Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12784 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. I, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2264/2008 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI

COLLOREDO N. 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA Gabriele,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 229/06 V.G. della CORTE D’APPELLO di

FIRENZE del 29/09/06, depositato l’11/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.V., con ricorso del 14 gennaio 2008, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato in data 11 dicembre 2006, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei ministri – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 950,00 a titolo di equa riparazione, oltre accessori; che resiste, con controricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 10.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 22 giugno 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) il S., che assumeva di essere creditore di differenze retributive quanto all’indennità integrativa speciale, aveva proposto – con ricorso del 22 dicembre 1999 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 26 ottobre 2004;

che la Corte d’Appello di Firenze, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto di primo grado -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata del processo d’appello in un anno e dieci mesi ed ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 950,00 calcolata sulla base di un importo annuo di Euro 1.000,00, ridotto per l’esiguità della “posta in gioco” e, quindi, per il modesto patema d’animo patito dalla ricorrente, nonchè per l’esito negativo del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che il ricorso proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze è inammissibile, per carenza di legittimazione passiva di quest’ultimo;

che infatti, nella specie – trattandosi di processo presupposto celebrato dinanzi al giudice amministrativo, e di processo per equa riparazione promosso anteriormente al 1 gennaio 2007 – legittimato passivo nel giudizio a quo e, conseguentemente, nel presente grado del giudizio è esclusivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, terzo periodo, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224, comma efficace appunto, ai sensi del comma 1225 dello stesso art. 1, dal 1 gennaio 2007;

che le relative spese del presente grado del giudizio possono essere compensate per intero tra le parti, in ragione del jus superveniens, che ha ingenerato alcune incertezze interpretative;

che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi: a) la considerazione del solo periodo eccedente la ragionevole durata del processo presupposto (tre anni), anzichè l’intera durata dello stesso; b) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; c) il mancato riconoscimento del diritto al supplemento di indennizzo per il danno non patrimoniale, in relazione al bonus forfetario dovuto in ragione della materia previdenziale trattata nel processo presupposto;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, la censura sub a) è infondata, perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta non incoerente rispetto alle finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare l’indennizzo al solo periodo eccedente la ragionevole durata di tale processo, eccedente cioè il periodo di tre anni per il giudizio di primo grado, quale quello di specie (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8714 del 2006, 14 del 2008, 10415 del 2009);

che la censura sub b) è fondata, perchè i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, senza che sulla determinazione dell’indennizzo possa influire, in particolare, l’esito del giudizio presupposto;

che la censura sub c) è infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la liquidazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a 2000,00 Euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo, potendo il giudice del merito tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura giuslavoristica della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 17684 del 2009);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, alla luce dei criteri dianzi ribaditi, si ritiene equo liquidare, a titolo di equa riparazione, la complessiva somma di Euro 1.375,00 (Euro 750,00, per il primo anno di irragionevole durata, Euro 625,00, per gli ulteriori dieci mesi), oltre gli interessi dalla domanda al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.050,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio – compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze e compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio; accoglie il ricorso proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Presidente del Consiglio dei ministri al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 1.375,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della stessa parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.050,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA