Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12783 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 01/06/2016, dep. 21/06/2016), n.12783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25429-2010 proposto da:

FINMECCANICA SPA, in qualità di incorporante la OTO MELARA SPA

in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorso incidentale –

contro

FINMECCANICA SPA in qualità di incorporante la OTO MELARA SPA in

persona del suo procuratore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la decisione n. 515/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

GENOVA, depositata il 28/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato LOMONACO per delega

dell’Avvocato PUOTI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

principale, l’inammissibilità e il rigetto del ricorso incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato GUIDA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità per sopravvenuto

difetto di interesse e in alternativa subordinata per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione tributaria centrale – sezione di Genova, ha accolto parzialmente l’impugnazione proposta dall’Ufficio IVA di La Spezia, contro la sentenza della CT di 2^ di La Spezia che, a sua volta, aveva – in accoglimento dell’appello della contribuente Oto Melara SpA – annullato l’avviso di rettifica dell’Ufficio notificato, ai fini applicativi dell’Iva, per l’anno d’imposta 1988.

1.1. Il giudice di terzo grado, per quello che qui ancora rileva ed interessa, dopo aver affermato che la vertenza rimaneva ancora in piedi in relazione al “rilievo n. 4, punti a), c) e d)” dell’avviso di rettifica, ha accolto il ricorso dell’Ufficio relativamente ai primi due punti, respingendolo in ordine al terzo.

1.2. Il rilievo di cui al punto 4/c, riguardava la pretesa fiscale relativa alla sussistenza di un contratto di lease – back nell’accordo intercorso con la società Vega Leasing, con il quale erano stati concessi in locazione finanziaria alcuni macchinari della Oto Melara, venduti alla Vir, macchinari che – a dispetto dell’operazione economica intercorsa tra le tre società (due delle quali, peraltro, appartenenti allo stesso gruppo) – sarebbero rimasti sempre presso la Oto Melara, e perciò – secondo la CTC – si sarebbe cercato di mascherare come locazione finanziaria un rapporto di lease-back.

1.3. Il rilievo di cui al punto 4/d, riguardante l’emissione di una nota di accredito a favore della Breda Meccanica Bresciana, nell’ambito di un rapporto pluriennale di collaborazione fra le due società, non era fondato in quanto – sebbene sarebbe stato più corretta l’emissione di una fattura ai fini dell’Iva – l’imposta sarebbe stata comunque assolta e, pertanto, mancherebbe l’evasione dell’imposta.

2. Avverso tale pronuncia ricorrono sia la società contribuente, Finmeccanica SpA (ricorrente principale), quale incorporante di Oto Melara SpA, con ricorso affidato a quattro mezzi, sia l’Agenzia delle Entrate (ricorrente incidentale), subentrata al soppresso Ufficio Iva, con un motivo di cassazione.

3. Finmeccanica SpA resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo del ricorso principale (Insufficiente motivazione su un punto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente censura la sentenza impugnata perchè l’accertamento della natura del contratto in esame, nei termini del lease back, anzichè del contratto trilaterale di leasing, sarebbe mancante della sufficiente e necessaria motivazione, onde essa pone alla Corte il seguente quesito sul fatto, ossia sulla:

“asserita esistenza di un rapporto negoziale di lease back, di cui il giudice a quo ha apoditticamente ravvisato gli elementi qualificanti nell’appartenenza della Vir srl e della Vega Leasing SpA al medesimo gruppo societario e nella mancata consegna materiale del bene, senza tuttavia indagare e valutare se l’operazione asseritamente simulata abbia determinato per uno o più contraenti un vantaggio tributario indebito”.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale (Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 1, e art. 56, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente censura la sentenza impugnata perchè avrebbe erroneamente ritenuto che la disciplina fiscale applicabile al contratto atipico, in disparte la sua liceità, sarebbe stata quella delle operazioni di credito e finanziamento, confermando l’assoggettabilità dei canoni di leasing corrisposti al concedente non già al regime di imponibilità previsto dagli artt. 3 e 10 n. 8) ma a quello della Legge Iva, art. 10, n. 1 (D.P.R. n. 633 cit.).

2.1. Perciò è posto il seguente quesito di diritto: “Dica la SC se violi il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 1 e art. 56, comma 2, o se ne dia falsa applicazione, il giudice di merito il quale ritenga, senza necessità di alcun accertamento sul concreto assetto negoziale posto in essere dalle parti, che il contratto di lease-back debba essere assimilato ai fini fiscali alle operazioni di credito e finanziamento e ritenga quindi che i canoni di leasing pagati dall’utilizzatore siano attratti al regime di esenzione previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10 con conseguente indetraibilità dell’Iva eventualmente corrisposta dall’utilizzatore del bene, in quanto fiscalmente assimilabili al rimborso di un finanziamento”.

3. Con il terzo (Omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente censura la sentenza impugnata per l’accertamento della qualificazione del contratto in esame, nei termini del lease back, anzichè del contratto trilaterale di leasing, perciò elusivo del trattamento fiscale di una operazione di finanziamento con garanzia data in violazione del patto commissorio vietato, senza aver allegato e, men che mai, dato la dimostrazione dell’esistenza di rapporti di credito e debito tra la società venditrice utilizzatrice e la società finanziaria.

