Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12784 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12784 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Giuseppe Egidio Zaccaria, elettivamente domiciliato in
Roma, viale Giuseppe Mazzini 131 presso il proprio
studio, rappresentato e difeso da sé medesimo;
ricorrente nei confronti di
Fallimento società cooperativa Consorzio Cooperativa
Edilizia Anagnina 73 a r.1.;
– intimata per la correzione dell’errore materiale contenuto nella
sentenza n. 17466/13 della Corte di Cassazione, emessa
il 7 maggio 2013 e depositata il 17 luglio 2013, n.

)5c)
2014

22009/06 R.G.

Data pubblicazione: 06/06/2014

Rilevato che in data 13 dicembre 2013 ‘ è stata
depositata relazione ex art. 380 bis che qui si
riporta:
1. L’avv. Giuseppe Egidio Zaccaria, nella qualità di
procuratore e domiciliatario di SICEP s.r.1.,
ricorre per correzione di errore materiale avverso

del 7 maggio – 17 luglio 2013 che ha definito il
procedimento n. 22009/06 tra il Fallimento della
società

cooperativa

“Consorzio

Cooperativa

Edilizia Anagnina 73 a r.l.” e la SICEP s.r.l.
rigettando la domanda e condannando la parte
ricorrente al pagamento delle spese processuali
del giudizio di cassazione. Lamenta il ricorrente
l’omessa distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore
del procuratore anticipatario e distrattario.
2. Non svolge difese la curatela fallimentare
intimata.

Ritenuto che
3. Il ricorso è ammissibile e fondato. Come affermato
da questa Corte
luglio 2010)

(Cass. cív. S. U. n. 16037 del 7
in caso di omessa pronuncia

sull’istanza di distrazione delle spese proposta
dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza
di

un’espressa

indicazione

legislativa,

è

costituito dal procedimento di correzione degli
errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod.
proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di
impugnazione, non potendo la richiesta di
2

la sentenza n. 17466/13 della Corte di Cassazione

distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La
procedura di correzione, oltre ad essere in linea
con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod.
proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso
in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore per onorari e spese

costituzionale della ragionevole durata del
processo, garantisce con maggiore rapidità lo
scopo del difensore distrattario di ottenere un
titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai
sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei
confronti delle pronunce della Corte di
cassazione. l’omessa pronuncia sull’istanza di
distrazione delle spese processuali può costituire
l’oggetto di istanza di correzione di errore
materiale.
4. Sussistono i presupposti per la trattazione della
controversia in camera di consiglio e se
l’impostazione della presente relazione verrà
condivisa dal Collegio per l’accoglimento del
ricorso.

La Corte condivide tale relazione e pertanto
ritiene che il ricorso vada accolto con conseguente
correzione del dispositivo della sentenza;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e statuisce che il
dispositivo della sentenza n. 17466/2013 della Corte di
Cassazione sia corretto con l’aggiunta delle seguenti
3

consente il migliore rispetto del principio

parole: “spese da distrarre in favore dell’avvocato
Giuseppe Egidio Zaccaria dichiaratosi antistatario”.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

18 febbraio 2014.

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