s.r.l. una cartella di pagamento a seguito dell’iscrizione a ruolo degli importi dovuti in conseguenza della sentenza, passata in giudicato, della Commissione tributaria provinciale di Benevento che si era pronunciata sul ricorso avverso il prodromico avviso di accertamento; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento, avendo ritenuto fondate le ragioni di doglianza relative alla deducibilità dei costi sostenuti per l’assicurazione del veicolo e alla esatta interpretazione del contenuto della sentenza relativa all’avviso di accertamento la quale, in particolare, doveva essere interpretata nel senso che, in parziale accoglimento del ricorso, la riduzione nella misura del cinquanta per cento della pretesa era relativa all’ammontare dei ricavi determinati e non all’ammontare dei maggiori ricavi accertati; avverso la pronuncia del giudice di primo grado aveva proposto ricorso l’Agenzia delle entrate;

la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: la sentenza che si era pronunciata sulla legittimità della pretesa di cui all’avviso di accertamento, da cui era derivata la notifica della cartella di pagamento, doveva essere interpretata nel senso che la riduzione del cinquanta per cento dei ricavi accertati era relativa ai maggiori ricavi accertati; era fondata la doglianza relativa alle spese sostenute per il veicolo aziendale;

avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso VI.RO. s.r.l., affidato a un unico motivo di censura, cui resiste l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione del giudicato esterno, ai sensi dell’art. 2909 c.c., avendo il giudice del gravame erroneamente interpretato la sentenza senza della Commissione tributaria provinciale che aveva parzialmente accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento, tenuto conto del fatto che il tenore letterale del titolo giudiziale, valutato alla stregua del dispositivo e della motivazione era nel senso che la decisione aveva ridotto del cinquanta per cento i ricavi accertati e non, quindi, i maggiori ricavi derivanti dalla differenza tra i ricavi accertati e quelli dichiarati;

il motivo è fondato;

va precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., 7 agosto 2019, n. 21165) “l’interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione”;

nella fattispecie, il giudice del gravame ha interpretato la portata del giudicato esterno, consistente nella pronuncia della Commissione tributaria provinciale n. 02/01/2010, depositata il 13 gennaio 2010, facendo riferimento unicamente al dispositivo della stessa, evidenziando che i giudici avevano parzialmente accolto il ricorso riducendo “del 50% i ricavi accertati”;

l’incerto riferimento, compiuto dalla suddetta pronuncia, ai soli ricavi accertati, dunque la sussistenza del dubbio interpretativo della reale portata del dispositivo in esame (se cioè riferito ai maggiori ricavi accertati ovvero a quelli determinati dall’Agenzia delle entrate a seguito delle verifiche compiute) è stato risolto, in via interpretativa, facendo unicamente riferimento al contenuto dell’avviso di accertamento ed alla considerazione che, in sede di conciliazione giudiziale, la parte aveva proposto una cifra superiore rispetto a quella che sarebbe conseguita dalla interpretazione della sentenza nel senso indicato dalla medesima parte;

la soluzione interpretativa data dal giudice del gravame in ordine all’esatta portata della statuizione contenuta nel dispositivo ha, dunque, del tutto omesso ogni considerazione in ordine alla motivazione della sentenza, il cui riferimento era, invece, essenziale al fine di comprendere la reale portata della decisione; ne consegue che la pronuncia è viziata per non avere fatto corretta applicazione del principio sopra indicato in ordine alla corretta interpretazione del giudicato esterno, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria provinciale, anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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