4. Con il quarto (Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sulla carenza di motivazione relativa al provvedimento di irrogazione delle sanzioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: “Dica la SC se violi l’art. 112 c.p.c. il giudice di merito il quale, a fronte della precisa richiesta di annullamento del provvedimento di irrogazione delle sanzioni in quanto privo di motivazione nonchè di disapplicazione delle sanzioni stesse ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 39-bis confermi la pretesa erariale senza pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni e sulla debenza delle stesse”.

5. Con l’unico mezzo di ricorso incidentale (Omessa o insufficiente motivazione e Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) l’Agenzia ricorrente si duole dell’accoglimento del ricorso della società contribuente con riferimento alla esclusione della ripresa a tassazione dell’importo corrispondente alla nota di accredito in favore della società Breda Meccanica Bresciana, nell’ambito di un rapporto pluriennale di collaborazione fra le due società, relativo a studi e ricerche, che sarebbe illegittima e comunque carente di motivazione o insufficientemente motivato.

6. In ordine ai primi tre mezzi del ricorso principale, da trattare congiuntamente in quanto riferibili alla decisione impugnata nella parte relativa alla ripresa di cui al punto 4/c (sopra indicato), riguardante la pretesa fiscale riguardante l’ipotizzata sussistenza di un contratto di lease-back (e non di leasing) nel rapporto triangolare intercorso tra le società Vega Leasing – Oto Melara e Vir, relativo alla vendita e alla locazione finanziaria di alcuni macchinari che – a dispetto dell’operazione economica formalmente intercorsa tra le tre società – presenterebbe, secondo l’AF, due presunte anomalie a) le due società diverse da quella oggi ricorrente appartenevano allo stesso gruppo societario; b) le macchine, oggetto della formale locazione finanziaria, sarebbero rimaste sempre presso la Oto Melara, così che si sarebbe mascherato (come locazione finanziaria) un rapporto illecito di lease-

back è intervenuto, nelle more di questo giudizio di legittimità, un provvedimento di autotutela (n. 2454 del 2011) adottato dall’Agenzia delle Entrate che ha annullato il recupero a tassazione della ripresa di cui al n. 4/c dell’avviso di accertamento oggetto del presente procedimento, ed ha disposto lo sgravio parziale della cartella di pagamento, a suo tempo emessa in conseguenza del detto avviso.

7. Il quarto mezzo, relativo all’omessa pronuncia della CTC in ordine alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni appare inammissibile poichè privo della specificazione delle sanzioni che avrebbero dovuto esserlo, con censura autosufficiente: tanto più che l’atto impositivo è rimasto in vita in alcune delle sue parti non si comprende quali siano le sanzioni residuate in relazione a quali di esse.

8. L’unico mezzo di ricorso incidentale è, invece, fondato per essere del tutto carente la motivazione non avendo pregio quella svolta dalla CTC che si è limitata ad affermare, in relazione alla ripresa di cui alla lettera 4/d, che “se anche sarebbe stato più corretta l’emissione di una fattura l’Iva è comunque stata assolta e non vi è stata evasione d’imposta”, il cui significato è del tutto oscuro e perciò equivalente ad omessa motivazione.

8.1. Infatti, con riferimento alle sentenze, come questa, della CTC pubblicate dopo le modifiche al giudizio di cassazione operate dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (precisamente, nella specie, pubblicata in data 28 ottobre 2009) non è più valido l’indirizzo interpretativo espresso da questa stessa sezione (Sez. 5, Sentenza n. 15920 del 2011) e secondo cui ” il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale è proponibile (nel regime vigente “pro tempore”, anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006) solo ai sensi dell’art. 111 Cost., sicchè sono deducibili, con tale rimedio straordinario, soltanto i vizi di violazione di legge e non anche quelli di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.”.

8.2. Peraltro, già la sentenza di questa sezione n 24985 del 2006 aveva osservato che il ricorso per cassazione avverso una decisione della Commissione tributaria centrale limitato alla sola denunzia delle “violazioni di legge”, riferibili sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso e sia alla legge regolatrice del processo, comprendeva anche l’inosservanza dell’obbligo della motivazione su questioni di fatto, atteso che essa “integra “violazione di legge”, e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” – cd. motivazione apparente.”.

8.3. A fortiori nel caso in esame la denuncia della ricorrente incidentale è fondata, essendo solo apparente la motivazione espressa in una sentenza della CTC pubblicata dopo la modifica al rito, apportata dopo il 2006.

8.4. Con riferimento a tali ipotesi deve infatti affermarsi il principio secondo cui:

il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale, nel regime successivo alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, che l’hanno equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall’art. 360 c.p.c., u.c, ai commi 1 e 3 (nel testo novellato dal menzionato D.Lgs. n. 40) è proponibile oltre che per i vizi di violazione di legge anche quelli di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

9. Di conseguenza, con riferimento al ricorso principale va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento ai suoi primi tre motivi (e inammissibile il quarto); con riferimento al ricorso incidentale la sentenza va cassata – anche per le spese di questa fase – con rinvio della causa alla CTR della Liguria, per il nuovo esame del rilievo n. 4/d alla luce dell’impugnazione a suo tempo proposta dall’Ufficio (ora Agenzia delle Entrate).

PQM

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai primi tre motivi del ricorso principale della contribuente e inammissibile il quarto mezzo del medesimo ricorso; accoglie il ricorso incidentale dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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