Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12784 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 01/06/2016, dep. 21/06/2016), n.12784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26356-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SPORTLER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 15, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI GIRELLI, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2010 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 10/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIRELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione tributaria di 2^ grado di Bolzano, in accoglimento dell’appello proposto da Sportler SpA contro la sentenza della CT di 1^ grado di quella stessa città, ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento, notificato dall’Agenzia delle Entrate il 3 dicembre 2008, nel quale erano stati recepiti i rilievi mossi dal nucleo di PT di Bolzano, consegnati alla società il 13 novembre 2008, in base ai quali era stata ritenuta soggetta ad Iva la cessione di beni e servizi, così riqualificata la cessione di ramo d’azienda alla società Elettro Matteucci SpA, con la determinazione della maggiore imposta dovuta e le sanzioni per omessa fatturazione di operazioni imponibili e per dichiarazione infedele.

1.1. Il giudice di appello constatava che l’avviso di accertamento era stato notificato prima che il termine di sessanta giorni, di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, fosse decorso e concludeva che non era giustificata la deroga dall’osservanza del termine, per l’urgenza di provvedere entro la data del 31 dicembre 2008, in quanto l’Agenzia aveva avuto contezza della operazione di cessione fin dall’anno 2003, quando l’atto era stato presentato per la registrazione, non potendo trovare giustificazione la tardiva pianificazione dell’attività accertativa tributaria.

2. Avverso tale pronuncia ricorre l’Agenzia delle Entrate, con ricorso affidato ad un unico mezzo.

3. La società resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico mezzo (Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente Agenzia assume che la CT di 2^ grado abbia violato la menzionata disposizione di legge, attraverso un inammissibile sindacato sulla imputabilità soggettiva dell’urgenza, non previsto nell’area della norma in esame.

1.1. La CTR avrebbe errato, in particolare, a non consentire come legittimo l’esercizio della facoltà di notificazione anticipata da parte dell’Agenzia, come stabilito dal menzionato dispositivo di legge, per i casi – come questo – di imminente scadenza del termine di decadenza del potere di controllo impositivo, ossia per ragioni oggettive di particolare e motivata urgenza.

1.2. La CT avrebbe, perciò, esercitato un inammissibile sindacato di merito sulle scelte organizzative dell’Agenzia, sulla loro imputabilità o sulla scusabilità dell’urgenza.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. Risultano pacifici i fatti ed i termini (anticipati) della notificazione dell’avviso di accertamento, come pure la scadenza dei sessanta giorni oltre il termine di decadenza dell’azione impositiva.

3. Tuttavia è insegnamento di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 5149 del 2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22786 del 2015), quello in base al quale:

“In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.”;

“In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicchè non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa.”.

4. In ossequio agli enunciati e condivisi principi di diritto, il ricorso va respinto e le spese di questa fase compensate, sol perchè la proposizione del ricorso per cassazione è avvenuta in data anteriore al formarsi dell’orientamento giurisprudenziale in esame.

PQM

Respinge il ricorso e compensa le spese giudiziali di questa fase.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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