Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12784 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15843-2020 proposto da:

F.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO

SPALLANZANI 22/A, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PANTELLINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIA CADORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto RG 5641/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 27/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Venezia ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino maliano F.B., il quale aveva dichiarato di aver lasciato il Mali perchè, occupandosi sin dal 2008 di politica, attraverso un’associazione studentesca (e poi nazionale) per la sensibilizzazione contro i matrimoni combinati e l’infibulazione, alle elezioni presidenziali del 2012 aveva sostenuto il candidato M.S. e nel 2014 era stato arrestato (per essere poi rilasciato dopo cinque giorni) a causa della sua partecipazione ad una manifestazione contro l’iniziativa del sindaco uscente (vendita di terreni a fini elettorali); aveva ricevuto varie minacce, per due volte aveva trovato le ruote della proprio moto sgonfie, e infine aveva subito un incidente in moto a causa di un filo di acciaio teso sulla strada, in prossimità della sua abitazione; avendo subito anche minacce da parte degli anziani del villaggio, aveva intuito di essere in pericolo di vita e quindi era fuggito a Kidal, dove era stato sequestrato dai ribelli; liberatosi, era fuggito in Algeria e in Libia, per approdare infine in Italia.

1.1. Avverso la decisione del Tribunale il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il Ministero intimato non ha svolto difese, depositando un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nonchè nullità della sentenza ex artt. 132 e 161 c.p.c., per l’apoditticità della motivazione circa il difetto di credibilità del ricorrente.

2.2. Il secondo mezzo prospetta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), artt. 7 e 8, nonchè nullità della sentenza ex artt. 132 e 161 c.p.c., per apparenza della motivazione sul difetto di sussistenza di atti persecutori, in uno all’omesso esame di fatti decisivi, avuto riguardo al proprio arresto e alla detenzione in carcere per ragioni politiche.

2.3. Il terzo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2-bis, 8, 35-bis, nonchè nullità della sentenza ex artt. 132 e 161 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, con riguardo alle C.O.I. consultate.

2.4. Il quarto lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 14, comma 1; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2-bis, 8,35-bis; nullità della sentenza ex artt. 132 e 161 c.p.c., per difetto di valutazione comparativa tenendo conto delle persecuzioni, delle minacce e degli attentati subiti dal ricorrente per il suo impegno politico e sociale.

3. Il primo motivo merita accoglimento, in quanto la motivazione del tribunale in punto di non credibilità della narrazione del ricorrente non rispetta la soglia del “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014) in quanto, benchè graficamente esistente, essa non rende chiaramente percepibile il fondamento oggettivo del convincimento del giudice di merito, riducendosi ellitticamente all’affermazione che “le dichiarazioni sono apparse inattendibili, risultando il racconto nel complesso non credibile, con particolare riferimento al pericolo che correrebbe in caso di rimpatrio”, seguita da una sintesi riduttiva delle minacce riferite (v. Cass. Sez. U, 22232/2016; Cass. 13977/2019).

4. Analoga conclusione vale per il secondo motivo, nella parte in cui la motivazione trascura di considerare la detenzione in carcere subita dal ricorrente, anche alla luce della documentazione da questi allegata a supporto della riferita militanza politica.

5. Dall’accogliento dei primi due motivi resta assorbito il quarto, che fa valere le rilevate carenze in riferimento ai presupposti della protezione umanitaria.

6. Il terzo va invece dichiarato inammissibile, poichè, a fronte dell’ampia motivazione resa dal tribunale sulle COI consultate (v. pag. 4-6 del decreto), la contestazione risulta generica (a nulla valendo che “il Mali non è ricompreso nell’elenco dei Paesi di origine sicuri”) nè vengono indicate altre fonti qualificate capaci, in tesi, di sovvertire la decisione sull’insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria (cfr. Cass. 22769/2020, 4037/2020, 13255/2020, 9230/2020, 13897/2019, 13449/2019, 11312/2019).

7. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio, per quanto di ragione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento del quarto, dichiara inammissibile il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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