Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12783 del 22/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.22/05/2017), n. 12783
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11332-2015 proposto da:
JALO’S BCN CATALONIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO SCICCHITANO,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO TURATI 86,
presso lo studio dell’avvocato MARCO NESOTI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PIERFRANCESCO CUBEDDU;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1743/2013 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata
il 28/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. La s.r.l. Jalòs BCN Catalonia ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Sassari il 28 novembre 2013.
Il ricorso è stato proposto a seguito della declaratoria di inammissibilità dell’appello della ricorrente contro detta sentenza.
Declaratoria che è stata pronunciata il 24 ottobre 2014 dalla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..
2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata curatela.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.
4. Parte resistente ha depositato a mezzo posta memoria, spedendola il 30 marzo 2017. La memoria, accompagnata da nota spese, è pervenuta il 4 aprile successivo.
Considerato che:
1. Il Collegio rileva che il ricorso, conforme alla proposta del relatore, appare manifestamente inammissibile per tardività, giacchè l’ordinanza ex art. 348-bis, per come ha dedotto nel ricorso la ricorrente ed è confermato dalla copia depositata, è stata comunicata a mezzo PEC il 28 ottobre 2014 dalla cancelleria della corte territoriale.
Tanto evidenzia che il ricorso è stato notificato ben oltre (per la precisione il 23 aprile 2015) il termine di sessanta giorni da detta comunicazione, che operava ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
La memoria depositata dalla parte resistente è irrituale e va considerata tamquam non esset (Cass. (ord.) n. 182 del 2011; Cass. n. 7704 del 2016, ex multis). In essa, del tutto infondatamente si lamentava che la comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza sia pervenuta senza l’osservanza del temine di quaranta giorni, ma quel termine non è applicabile al procedimento davanti a questa Sezione, per cui è rimasto applicabile quello di venti giorni, che risulta rispettato.
3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza a favore della resistente e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese giudiziali, liquidate in euro duemilatrecento, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017