Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12783 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12783 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 17240-2008 proposto da:
VOLPATO

GIUSEPPE

(deceduto),

elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 17, presso lo
studio dell’avvocato PANZARANI MASSIMO (difensore non
costituito);
– ricorrente –

2015
1754

contro
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO UFFICIO TRIBUTI in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio
dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ROBERTO TIEGHI,

Data pubblicazione: 19/06/2015

FRANCESCO GIULIANI giusta delega in calce;

controricarrente

avverso la sentenza n. 48/2007 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 14/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
DOMENICO

CHINDEMI;

udito per il controricorrente l’Avvocato ESPOSITO per
delega dell’Avvocato GIULIANI che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 06/05/2015 dal Consigliere Dott.

R.G. 17240/2008

.,

Fatto
La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 48/11/07, depositata il
14.12.2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso n.
71/05/2005 che riconosceva la legittimità degli avvisi di accertamento, per gli anni 1999 e 2000,
per gli importi, rispettivamente di

e 967,64 e € 1.170,55, emessi nei confronti di Volpato Giuseppe

dal Comune di Castelfranco Veneto, ritenendo trattarsi di terreni suscettibili di edificazione e non
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 D.Igs 546/1992 e dell’art. 152, comma 2, c.p.c., in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendo irritualmente prodotto in udienza, davanti alla CTP di
Treviso, il Comune sei atti di compravendita relativi ad appezzamenti di terreno, a fini comparativi;
b) violazione e falsa applicazione dell’art.. 153, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendo
erroneamente la CTR rilevato che il contribuente avrebbe dovuto opporsi alla tardiva produzione
documentale in quanto la sanatoria per acquiescenza è ammessa solo con riguardo alla forma degli
atti e non per l’inosservanza di termini perentori;
e) violazione e falsa applicazione dell’art. 59, lett. i, punto 1, D.Igs 446/1997, dell’art. 10, comma 4,
D.lgs 504/1992, e dell’art. 4 Preleggi, dell’art. 152, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.,rilevando come illegittimamente la CTR ha ritenuto che il regolamento comunale potesse
derogare all’obbligo di presentare la dichiarazione o denuncia, fino a sopprimere il relativo obbligo
di legge, omettendo di considerare illegittimo il predetto regolamento per contrasto con una norma
di rango superiore;
d) violazione e falsa applicazione degli art. 3 1. 241/90 e 7, comma 1 1. 212/2000. in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c., non avendo la CTR rilevato la nullità degli atti impositivi in mancanza della
previa notifica al contribuente del valore delle aree fabbricabili prese a parametro nella
determinazione del prezzo medio di mercato;
e) violazione e falsa applicazione ., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere omesso la CTR di
rilevare la illegittimità della statuizione sulle spese processuali della sentenza di primo grado in
mancanza di motivazione sul quantum di spese liquidato e sui criteri di liquidazione adottati.
Il Comune si è costituito con controricorso.
Disposta la comunicazione della udienza all’erede sig.ra Alessandra Volpato, figlia ed erede del
defunto Volpato Giuseppe, il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.5.2015, in cui il
PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
1

7

agricoli come dichiarato, invece, dal contribuente.

Va, preliminarmente, rilevata la ritualità della notifica a Alessandra Volpato, figlia ed erede del
defunto Volpato Giuseppe
1. Il ricorso è infondato.
Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, in quanto logicamente
connessi, occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo
comma, c.p.c.
deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il
diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste
ed il giudice (cfr Cass. 30 maggio 2011, n. 11929, Cass. 30 gennaio 2004, n. 1771) .
Ne consegue che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore

attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si
sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.
La possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa, difatti, soltanto con riferimento alla
forma degli atti processuali, e non anche relativamente all’inosservanza dei termini perentori, come
previsto dall’art. 153 del codice di rito. (Cass. 30 maggio 2011, n. 11929, Cass. 30 gennaio 2004, n.
1771).
Tuttavia nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà,
ai sensi dell’art. 58, 2° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, di depositare nuovi documenti, a
nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado. (Cass. 13 maggio
2003, n. 7329).
Conseguentemente i documenti irritualmente prodotti in primo grado devono, comunque, ritenersi
ritualmente prodotti nel giudizio di secondo grado.
Va osservato che viene contestata dal ricorrente solamente la tardiva e irrituale produzione
documentale, ma non la loro rilevanza probatoria ai fini della sufficienza della motivazione dell’atto
impositivo.
2. Anche il terzo motivo va disatteso.
L’art, 59 D.Igs 446/1997, vigente ratione temporis e poi abrogato) riconosceva la potestà
regolamentare del Comune in tema di ICI con la possibilità di “… semplificare e raziona1i772re il

procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare
l’attività di controllo ….con conseguente soppressione dell’obbligo di presentazione della
dichiarazione o denuncia e introduzione dell’obbligo di comunicazione da parte del

2

Il termine previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 per il deposito di memorie e documenti

MEM DA REGISTIkAZIONer
AI SENSI DEL D.P.R. 26141 ISM
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
IVIATERI A TRIBUTARIA

contribuente…”, prevedendo una facoltà di deroga all’obbligo di presentazione della dichiarazione
ai fini IC1 prevista dall’art. 10 algs 504/1992″.
L’art. 9 del regolamento comunale di Castelfrando Veneto recita “è soppresso l’obbligo di
presentazione della dichiarazione o denuncia stabilito dall’art. 10, comma 4, D.lgs 504/1992”.
Il Comune, con tale disposizione, ha esercitato una facoltà riconosciutagli dalla legge, consistente
nell’attuazione della deroga normativamente prevista, senza interferire nella procedura di
accertamento dell’imposta disciplinata dall’art. 11 D.lgs, essendosi il Regolamento limitato a
sostituire 1′ obbligo strumentale della presentazione della dichiarazione senza modificare la
procedura di accertamento prevista dalla legge.
3. Anche il quarto motivo è infondato.
In tema di lei non vi è alcuna norma che imponga ai Comuni di notificare al contribuente il valore
calcolato al metro quadro delle aree edificabili prese a parametro nella determinazione del prezzo
medio di mercato, prima della emissione dell’avviso di accertamento.
4. L’ultimo motivo difetta di autosufficienza non avendo il ricorrente riprodotto o allegato il
contenuto della sentenza di primo grado, relativamente alla regolamentazione delle spese
processuali, documento al quali questa Corte non può accedere direttamente e la cui conoscenza è
necessaria per valutare la fondatezza della censura proposta in questa sede.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in €.900 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge
Così deciso in Roma, il 6.5.2015

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