Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12784 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14635-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 243, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE MORALES,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENZO AGOSTINO;

– ricorrente –

contro

STUDIO GESTIONI IMMOBILI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI NATALE,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8466/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. B.G. ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro la s.r.l. Studio Gestione Immobili avverso la sentenza del 20 aprile 2015, con la quale il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l’opposizione da lui proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso un precetto notificato dall’intimato il 21 febbraio 2014 sulla base di un decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del Condominio di (OMISSIS) e fatto valere nei suoi confronti nella qualità di condomino.

2. Il Tribunale, nella sentenza impugnata, dopo avere ritenuto che il decreto fosse efficace come titolo esecutivo nei confronti del ricorrente e che, tuttavia, il credito da esso accertato fosse imputabile al medesimo solo proporzionalmente alla sua quota millesimale (sulla base di Cass. sez. un. n. 9148 del 2008), ha ridotto in conformità l’ammontare della pretesa eseguibile.

3. Al ricorso ha resistito l’intimata con controricorso.

4. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.

4. Non v’è stato deposito di memorie.

Considerato che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore.

Con riferimento alla prima valutazione, espressa nel senso che la sentenza avrebbe dovuto essere appellata, si rileva che tanto si giustifica, perchè in essa si dà atto che l’opposizione era stata proposta ai sensi dell’art. 615, comma 1 e ciò, sia nell’intestazione, sia nel primo e secondo rigo del “ritenuto in fatto e in diritto”.

Ne consegue che il rimedio esperibile contro la sentenza, giusta il regime dell’art. 616 c.p.c., applicabile al giudizio, era l’appello.

Tanto si osserva non senza doversi rilevare che il Tribunale ha deciso effettivamente, al di là dell’assorbenza della detta qualificazione, profili dell’opposizione che erano oggettivamente riconducibili all’art. 615 c.p.c., atteso, per un verso, che essi, inerendo alla formazione del titolo esecutivo (sotto il profilo della legittimità della notificazione del ricorso monitorio), incidevano sulla stessa sua esistenza, avendoli il Tribunale detti deducibili ai sensi dell’art. 650 c.p.c., e per altro verso cioè quanto alla limitazione della pretesa esecutiva solo pro quota – si sono risolti in un ridimensionamento della stessa pretesa.

2. In ogni caso, ove pure si reputasse – lo si osserva in ipotesi denegata – che non vi sia stata una qualificazione della decisione come sentenza su giudizio ex art. 615 c.p.c., e si avesse riguardo alla circostanza che il ricorrente aveva anche lamentato che comunque il titolo, pur formatosi efficacemente nei suoi confronti, avrebbe dovuto essergli notificato prima di minacciare l’esecuzione, perchè non operava l’esenzione ex art. 654 c.p.c., si dovrebbe rilevare – come ha fatto gradatamente la proposta del relatore – che comunque il ricorso sarebbe affetto da inammissibilità, in quanto il motivo, inerendo alla notificazione del titolo esecutivo e, dunque, ad un profilo di opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non si correla alla motivazione.

Invero, avendo il Tribunale deciso manifestamente solo un profilo ex art. 615 c.p.c., avrebbe omesso di pronunciarsi sull’opposizione ex art. 617 c.p.c., ma allora il ricorrente avrebbe dovuto lamentare con il ricorso la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essere stata decisa anche la sua opposizione agli atti.

Ma tale motivo non è stato proposto.

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato manifestamente inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemilatrecento, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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